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Con la legge di ratifica 29 settembre 2015, n. 162, l’Italia ha aderito e dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.
La Convenzione ha l’obiettivo di aumentare le tutele già esistenti e rendere più trasparenti le procedure in materia di prevenzione dell’apolidia. La Convenzione del 1961 prevede che gli Stati parte garantiscano l’acquisizione della cittadinanza in modo automatico al momento della nascita.
Ad oggi la convenzione conta 64 Stati parte: ciascuno stato dovrà concedere la cittadinanza a coloro che nascono sul proprio territorio e che sarebbero altrimenti apolidi. Inoltre, la cittadinanza dovrà essere concessa anche a chi non è nato nel territorio di quello Stato e che sarebbe altrimenti apolide “se al momento della sua nascita uno dei due genitori ha la cittadinanza di detto Stato”.
Oltre alla menzionata convenzione, il principale strumento normativo internazionale in materia di apolidia è la Convenzione relativa allo statuto degli apolidi del 1954.
Lo status di apolide viene attribuito a colui che è privo di qualunque cittadinanza, e di conseguenza è escluso dal godimento dei diritti ad essa correlati. Secondo recenti dati dell’UNHCR, attualmente le persone a cui è stata negata la cittadinanza sono circa 10 milioni: spesso sono le minoranze etniche ad essere colpite, un terzo degli apolidi sono invece bambini. Anche le guerre rappresentano una delle principali cause di apolidia nel mondo.
16/10/2015