Competenza ratione materiae
La competenza ratione materiae della Corte è delineata dall’art. 5 dello Statuto. Esso prevede che la Corte possa attivarsi solo in presenza dei più gravi crimini di rilevanza internazionale (c.d. core crimes): genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e, soggetto ad alcune condizioni, il crimine di aggressione. A quest’ultima tipologia di crimine è dedicata una scheda di questo Dossier.
Crimine di genocidio. La relativa definizione contenuta all’articolo 6 dello Statuto di Roma rispecchia quella presente all’art. II della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 e la corrispondente norma di diritto internazionale consuetudinario.
Crimini contro l’umanità. L’articolo 7 dello Statuto di Roma enumera 11 diverse tipologie di atti ascrivibili alla categoria di crimini contro l’umanità purché questi siano stati commessi “nell’ambito di un attacco esteso e sistematico contro una popolazione civile con la consapevolezza dell’attacco”. Le definizioni dei crimini contro l’umanità contenute nell’articolo 7 dello Statuto di Roma si basano in larga parte sulle definizioni degli stessi comunemente accettate dal diritto internazionale consuetudinario.
Da segnalare tuttavia che rispetto a quest’ultimo, lo Statuto di Roma amplia il novero di condotte qualificabili come crimini contro l’umanità, includendo in questa categoria il crimine di apartheid (art. 7(1)(j) e (2)(h); la sparizione forzata (art. 7(1)(i) e 2(i); e alcune violazioni afferenti alla sfera sessuale e riproduttiva quali la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata e ogni altra forma di violenza sessuale di pari gravità (art. 7(1)(g) e (2)(f).
Con riguardo a quest’ultima categoria di crimine, nello Statuto di Roma l’attenzione alle dimensione di genere dei crimini contro l’umanità emerge anche nelle esemplificazioni fornite per specificare il reato di riduzione in schiavitù, dove si fa riferimento alla tratta di persone, in particolare di donne e bambini a scopo di sfruttamento sessuale.
Crimini di guerra. Un elemento importante riguardo alla trattazione dei crimini di guerra presente nello Statuto di Roma è il riconoscimento dei crimini di guerra anche nel contesto di conflitti di carattere non internazionale.
L’articolo 8 infatti include disposizioni relative a crimini commessi nel contesto di conflitti internazionali (violazioni gravi delle quattro convenzioni di Ginevra e le altre violazioni gravi delle leggi ed usi di guerra nel quadro consolidato del diritto internazionale) e conflitti a carattere interno (violazioni gravi dell’art. 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra e altre violazione gravi delle leggi ed degli usi applicabili ai conflitti di natura non internazionale desumibili dal quadro consolidato del diritto internazionale).
Lo Statuto limita la giurisdizione della Corte a quei crimini di guerra commessi come parte di un piano o di una serie di crimini su larga scala. Originariamente, inoltre, lo Statuto di Roma non criminalizzava tutta una serie di violazioni collegate all’impiego di determinate armi nell’ambito di conflitti interni né l’impiego di armi chimiche in ambo i tipi di conflitto, uso proibito sia dal diritto internazionale consuetudinario che pattizio (vedi Scheda sulla Conferenza di Revisione di Kampala). Ci sono stati diversi emendamenti dell’art 8 dello Statuto di Roma. Nel Dicembre 2017 sono stati adottati tre emendamenti che hanno aggiunto l’uso di armi biologiche, di armi il cui effetto primario è quello di ferire il corpo umano con frammenti non rilevabili ai raggi X e di armi laser accecanti ai crimini di guerra. Nel Dicembre 2019 è stato adottato un ulteriore emendamento all'articolo 8 che definisce come crimine di guerra la carestia intenzionale dei civili nei conflitti armati non di carattere internazionale (lo Statuto di Roma considera già l'uso di tali mezzi come crimine di guerra nei conflitti armati internazionali). Siccome questi emendamenti riguardano l'articolo 8, essi entreranno in vigore, dopo un anno, solo per gli Stati che lo hanno ratificato.
Infine, relativamente a questa categoria di crimini, l’art. 124 dello Statuto prevede che ciascuno Stato possa dichiarare di non accettare, per un periodo di sette anni dall’entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, la giurisdizione della Corte se tali crimini sono commessi da proprio cittadini o sul proprio territorio. Questa facoltà, di cosiddetto opting out, è stata esercitata dalla Francia e dalla Colombia. La Francia ha ritirato la sua dichiarazione nel 2008 mentre nel 2009 è scaduto il termine di sette anni utile per la dichiarazione presentata dalla Colombia nel 2002. Con la Risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015, è stato ratificato ed eseguito l'emendamento soppressivo dell'articolo 124 dello Statuto di Roma. Con l'eliminazione di tale disposizione, l'Assemblea degli Stati Parte risponde all'obiettivo dell'integralità del testo fondatore della Corte Penale Internazionale, in quanto tutti gli atti previsti dallo Statuto e integranti una fattispecie criminosa saranno imputabili, senza possibili eccezioni rispetto ai crimini di guerra. Questo emendamento, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 121 dello Statuto di Roma, entrerà in vigore nei confronti di tutti gli Stati parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Alla data di oggi l'emendamento risulta ratificato da 21 su 124 Stati parte dello Statuto di Roma.