Consiglio d'Europa: il Comitato europeo per i diritti sociali condanna l'Italia per violazione dell'art. 24 (Diritto ad una tutela in caso di licenziamento) della Carta sociale europea
In data 11 febbraio 2020, il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa ha reso pubblica la propria decisione nel merito circa il reclamo collettivo 158/2017 (l’adozione di tale decisione, risale a settembre 2019). Nel reclamo, presentato il 26 ottobre 2017 dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), il sindacato chiedeva al Comitato di sancire la violazione da parte dell’Italia dell’art. 24 della Carta sociale europea riveduta (Diritto ad una tutela in caso di licenziamento) in relazione alle disposizioni del d.lgs. 23/2015 in materia di protezione dei lavoratori del settore privato in caso di licenziamento illegittimo (artt. 3, 4, 9 e 10). In particolare, il ricorso della CGIL sosteneva che il meccanismo di risarcimento predefinito istituito dall’atto normativo in questione non permette a chi subisce un licenziamento illegittimo di ottenere una compensazione adeguata al danno subito attraverso le procedure giudiziali interne, oltre a non avere un effetto dissuasivo nei confronti dei datori di lavoro.
L’art. 24 della Carta sociale europea riveduta statuisce che: “Per assicurare l’effettivo esercizio del diritto ad una tutela in caso di licenziamento, le Parti s’impegnano a riconoscere: a) il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio; b) il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione. A tal fine, le Parti si impegnano a garantire che un lavoratore, il quale ritenga di essere stato oggetto di una misura di licenziamento senza un valido motivo, possa avere un diritto di ricorso contro questa misura davanti ad un organo imparziale".
Nell’analisi del reclamo collettivo (ritenuto ammissibile il 20 marzo 2018) il Comitato presenta sinteticamente la normativa rilevante a livello nazionale, europeo ed internazionale. Tra le fonti internazionali, in particolare, il Comitato richiamo gli artt. 6 (Diritto al lavoro) e 7 (Diritto a giuste e favorevoli condizioni di lavoro) del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, i General Comment del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, il n. 18 (2005) sull’art. 6 e il n. 23 (2016) (2005) sull’art. 7; le osservazioni conclusive del medesimo Comitato sul quinto rapporto periodico dell’Italia (2016); La Convenzione OIL n. 158 (1982) sull’interruzione dell’impego; l’art. 30 (Tutela in caso di licenziamento ingiustificato) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000) e l’art. 153 del Trattato sul funzionamento dell’UE.
Il Comitato presenta inoltre i principali sviluppi legislativi intervenuti dall’adozione del d.lgs. 23/2015. Tra gli altri, il Comitato menziona il d.l. 87/2018 che ha elevato i livelli massimi e minimi di risarcimento, e la sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 26 settembre 2018 che ha sovvertito il metodo di calcolo dell’indennità per licenziamento illegittimo, dichiarando l’illegittimità dell’art. 3(1) del d.lgs. 23/2015 nella parte in cui determina tale indennità in un “importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.
Sulla base di quanto disposto da tale quadro normativo e dopo aver analizzato le richieste del Sindacato e le risposte fornite nel merito dal Governo italiano, il Comitato, anche riferendosi alla giurisprudenza del Comitato stesso sul tema (in particolare la decisione nel merito dell’8 settembre 2016 sul reclamo collettivo 106/2014, Finnish Society of Social Rights c. Finlandia) conclude che la situazione evidenziata nel reclamo costituisce violazione dell’art. 24 della Carta sociale europea riveduta.
Nello specifico, il Comitato considera che né i rimedi legali alternativi che offrono alle vittime di licenziamenti illegittimi la possibilità di un risarcimento che ecceda il tetto massimo posto dalla normativa in vigore, né il meccanismo di conciliazione, così come stabilito nelle misure vigenti, rendono possibile in tutti i casi di licenziamento illegittimo di ottenere un risarcimento adeguato, proporzionato al danno subito e adatto a dissuadere i datori di lavoro dal ricorrere a tale forma di licenziamento.
La procedura di reclamo collettivo è prevista dal Protocollo facoltativo del 1995 alla Carta sociale europea. Ha lo scopo di aumentare l’efficacia e l’impatto delle misure della Carta e di rafforzare il ruolo dei partner sociali e delle ONG consentendo loro di presentare ricorsi diretti al Comitato europeo dei diritti sociali su possibili situazioni di non attuazione della Carta nei Paesi che hanno ratificato il Protocollo.