persone con disabilità

Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale produce il nuovo "Protocollo operativo di ricerca su luoghi, forme e modi della disabilità segregata"

L'immagine rappresenta una persona con disabilità in carrozzina, in un corridioio. L'immagine è molto buia e non è possible riconoscere l'identità della persona fotografata, né altre sue caratteristiche.

Il Garante Nazionale dei Diritti delle Persone private della Libertà Personale nella sesta Relazione Annuale al Parlamento inserisce un nuovo Protocollo operativo dichiarando in premessa la finalità di fornire un concreto supporto a sostegno dei principi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità,  primo su tutti il diritto di preservare libertà e sicurezza  personale, a prescindere dalla presenza di una qualsiasi forma di disabilitàsecondo l’Art. 14, il Diritto di non essere sottoposti a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Art.15), il Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti  (Art.16) e le relative disposizioni agli Stati Parti di mettere in campo tutte le misure di qualsiasi natura (legislativa, amministrativa, sociale, etc) necessarie a tutelarli.

Si sofferma in seguito sull’Art.19 Vita indipendente e inclusione nella società, il quale dispone  che: “(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione; (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l’assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazionesiano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilitàe siano adattate ai loro bisogni.” (grassetto nostro).

Il Protocollo operativo quindi ben definisce, nel primo articolo, gli obiettivi, che riguardano innanzitutto l'individuazione di pratiche determinanti de facto segregazione e istituzionalizzazione nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie delle persone con dipendenza assistenziale e la definizione di parametri che le connotino; nonchè di situazioni e pratiche a rischio di violazione del già citato Art. 15 della CRPD.

Sono inoltre previste la redazione di un catalogo tipologico e di un nomenclatore dei luoghi e delle strutture potenzialmente segreganti, in base alla normativa nazionale, regionale e comunale e la creazione di un elenco nazionale dei luoghi e delle strutture (health social/care home) indicate per unazione di monitoraggio da parte del Garante Nazionale. A sostegno di tale azione saranno redatte e sperimentate specifiche linee guida, sulla base di indicatori riguardanti: (a) struttura e organizzazione, (b) rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza degli ospiti, dei loro diritti e bisogni, nonché di quelli dei loro familiari, (c) rispetto delle relazioni affettive, (d) rapporto con il territorio, (e) cure e assistenza erogata, (f) consenso informato, (g) uso di mezzi di contenzione, (h) rispetto della riservatezza, (i) accesso alle informazioni.

La tutela della dignità di ogni persona, della sua integrità fisica e psichica e del principio di autodeterminazione costituisconola base per la linea d’azione in ogni settore d’azione della giovane Autorità di Garanzia, la quale ha compiuto un percorso di estensione tematica tale per cui è attualmente riconosciuta dalle Istituzioni e dagli Organi di Controllo Internazionali, come dichiara il Presidente M. Palma, “quale elemento di essenziale interlocuzione per tutti gli àmbiti di esercizio della difficile funzione di privare una persona della sua libertà e al contempo tutelarne i diritti”.

Collegamenti

Strumenti internazionali

Parole chiave

persone con disabilità libertà assistenza Parlamento italiano