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Il 21 agosto 2015 è entrata in vigore la legge 29 luglio 2015 n. 131, con la quale l'Italia ha proceduto alla ratifica e all’esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.
La Convenzione costituisce il primo strumento ad hoc giuridicamente vincolante di portata universale ed è il risultato di quattro anni di negoziati svoltisi all’interno di uno specifico gruppo di lavoro istituito dalla Commissione diritti umani.
Essa stabilisce innanzitutto un diritto assoluto a non diventare vittima di sparizioni forzate (art. 1), definite un crimine contro l’umanità (art. 5). Vengono quindi individuati una serie di obblighi in capo agli Stati al fine di prevenire le sparizioni forzate, tra cui: proibizione della detenzione segreta; impegno a detenere le persone in strutture ufficialmente riconosciute e controllate, e che conservino un registro di tutti i detenuti; rispetto dei principi dell’habeas corpus; diritto ad ottenere informazioni sui detenuti. La Convenzione riafferma, inoltre, il diritto delle vittime al riconoscimento della verità e ad un’equa riparazione per sé e per i propri parenti, così come il diritto a formare delle associazioni ed organizzazioni per contrastare il fenomeno delle sparizioni forzate. La Convenzione tratta anche il problema del rapimento dei bambini i cui genitori sono vittime di sparizione forzata, la falsificazione della loro identità e la conseguente adozione
La Convenzione è in vigore dal 31° dicembre 2010 e, ad oggi, è stata ratificata da 50 Stati.
31/8/2015