Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione
Le armi chimiche, per la loro letalità, costituiscono una seria minaccia per il genere umano e per l’ambiente.
In passato, tentativi di proibire l’uso delle armi chimiche nei conflitti armati erano stati perseguiti mediante l’adozione di specifici accordi internazionali, senza però conseguire risultati definitivi.
La Convenzione de L’Aja del 1907, benché proibisse espressamente l’uso di armi tossiche e di armi che potessero provocare sofferenze superflue, non aveva impedito l’impiego massiccio dei gas asfissianti durante la Prima guerra mondiale.
Dopo il conflitto, il Protocollo di Ginevra del 1925 aveva, come noto, vietato espressamente l’uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica: ancora una volta non aveva vietato in modo definitivo l’uso di tali armi, dal momento che era ancora consentito farvi ricorso in rappresaglia.
Per mettere al bando in via definitiva le armi chimiche si è dovuto aspettare fino al 1989, quando, grazie anche al clima di distensione internazionale e di accresciuta fiducia a seguito della fine del confronto tra Est ed Ovest, sono ripresi i negoziati di Ginevra nell’ambito della Conferenza sul disarmo che, alla fine del 1992, perveniva all’adozione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.
Apertura alla firma: 13 gennaio 1993
Entrata in vigore: 29 aprile 1997
Depositario: Segretario generale delle Nazioni Unite.
Obblighi: Riproduciamo l’art.1 della Convenzione:
“1. Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione non dovrà mai, in qualunque circostanza:
a. sviluppare, produrre, o diversamente acquisire, immagazzinare o detenere armi chimiche o trasferire, direttamente o indirettamente, armi chimiche a chiunque;
b. fare uso di armi chimiche;
c. intraprendere qualsiasi preparativo militare per l’uso di armi chimiche;
d. assistere, incoraggiare o indurre chiunque in qualsiasi maniera, ad intraprendere qualsiasi attività proibita ad uno Stato Parte in base alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte s’impegna a distruggere le armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso, o che sono ubicate in qualunque luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Ciascun Stato Parte s’impegna a distruggere tutte le armi chimiche che ha abbandonato sul territorio di un altro Stato Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
4. Ciascun Stato Parte s’impegna a distruggere qualunque impianto di produzione di armi chimiche di sua proprietà o in suo possesso o ubicato in qualunque località sotto la sua giurisdizione o controllo, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.
5. Ciascun Stato Parte s’impegna a non impiegare agenti chimici di ordine pubblico come strumento di guerra.”
La Convenzione definisce all’art.2 le armi chimiche, insieme o separatamente, come segue:
“a. composti chimici e loro precursori, salvo se intesi per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, sempre che i tipi ed i quantitativi siano compatibili con tali scopi;
b. munizioni e dispositivi, specificamente designati per causare la morte o altri danni attraverso proprietà tossiche dei composti chimici specificati nel capoverso a), per via della fuoriuscita di questi ultimi a seguito dell’impiego di tali munizioni e dispositivi;
c. qualunque equipaggiamento specificamente previsto per essere impiegato in connessione diretta con l’impiego di munizioni e di dispositivi di cui al capoverso b..”
La Convenzione stabilisce una classificazione dei composti chimici e dei loro precursori in tre tabelle.
Sistema di verifiche: Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del trattato è previsto un articolato sistema di verifiche.
La Convenzione attribuisce all’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) la facoltà di effettuare accertamenti di vario tipo per verificare che gli Stati Parte rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Sono previste tre modalità ispettive: (Il testo seguente è tratto da www.esteri.it)
(1) Le ispezioni “di routine”: Le ispezioni di routine dell’OPAC sono destinate a verificare l’attività di distruzione delle armi chimiche ed il loro stoccaggio in attesa della distruzione. L’attività ispettiva di routine comprende anche visite alle industrie che producono o trattano le sostanze chimiche indicate nella Convenzione e che spesso hanno un largo uso industriale. Il nucleo di scorta dell’Autorità Nazionale riceve gli ispettori al punto di ingresso in Italia e li accompagna durante tutta l’ispezione. A conclusione dell’ispezione viene redatto e presentato all’Autorità Nazionale un “Rapporto Preliminare” che, dopo il vaglio del Direttore Generale dell’OPAC, entra a far parte della documentazione finale relativa all’ispezione e viene trasmesso allo Stato interessato.
(2) Le ispezioni su sfida: La facoltà di effettuare ispezioni su sfida è attivata su richiesta di uno Stato parte in caso di fondati sospetti su attività illecite condotte in un altro Stato parte. Ad oggi, nessuno Stato parte ha richiesto all’Organizzazione ispezioni su sfida, ma sono state effettuate esercitazioni di simulazione per predisporre il personale e le procedure. Gli Stati che non hanno aderito alla Convenzione non possono essere ispezionati dall’OPAC; è tuttavia previsto che l’Organizzazione renda disponibili i suoi mezzi alle Nazioni Unite, se queste lo richiedono.
(3) Le indagini sull’uso presunto di armi chimiche: Rientrano in questo tipo di ispezioni quegli accertamenti effettuati dall’Organizzazione qualora ritenga che uno Stato Parte abbia impiegato armi chimiche.
In risposta alle persistenti accuse di uso di armi chimiche in Siria, nel 2014 è stata istituita la Fact FInding Mission (FFM) dell’OPAC per accertare l’effettivo uso ostile nel territorio di sostanze chimiche tossiche, in particolare il cloro. Le conclusioni di questa divisione hanno confermato l’utilizzo di armi chimiche. Questo ha costituito la base per il lavoro del Meccanismo Investigativo Congiunto OPAC-ONU (JIM), un organismo indipendente istituito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo scopo del mandato era quello di identificare gli autori degli attacchi confermati dalla FFM. Il mandato della JIM è scaduto nel novembre 2017.
Recesso: L’art.XVI stabilisce che “Ciascun Stato Parte, nell’esercizio della propria sovranità nazionale, avrà diritto di denunciare la presente Convenzione qualora ritenga che eventi straordinari, connessi all’oggetto della presente Convenzione, hanno messo a repentaglio gli interessi supremi del suo Paese. Esso notificherà tale rinuncia 90 giorni in anticipo a tutti gli altri Stati Parte, al Consiglio Esecutivo, al Depositario ed al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica includerà una dichiarazione degli eventi straordinari che a suo parere hanno messo a repentaglio i suoi interessi supremi.”
Conferenze di riesame: Dal 15 al 19 maggio 2023 si è svolta la quinta conferenza di revisione, a cui hanno partecipato 137 delegazioni degli Stati parte.