Articolo 11 - Giusto processo
Articolo 11
1.
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la
sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od
omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale.
Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Si tratta di una norma di contenuto molto denso, una sorta di sintesi delle sintesi dei principi che devono informare il giusto processo. Anche in questo caso si tratta di principi, che nel loro insieme, appartengono a quella parte del diritto consuetudinario che qualifica il progredire della ‘civiltà del diritto’. Innanzitutto la presunzione d’innocenza, la quale deve sussistere fino a quando la colpevolezza dell’accusato non sia stata provata legalmente. E’ un principio delicatissimo, che però può essere nullificato da uno ‘strillo’ di mass media. Ne va della dignità, spesso della stessa vita fisica, della persona.
Il secondo comma dell’articolo richiama altri importanti principi in materia di diritto e procedura penale, in particolare ‘nulla poena sine lege” (irretroattività della legge penale). Ma questo non vale per i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, il crimine di genocidio.
Il lungo e dettagliato articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici stabilisce il diritto dell’accusato alle seguenti garanzie processuali ‘minime’: di essere informato sollecitamente, ‘in una lingua a lui comprensibile’, della natura e dei motivi dell’accusa; di disporre del tempo necessario per preparare la difesa; di essere giudicato ‘senza ingiustificato ritardo’, cioè in tempi ragionevoli; di essere presente alle udienze; di beneficiare di gratuito patrocinio (difensore d’ufficio) in caso di necessità; di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico; di farsi assistere gratuitamente da un interprete; di non essere costretto a deporre contro se stesso; di potere ricorrere ad un tribunale di seconda istanza (in Italia, oltre che in appello, anche in Cassazione); dopo la eventuale condanna, che venga riesaminato il caso in presenza di fatti nuovi; di essere adeguatamente indennizzato in presenza di errore giudiziario.
L’articolo 10 del Patto internazionale dispone che chi è privato della propria libertà deve essere trattato “con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana”, che gli imputati devono essere separati dai condannati, e che gli imputati minorenni “devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile”. Per i minorenni, più dettagliate disposizioni sono nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dei minori del 1989.
Un principio di grande civiltà giuridica è quello che bilancia gli strumenti dell’accusa con quelli della difesa.
Con l’avvento del Diritto internazionale penale, in fertile interazione con il Diritto internazionale dei diritti umani e il Diritto internazionale umanitario, e l’entrata in funzione della Corte penale internazionale e dei Tribunali internazionali speciali, si va affermando il principio di “universalità della giustizia penale” per quanto riguarda i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il genocidio. Le giurisdizioni sopranazionali e le giurisdizioni interne degli stati sono egualmente competenti a perseguire i presunti criminali.
In Italia, i processi sono lenti, quelli civili hanno tempi escatologici, le carceri sono sovraffollate, con grande maggioranza di immigrati, quasi ciclicamente scattano periodi di ‘manette facili’. Al processo giusto, equo e in tempi ragionevoli, condotto da giudici indipendenti e imparziali, così come a luoghi di detenzione che facciano salva la dignità umana dei reclusi, tutti abbiamo diritto in virtù non soltanto del Diritto costituzionale (interno) ma anche del Diritto internazionale dei diritti umani. La qualità dello “Stato di diritto” si misura proprio su questo terreno.
Nella casa di reclusione ‘Due Palazzi’ di Padova , insieme con l’affollamento, c’è anche un ‘polo universitario’, con giovani che si sono brillantemente laureati nel Corso triennale di “Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani” e ora stanno studiando per conseguire il diploma di Laurea magistrale (biennale) in “Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace”. La speranza, unita all’intelligenza e alle fede in ideali universali, è una virtù molto fertile.