Autorità indipendenti
Le Autorità indipendenti istituite in Italia sono in tutto nove: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; l’Autorità garante della concorrenza e del mercato; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); l’Autorità per l’energia elettrica e il gas; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Inoltre, nel dicembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha adottato il d.l. 146/2013 “Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria”. Il decreto prevede l’istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Qui di seguito verranno trattate le quattro Autorità che hanno più diretta rilevanza per la materia dei diritti umani.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249. È costituita dai seguenti organi: Presidente; Commissione per le infrastrutture e le reti, composta da quattro Commissari; Commissione per i servizi e i prodotti, composta da quattro Commissari; Consiglio, composto dal Presidente e da tutti i Commissari.
L’AGCOM assolve al duplice mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento alla tutela dei minori. In relazione a quest’ultimo ambito, l’AGCOM, oltre a sanzionare eventuali violazioni delle disposizioni in materia contenute nel d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione) e nel codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, ha adottato nel corso degli anni vari provvedimenti, tra cui si segnalano:
- Delibera 165/06/CSP del 22 novembre 2006, con cui si è provveduto a richiamare le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi a rispettare, nell’ambito dei programmi di intrattenimento, il principio della dignità della persona, incluso il rispetto dei sentimenti religiosi, con particolare riferimento ai criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, alle rappresentazioni di violenza fisica e verbale, alle allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana;
- Delibera 23/07/CSP del 22 febbraio 2007 sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche;
- Delibera 13/08/CSP del 31 gennaio 2008 sulle corrette modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni televisive, invitando a evitare un’esposizione mediatica sproporzionata, eccessiva e/o artificiosamente suggestiva.
Nel gennaio 2014, l’Autorità ha adottato il “Libro bianco media e minori”, il quale sviluppa una riflessione sulle misure di garanzia più adatte al nuovo contesto comunicativo digitale, in cui alla fruizione televisiva si associa il consumo di media diversi. Nello stesso periodo l’autorità ha inoltre adottato due regolamenti in materia di tutela dei minori.
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati personali. È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile.
Il Garante si occupa, tra l’altro, di: controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi a leggi e regolamenti e, eventualmente, segnalare ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le modifiche da adottare per rispettare la conformità; esaminare le segnalazioni e i reclami e i ricorsi avanzati dagli interessati; vietare in tutto o in parte il trattamento ovvero disporre il blocco del trattamento di dati personali che per la loro natura, per le modalità o per gli effetti del loro trattamento possano rappresentare un rilevante pregiudizio per l’interessato; adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di dati personali, tra cui, in particolare, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili; promuovere la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta in vari ambiti (credito al consumo, attività giornalistica, ecc.); segnalare, quando ritenuto opportuno, al Governo la necessità di adottare provvedimenti normativi di settore; formulare pareri richiesti dal Presidente del Consiglio o da ciascun Ministro in ordine a regolamenti e atti amministrativi in materia di protezione dei dati personali; predisporre una relazione annuale sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo; curare l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di trattamento dei dati personali, nonché sulle misure di sicurezza dei dati. Nel corso del 2024, il Garante ha adottato 179 provvedimenti a tutela dei diritti fondamentali delle persone nel trattamento e diffusione dei dati personali.
La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla l. 11 aprile 2000, n. 83; è composta da cinque membri designati dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. La Commissione ha tra l’altro il compito di:
- valutare l’idoneità delle prestazioni indispensabili a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa;
- invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell’astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l’esperimento di un tentativo di composizione della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- indicare ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso e a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all’astensione collettiva;
- segnalare all’autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della legge;
- valutare il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili, deliberare le sanzioni previste dall’art. 4 della l. 146/1990 come modificato dall’art. 3 della l. 83/2000, prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.
Il 18 giugno 2024 è stata presentata la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno 2023. I dati contenuti nella relazione indicano come sia stato registrato un “andamento sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente ed in netta diminuzione su base decennale”.
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112, a conclusione di un lungo iter parlamentare iniziato nel 2008. Si tratta di un organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera e del Senato tra le personalità dotate di indiscussa moralità, indipendenza e professionalità nel campo dei diritti delle persone di minore età, per un mandato di quattro anni. Carla Garlatti è stata nominata Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con determinazione del 13 novembre 2020 del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei Deputati e ha assunto le funzioni il 14 gennaio 2021. Prima di assumere l'incarico Garlatti è stata presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste.
Le numerose competenze (articolo 3 L. 112/2011) attribuite all’Autorità sono riconducibili a diverse azioni: ascolto e partecipazione, promozione e sensibilizzazione, collaborazione, elaborazione di proposte, pareri e raccomandazioni. All’Autorità garante sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze:
- promuovere l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e degli altri strumenti internazionali ed europei in materia;
- assicurare forme idonee di consultazione e di collaborazione con tutti gli organismi, le organizzazioni e le reti nazionali e internazionali per la promozione e la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza;
- verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’esercizio del loro diritto alla salute e all’istruzione;
- esprimere il proprio parere sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sul piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, e sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del bambino delle Nazioni Unite;
- segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, alla salute;
- segnalare, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono, al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
- segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni situazioni di disagio o di rischio di violazione di diritti dei minori;
- formulare osservazioni e proposte sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigilare in merito al rispetto dei livelli medesimi;
- diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo, a tal fine, iniziative di sensibilizzazione, studi e ricerche.
L’art. 6 della l. 112, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all’Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione. L’art. 3 prevede, infine, che l’Autorità garante istituisca idonee forme di collaborazione con i garanti regionali o figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell’Autorità garante nazionale, tutti gli altri Garanti, ove istituiti.
Il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è stato istituito con la legge n. 10 del 2014. La nomina del primo Garante è avvenuta nel febbraio 2016 e ha portato così a compimento l’istituzione di una funzione di garanzia e monitoraggio della complessa area della privazione della libertà personale, prevista dalla legge. Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due Membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.
Sul piano nazionale, il Garante coordinerà il lavoro dei Garanti regionali, positivamente operativi già in molte regioni italiani e presto auspicabilmente nominati nelle altre, mentre sul piano internazionale costituirà l’organismo di monitoraggio nazionale indipendente richiesto agli Stati aderenti al Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (OPCAT), ratificato dall’Italia nel 2012. Il Garante nazionale potrà inoltre visitare, senza preventiva autorizzazione, i diversi luoghi di detenzione, avere accesso alle informazioni e alle persone, in uno spirito di collaborazione volto a prevenire situazioni di rischio e a promuovere una sempre maggiore cultura del rispetto di chi è privato della libertà e di chi in tali difficili contesti opera. Scopo delle visite è quello di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle. Inoltre, presso le istituzioni sulle quali esercita il proprio controllo, il Garante nazionale ha il compito di risolvere quelle situazioni che generano occasioni di ostilità o che originano reclami proposti dalle persone ristrette, riservando all’autorità giudiziaria i reclami giurisdizionali che richiedono l’intervento del magistrato di sorveglianza. Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e lo inoltra alle autorità competenti. Il Garante riferirà annualmente al Parlamento sulla propria attività.