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Manifesto sulla violenza di genere presentato a Timor-Est. Immagine in bianco e nero dell'ombra di una mano e del profilo sfumato di una persona.
© UN Photo/Martine Perret

La violenza contro le donne

Autore: Elisa Speziali, M.A. in Human Rights and Multi-level Governance, University of Padua

La CEDAW e le Raccomandazioni Generali

La Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 18 dicembre 1979, viene considerata tra i principali strumenti normativi per la promozione dei diritti delle donne. In essa, i concetti di violenza, violenza di genere o violenza domestica non vengono esplicitamente menzionati. Tuttavia vengono fatti riferimenti a quelle che possono essere le cause dirette o indirette della violenza sulle donne, tra cui gli stereotipi di genere (art. 5), le pratiche tradizionali o consuetudinarie discriminatorie o lesive dell’integrità fisica della donna (art. 2) e la discriminazione della donna all’interno del matrimonio o nei rapporti familiari (art. 16). L’assenza di un riferimento esplicito alla violenza può essere ricondotta al dibattito internazionale sulle questioni di genere, che negli anni settanta affrontava la questione principalmente in termini di prevenzione e punizione del crimine, tralasciando le sue cause e conseguenze sociali in senso più ampio.

Per ovviare a tale mancanza, nel 1989 il Comitato della CEDAW adottò, tramite la procedura prevista all’articolo 21 della Convenzione, la Raccomandazione Generale n. 12, specificamente dedicata al tema della violenza contro le donne. Richiamando gli articoli 2, 5, 11, 12 e 16 della Convenzione, il Comitato chiedeva agli Stati membri di mettere in atto misure appropriate al fine di proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, nella sfera privata come in quella pubblica, e ad includere nei loro rapporti periodici informazioni circa le misure legislative, o di altra natura, per combattere la violenza contro le donne, nonché eventuali servizi di supporto alle vittime di violenza ed infine dati statistici sull’entità del fenomeno. Seppur breve e di natura prettamente tecnica, la Raccomandazione rappresentò il primo passo per la lotta alla violenza contro le donne a livello internazionale.

Questa prima Raccomandazione fu seguita tre anni dopo dalla Raccomandazione Generale n. 19, la quale affrontava la questione in modo più approfondito e discorsivo. La violenza di genere veniva definita come “una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini” (par. 1), “diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato” (par. 6). La violenza di genere si concretizza in “azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà” (par. 6). La responsabilità dello Stato sussiste non solo rispetto ad atti di violenza perpetrati da parte o in nome dei governi, ma anche qualora lo Stato “non agisca con la dovuta diligenza per impedire violazioni dei diritti o indagare su atti di violenza e punirli” da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa, anche nella sfera privata (par. 9). La Raccomandazione prende poi in considerazione le forme che la violenza di genere può assumere in diversi ambiti, e le misure concrete che gli Stati sono incoraggiati a intraprendere per contrastare questo fenomeno. Il paragrafo finale, in particolare, contiene indicazioni molto specifiche rispetto questioni quali la conduzione di indagini e la raccolta di dati statistici, la promozione di programmi di formazione adeguati per i membri dell’apparato giudiziario e di polizia, la promozione di campagne di sensibilizzazione, l’istituzione di procedure di reclamo adeguate ed efficienti, programmi di riabilitazione per gli autori di violenza, programmi di informazione ed educazione, la rimozione dei delitti d’onore dai codici nazionali e servizi di supporto alle famiglie delle vittime di violenza (par. 24).

 

La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne e il Relatore Speciale

Le Raccomandazioni rappresentarono un importante avanzamento nel dibattito internazionale sulla violenza di genere, che portò all’adozione da parte dell’Assemblea Generale il 20 dicembre 1993 della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne. Riprendendo e rielaborando quanto già affermato nelle Raccomandazioni Generali, l’articolo 1 della appena citata Dichiarazione definisce la violenza contro le donne come “ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata”. Pur costituendo un importante traguardo, la natura non legalmente vincolante della Dichiarazione ne compromette l’efficacia, rimettendo alla buona volontà degli Stati l’osservanza delle sue disposizioni.

Nel 1994 la Commissione Diritti Umani delle Nazioni Unite, con Risoluzione 1994/45, istituì la figura del Relatore speciale sulla violenza contro la donna, con un mandato di tre anni. Lo scopo del relatore è quello di indagare e fornire informazioni circa le cause e le conseguenze della violenza contro le donne, e formulare su questa base apposite raccomandazioni contenute in un rapporto annuale presentato al Consiglio dei Diritti Umani. Al fine di approfondire l’evoluzione del concetto di violenza e di comprendere i nodi critici e le sfide attuali connesse ai processi di globalizzazione, è disponibile online il Dossier “La violenza contro le donne nel lavoro del Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze”, il quale raccoglie e analizza i Rapporti presentati nell’ambito dei diversi mandati del Relatore speciale dal 1994 al 2014.

Nel novembre 2012, durante un evento parallelo alla 67° sessione dell’Assemblea Generale, il Relatore Speciale sulla violenza contro le donne, Rashida Manjoo, lanciò la proposta di creare un documento legalmente vincolante sulla violenza di genere, così da creare obblighi giuridici in capo agli Stati nella lotta e prevenzione di questo fenomeno, sopperendo all natura meramente dichiaratoria della Dichiarazione del 1993.

Il progetto di Convenzione, frutto di una stretta collaborazione tra Agenzie ONU, esperti indipendenti, e rappresentanti dell’accademia e dell'associazionismo, è stato presentato nel dicembre 2012. Il Progetto di Convenzione per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e le Bambine (CEVAWG), formato da 49 articoli, raccoglie le esperienze maturate attraverso i precedenti documenti internazionali e regionali, aggiungendo importanti elementi di novità, tra cui il differente approccio adottato per donne e bambine, l’inclusione della vita virtuale tra le dimensioni in cui può avvenire la violenza e la perseguibilità penale per atti di stalking. Il progetto di Convenzione prevede inoltre un meccanismo di revisione attraverso la presentazione di rapporti periodici al Comitato della CEDAW. Pur rappresentando uno dei testi più efficaci e completi sulla violenza di genere, al momento la CEVAWG rimane uno stadio progettuale i cui tempi di approvazione permangono incerti.

 

Gli strumenti regionali

Gli sforzi intrapresi dalle Nazioni Unite furono seguiti anche a livello regionale dall’adozione di diversi strumenti per prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne.

Nel 1994 venne adottata la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne, meglio conosciuta come Convenzione di Belem do Parà, dal nome della città brasiliana in cui venne adottata dall’Organizzazione degli Stati Americani (OSA). La Convenzione rappresentò all’epoca il primo strumento normativo vincolante di carattere sovranazionale dedicato specificatamente al tema della violenza contro le donne. All’articolo 10 viene istituito un meccanismo di supervisione attraverso rapporti periodici da parte degli Stati, i quali vengono esaminati dalla Commissione interamericana delle donne, la prima agenzia intergovernativa specializzata in diritti delle donne, creata nel 1928.

Nell’ambito del sistema africano, il Protocollo sui diritti delle donne della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli venne adottato a Maputo (Mozambico) nel 2003 durante la 2° sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Africana, successivamente entrato in vigore nel 2005. Particolarmente degna di nota è la definizione di discriminazione contro le donne che viene data all’articolo 1 del Protocollo che include, oltre al danno fisico, sessuale e psicologico anche quello economico. Questo aspetto evidenzia l’attenzione data nel contesto africano alle cause e alle conseguenze economiche della violenza contro le donne nella misura in cui dipendenza economica, povertà e condizioni di accesso al mondo del lavoro discriminatorie sono spesso elementi determinanti nel creare situazioni di vulnerabilità che possono sfociare in violenza di genere. L’articolo 11 del Protocollo, inoltre, afferma la necessità di porre in essere speciali misure di protezione per donne rifugiate o sfollate, al fine di prevenire qualsiasi forma di “violenza, stupro o sfruttamento sessuale”, riconoscendo tali atti come crimini di guerra, genocidio o crimini contro l’umanità.

Infine, per quanto riguarda il contesto europeo, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica venne approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011. Conosciuta anche come Convenzione di Istanbul per il luogo in cui venne aperta alla ratifica nel maggio 2011, la Convenzione affronta in particolare il tema della violenza nella sfera domestica, in quanto essa costituisce una forma particolarmente diffusa ma spesso poco denunciata di violenza. Di particolare interesse è il fatto che la violenza domestica viene definita all’articolo 3-b come “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner”, includendo così nello scopo della Convenzione anche la violenza contro gli uomini. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), istituito in base all’articolo 66, è un organo composto dai 15 ai 20 membri preposto all’esame dei rapporti presentati dagli Stati sullo stato di attuazione della Convezione. Nei casi previsti all’articolo 68, esso ha la facoltà di chiedere rapporti urgenti o di avviare un’indagine su Paesi sui quali siano state riportate informazioni attendibili riguardo gravi violazioni delle disposizioni della Convenzione.

Risorse

Aggiornato il

2/3/2018