Dichiarazione universale

Articolo 16 - La famiglia fondamentale

Poster con disegno e testo dell'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
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Articolo 16

1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

L’articolo 23 del Patto internazionale sui diritti civili e politici riprende integralmente il contenuto di questo articolo, facendo però diventare primo comma quello che nell’articolo 16 della Dichiarazione è terzo. E’ la sottolineatura della famiglia quale “nucleo naturale e fondamentale della società”. Lo stesso concetto e collocazione della famiglia figura nella Convenzione interamericana del 1969, nella Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981, nella Carta araba dei diritti umani del 2004.

La scelta del matrimonio deve essere assolutamente libera, compiuta da persone in età adatta. I coniugi hanno eguali diritti anche durante il matrimonio (per esempio, scelta della residenza, gestione della casa, educazione dei figli) e nell’eventualità del suo scioglimento (separazione legale, divorzio).

Il Diritto internazionale non stabilisce da quale anno cominci la “età adatta”. Questo è compito delle legislazioni interne agli stati, le quali devono però essere compatibili col pieno esercizio di altri diritti umani, per esempio il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione e, prioritariamente, i diritti umani delle bambine e dei bambini. Ciò comporta che gli stati consentano l’esistenza del matrimonio civile e del matrimonio religioso. Il Comitato diritti umani (civili e politici) delle Nazioni Unite precisa che in caso di matrimonio religioso, è legittimo che gli stati ne richiedano la trascrizione ai sensi del diritto civile. Nei casi di scioglimento, è vietato agli stati di porre in atto qualsiasi trattamento discriminatorio per quanto attiene alle procedure di separazione e divorzio, custodia dei figli, mantenimento o indennizzo, diritti di visita, perdita o riacquisto di autorità genitoriale: in questi casi deve comunque sempre prevalere il superiore interesse dal bambino sancito dall’articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989.

Il concetto di famiglia può differire da Stato a Stato, addirittura all’interno di uno stesso Stato: famiglia ‘nucleare’, famiglia ‘allargata’. In ogni caso, la famiglia “ha diritto” ad essere protetta dallo Stato oltre che dalla società e lo Stato deve provvedervi in modo adeguato. In particolare essa deve essere protetta da interferenze arbitarie o illegali (articolo 12 della Dichiarazione) e al suo interno devono essere garantiti i diritti dei bambini (articolo 25) e degli altri componenti.

Il diritto di fondare una famiglia comporta, in via di principio, la possibilità di procreare. In presenza di politiche di pianificazione familiare, queste devono essere compatibili con i principi e le norme del Diritto internazionale dei diritti umani, in particolare non essere discriminatorie o compulsive: in altre parole, deve essere rispettata la volontà dei coniugi.
Il diritto di vivere insieme dei coniugi comporta l’obbligo degli stati di garantire l’unità e la riunificazione delle famiglie, specialmente quando i loro membri sono separati per ragioni politiche o economiche. In punto di eguaglianza dei coniugi, il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite afferma che non ci deve essere discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda acquisto o perdita della cittadinanza collegata al matrimonio. Deve essere egualmente rispettato il diritto di ciascun coniuge di mantenere l’uso del nome di famiglia originario o di contribuire, su piede di parità, alla scelta di un nuovo cognome.

La famiglia è importante per tante ragioni. Il secondo comma dell’articolo 27 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia stabilisce che “i genitori o le altre persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità di assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo”.

Il concetto di famiglia adottato dal Diritto internazionale dei diritti umani è un concetto forte: la famiglia in quanto tale è soggetto di diritto distintamente dalla soggettività dei coniugi e degli altri componenti, pertanto essa ha diritti e doveri (in particolare, allevare ed educare i figli, assistere i suoi membri anziani o quelli con disabilità).

Il Diritto internazionale ci offre anche un concetto di famiglia per così dire larghissima: la “famiglia umana” i cui membri sono tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione. Anche questa famiglia dilatata non può non avere diritti, in corretto rapporto di scala con il suo ordine di grandezza. La famiglia nucleare può essere protetta, in particolare, mediante adeguate politiche sociali (assegni familiari, asili gratuiti, niente tasse sulla prima casa….). Come proteggere la ‘famiglia umana’ universale? La risposta non può che essere: smantellando gli arsenali bellici, garantendo la vita di tutti i suoi componenti con politiche di sviluppo umano e di sicurezza umana, facendo funzionare democraticamente l’ONU e le altre legittime istituzioni multilaterali, dando più voce ai governi locali nei consessi internazionali, favorendo l’azione solidaristica delle formazioni organizzate di società civile globale.”

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Parole chiave

Dichiarazione universale minori / infanzia famiglia