Corte di giustizia dell'Unione Europea: Accesso al reddito di cittadinanza per i beneficiari di protezione internazionale - Illegittimo il requisito della residenza decennale (causa C‑747/22)
Nel caso KH c. INPS (C-747/22), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ribadito che il requisito di dieci anni di residenza in Italia previsto per l’accesso al reddito di cittadinanza non poteva essere applicato ai beneficiari di protezione internazionale. La controversia trae origine dalla revoca del beneficio nei confronti di un cittadino di Paese terzo titolare di protezione sussidiaria, che non soddisfaceva il requisito della residenza decennale.
La questione sottoposta alla Corte riguardava la compatibilità della normativa italiana con gli articoli 26 e 29 della Direttiva 2011/95/UE (Direttiva Qualifiche), che impongono agli Stati membri di garantire ai beneficiari di protezione internazionale parità di trattamento con i cittadini nazionali nell’accesso all’occupazione e all’assistenza sociale.
Secondo il ricorrente, il requisito della residenza decennale costituiva una forma di discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza. Pur applicandosi formalmente a tutti i richiedenti, esso risultava infatti particolarmente gravoso per rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, i quali, nella quasi totalità dei casi, hanno soggiornato nel territorio dello Stato per un periodo inferiore rispetto alla maggioranza dei cittadini nazionali.
Il governo italiano ha sostenuto che il reddito di cittadinanza non rientrasse nell’ambito di applicazione della direttiva, trattandosi di una misura complessa che combina sostegno economico, inclusione sociale e politiche attive del lavoro. Ha inoltre giustificato il requisito della residenza con la necessità di accertare un adeguato radicamento territoriale dei beneficiari e di contenere gli oneri economici connessi alla misura.
La Corte ha respinto tali argomentazioni. Riconoscendo la natura composita del reddito di cittadinanza, ha osservato che esso persegue sia finalità di inserimento lavorativo, riconducibili all’articolo 26 della direttiva, sia finalità di contrasto alla povertà, riconducibili all’articolo 29. La presenza di obiettivi molteplici, tuttavia, non consente agli Stati membri di sottrarsi agli obblighi di parità di trattamento previsti dal diritto dell’Unione.
Nel valutare l’impatto del requisito della residenza decennale, la Corte ha rilevato che esso colpisce in misura sproporzionata i beneficiari di protezione internazionale, configurando una discriminazione indiretta. Inoltre, ha escluso che tale disparità possa essere giustificata dal radicamento territoriale o da considerazioni di carattere finanziario. I diritti riconosciuti dalla Direttiva 2011/95 derivano infatti dalla condizione di protezione internazionale e non dalla durata del soggiorno nello Stato ospitante.
La sentenza ha confermato quindi che gli articoli 26 e 29 della Direttiva 2011/95 ostano a una normativa nazionale che subordini l’accesso a una misura di assistenza sociale e sostegno all’occupazione, quale il reddito di cittadinanza, a un requisito di residenza decennale per i beneficiari di protezione internazionale.
Anche se la misura del “reddito di cittadinanza” non è più attuale, la decisione rappresenta comunque un passo importante nella tutela dei diritti sociali dei beneficiari di protezione internazionale, ribadendo che l’accesso alle misure di sociali di assistenza, comprese quelle “complesse” come è stato il “reddito di cittadinanza”, non può essere subordinato a requisiti che, pur formalmente neutrali, producono effetti discriminatori nella pratica. La pronuncia conferma così il principio di parità di trattamento dei beneficiari di protezione internazionale nell’accesso ai diritti sociali.