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Due lavoratori migranti mentre operano con la fiamma ossidrica in una fabbrica, Amsterdam
© UNESCO/Jean Mohr

I diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite: i diritti dei lavoratori migranti

Autore: Andrea Cofelice

Dichiarazione universale
Art. 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Dichiarazione di Vienna - 1993
33. La Conferenza Mondiale sui diritti umani sollecita tutti gli Stati affinché garantiscano la protezione dei diritti umani a tutti i lavoratori migranti e alle loro famiglie.

Introduzione
Le migrazioni a livello internazionale sono la conseguenza del crescente divario economico e sociale tra i Paesi ricchi e i Paesi in via di sviluppo. Secondo le stime fornite dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni, nel 2013 il numero di persone migranti era pari a 214 milioni (rispetto ai 150 milioni del 2000). Tale numero corrisponde al 3,1% della popolazione mondiale, e costituirebbe il quinto Stato più popoloso al mondo. Gli attuali movimenti migratori comportano grandi problemi: la sfida consiste nel trasformarli in opportunità per tutti, per le persone che emigrano, per i Paesi di origine dei migranti e per quelli che li accolgono. Il multilateralismo e la cooperazione internazionale costituiscono le tappe essenziali per una buona governance globale, per predisporre un sistema di regole e istituzioni definite dalla comunità internazionale e universalmente riconosciute e accettate.

Normativa: Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
Adottata dall’Assemblea Generale il 18 dicembre 1990
Entrata in vigore il 1 luglio 2003
Stati parte: 47
L’Italia non ha ancora firmato tale Convenzione.

Scopo della Convenzione è quello di tutelare in tutto il mondo i diritti umani e la dignità dei lavoratori che emigrano per motivi economici o di lavoro e delle loro famiglie, mediante l’adozione di adeguate legislazioni e buone prassi a livello nazionale. La promozione della democrazia e i diritti umani devono essere il fondamento comune di un adeguato quadro normativo internazionale per le politiche migratorie. 

La Convenzione codifica in maniera completa i diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie sulla base del principio di parità di trattamento. Essa riguarda l’intero processo migratorio: formazione, selezione, uscita e transito, residenza negli Stati in cui si esercita un’attività lavorativa e ritorno e ristabilimento nel Paese di origine. Il principio fondamentale su cui si basa la Convenzione è che tutti i migranti devono avere accesso a un livello minimo di protezione, in termini di diritti civili, economici, politici, sociali e professionali. A seconda delle due situazioni, regolare o irregolare, in cui si trovano i lavoratori migranti, la Convenzione prevede misure diverse: per i primi stabilisce un elenco più ampio di diritti mentre per coloro che sono in situazione irregolare riconosce comunque alcuni diritti fondamentali.

La Convenzione propone, inoltre, l’attuazione di interventi volti a sopprimere il fenomeno dell’immigrazione clandestina, attraverso la lotta contro l’informazione ingannevole che incita gli individui ad emigrare irregolarmente e con l’applicazione di sanzioni ai trafficanti e ai datori di lavoro di lavoratori migranti sprovvisti di permessi di soggiorno. C’è da dire, tuttavia, che gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono per la maggior parte Paesi di origine, mentre i principali Paesi di destinazione (UE, USA, Canada, Australia, Giappone e altri Stati occidentali) non hanno firmato né ratificato la Convenzione.

Meccanismi di controllo: Comitato per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
Il Comitato, previsto dalla Convenzione, è composto da 10 esperti incaricati di monitorare l’applicazione della Convenzione negli Stati che l’hanno ratificata. Il Comitato esamina i rapporti periodici degli Stati e formula le proprie raccomandazioni sotto forma di “osservazioni conclusive”. Inoltre, ai sensi dell’art. 77 della Convenzione, in date circostanze il Comitato può ricevere anche comunicazioni da parte di individui che lamentano la violazione dei propri diritti. Si segnala, infine, che in seno al Consiglio diritti umani opera un Relatore Speciale sui diritti umani dei migranti, il cui mandato è stato istituito nel 1999 dalla precedente Commissione sui diritti umani.

Aggiornato il

10/1/2014