Turchia: la difesa dei diritti universali non ha confini
Il Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova denuncia con forza le estese e reiterate violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali perpetrate dal Governo della Turchia in particolare negli ambienti della scuola e dell’università, ed esprime sentimenti di vicinanza e solidarietà ai numerosi colleghi che ne sono colpiti e a tutti i difensori dei diritti umani attivi in Turchia.
Il Governo turco ha decretato lo ‘stato di urgenza’ appellandosi all’articolo 15 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, il cui testo recita:
“1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale”.
Lo stesso articolo precisa che non possono comunque essere derogate le norme che riguardano il diritto alla vita, il divieto di tortura, di schiavitù e di lavoro forzato, il principio ‘nessuna pena senza legge’. Ancora più rigoroso è l’articolo 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966:
“1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l’esistenza della nazione e venga proclamato con un atto ufficiale, gli Stati Parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata sulla razza, sul colore, sul esso, sulla lingua, sulla religione e sull’origine sociale”
Anche in questo caso vige il divieto assoluto di sospendere l’osservanza degli obblighi relativi al diritto alla vita, al divieto di tortura, di schiavitù e di tratta, al riconoscimento della personalità giuridica dell’individuo, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. E’ utile inoltre richiamare l’articolo 2 della Convenzione internazionale contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1987:
“1. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata per giustificare la tortura. 2. L’ordine di un superiore o di una autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura”.
Il Centro Diritti Umani dell’Università di Padova fa appello alle istituzioni nazionali, europee e internazionali affinché esercitino stretta vigilanza sul comportamento del Governo turco a difesa della dignità umana e dei diritti e libertà fondamentali dei cittadini.
Si ricorda che la difesa e la promozione dei diritti umani non ha confini come proclama l’art. 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (1998):
“Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale ed internazionale”.