istituzioni nazionali

Introduzione: organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Emiciclo della Camera dei Deputati
© Parlamento Italiano

Il diritto internazionale dei diritti umani richiede agli Stati di dotarsi di strutture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governativi, dall'altro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società civile, il cui obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.

A tale proposito, i «Principi di Parigi», fatti propri dalla risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, forniscono un elenco esaustivo dei requisiti che devono connotare le «Istituzioni nazionali per i diritti umani», appunto quali Istituzioni indipendenti di società civile. Tali Istituzioni sono state successivamente individuate – concordemente, in ambito Nazioni Unite, Consiglio d’Europa, OSCE, Unione Europea – nella Commissione nazionale per i diritti umani e nel Difensore civico nazionale. Esse devono essere costituite in virtù di un atto legislativo (auspicabilmente di natura costituzionale) e i loro membri devono risultare, in via di principio, da decisioni adottate non dall'esecutivo, ma da organi parlamentari. Le loro competenze sono essenzialmente consultive, di informazione e di monitoraggio.

In Italia non esiste tuttora né la Commissione nazionale per i diritti umani, né il Difensore civico nazionale. Tuttavia, a partire dal 2002, sono stati presentati diversi disegni di legge in materia. 

Nell'attuale legislatura, è stata presentata una proposta di legge per “l’istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali” che è stata assegnata alla Commissione affari costituzionali nel marzo 2024, ma non ne risulta ancora iniziato l’esame.

A differenza della maggior parte degli altri Paesi Europei, in Italia non si è mai arrivati all'approvazione di una legge istitutiva del difensore civico nazionale, che assume una declinazione esclusivamente a livello regionale o delle province autonome, connotata da una determinata disomogeneità.

Nel presente dossier, si illustrano composizione, mandato e attività di:

  • Organismi di natura parlamentare: la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani istituito presso la Commissione affari esteri (III) della Camera dei Deputati; la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.
  • Organismi di natura governativa: i dipartimenti, gli uffici e gli organismi che si occupano in maniera specifica di diritti umani istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  • Autorità indipendenti: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garante per la protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza; Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

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