Corte di giustizia europea

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea boccia il sistema italiano di reclutamento del personale ATA per abuso di contratti a termine (Causa C-155/25)

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Il 13 maggio 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata nella causa C-155/25 (Commissione c. Italia), accogliendo integralmente il ricorso per inadempimento avanzato dalla Commissione europea a coronamento di un lungo iter. I giudici di Lussemburgo hanno sancito che l’ordinamento italiano viola flagrantemente la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE), a causa della totale assenza di misure adeguate a prevenire e sanzionare l’abuso di contratti a termine per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole statali. 

La decisione smantella la linea difensiva dello Stato italiano, concentrandosi sulle carenze intrinseche e strutturali del sistema di reclutamento del personale non-docente della scuola. Come evidenziato nel Comunicato Stampa ufficiale della CGUE, l’Accordo quadro europeo, per limitare il ricorso al lavoro a tempo e favorire i contratti a tempo indeterminato, impone agli Stati membri l’adozione di almeno una misura restrittiva tra: presentare ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fissare una durata massima totale dei contratti o fissare un numero massimo di rinnovi. La Corte ha riscontrato che la normativa italiana (in particolare il D.M. 430/2000) consente la reiterazione indefinita di supplenze annuali sia su posti vacanti (fino al 31 agosto) sia su posizioni disponibili (fino al 30 giugno). La Corte ha chiarito che il rinnovo dei contratti a termine per coprire esigenze che in realtà sono stabili, permanenti e strutturali non configura una "ragione obiettiva". La CGUE stigmatizza inoltre il paradosso dell’anzianità nei concorsi per "soli titoli". L’accesso alle graduatorie permanenti finalizzate all'immissione in ruolo richiede un’anzianità di servizio di almeno 24 mesi. Questa circostanza, lungi dal prevenire o sanzionare l'abuso dei contratti a termine, presuppone e incentiva la strutturale precarietà del lavoratore. Il sistema italiano obbliga di fatto il personale ATA a subire la reiterazione abusiva di contratti a termine come unico requisito per sperare, in futuro, in una stabilizzazione. I concorsi ordinari e straordinari banditi nel corso degli anni sono stati ritenuti dai giudici europei "imprevedibili e sporadici". La Corte ha ribadito la propria giurisprudenza consolidata: una procedura selettiva incerta nei tempi e nell'organizzazione non possiede i caratteri di sistematicità necessari a sostituire una misura preventiva o una sanzione efficace contro l'utilizzo abusivo del lavoro precario.

I giudici hanno fermamente rigettato l'argomentazione del governo italiano secondo cui le peculiarità del settore scolastico, la fluttuazione della popolazione studentesca e la tutela del diritto all'istruzione giustificherebbero una flessibilità così estrema. La variabilità del fabbisogno non può diventare un pretesto per far pagare ai lavoratori la flessibilità gestionale dello Stato.

Sotto il profilo dei diritti fondamentali, la pronuncia della CGUE censura una prassi burocratica pluridecennale che incide negativamente sulle condizioni di vita, sulla pianificazione familiare e sulla dignità professionale di decine di migliaia di lavoratori ATA. La sistematica reiterazione dei contratti nega di fatto la stabilità d'impiego , pilastro della tutela dei lavoratori promosso anche dall'Articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (diritto a condizioni di lavoro eque e giuste)  e genera un'ingiustificata disparità di trattamento economico e normativo rispetto al personale di ruolo.

A seguito di questa severa condanna, l’Italia non ha più margini di rinvio ed è obbligata ad adeguare con urgenza il Testo Unico della Scuola (D.Lgs. 297/1994). In caso di persistente inadempimento, la Commissione europea potrà adire nuovamente la Corte ex art. 260 TFUE per richiedere l'applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie (una somma forfettaria e una penalità di mora giornaliera).

A livello interno, la sentenza potrebbe produrre effetti dirompenti: poiché l'ordinamento italiano esclude la conversione automatica del rapporto di lavoro precario in lavoro a tempo indeterminato nel settore pubblico, la pronuncia dà titolo ai lavoratori ATA abusivamente precarizzati ad agire dinanzi ai giudici del lavoro nazionali per ottenere il risarcimento del danno per equivalente e il pieno riconoscimento degli scatti di anzianità e dell'allineamento retributivo per i periodi di servizio pre-ruolo.

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