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25/3/2011
Uno sguardo sul futuro per il Garante dell'infanzia, Padova, 21 giugno 2010: Valerio Belotti al tavolo dei relatori
© Centro Diritti Umani - Università di Padova

La Camera dei deputati approva il disegno di legge istitutivo del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Dopo un lungo iter legislativo, la Camera ha approvato il disegno di legge istitutivo del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, autorità indipendente con competenze consultive e funzioni di promozione, collaborazione e garanzia. Il ddl del 2008 passa ora all'esame del Senato.

Con il via libera della Camera si compie un importante passo avanti nella direzione di una piena ed effettiva tutela dei diritti dei minori. La figura del garante, infatti, dà attuazione a una serie di convenzioni e atti internazionali - fra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo – ed è in linea con quanto previsto dalla Costituzione, che al secondo comma dell'articolo 31 così recita: «la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo». Nata in Svezia nel 1809 e poi diffusa, nel corso del Novecento, in altri Stati del Nord Europa, è stata istituita in oltre 40 paesi.

Il disegno di legge approvato dalla Camera prevede che l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sia un organo monocratico, scelto dai presidenti della Camera e del Senato, che duri in carica quattro anni. Queste alcune delle sue funzioni: promuovere l'attuazione delle convenzioni internazionali e della normativa europea e nazionale vigenti in materia, segnalare alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio o di rischio di violazione di diritti dei minori e verificare che a bambini e adolescenti siano garantite pari opportunità nell'attuazione del diritto alla salute e nell'accesso all'istruzione.

Il garante, inoltre, potrà esprimere pareri sui disegni di legge e sugli atti normativi del Governo in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e ogni anno, entro il 30 aprile, presenterà alle Camere una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

L'articolo 6, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all'autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione.

Il disegno di legge prevede anche l'istituzione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - presieduta dall'autorità e composta dai garanti regionali o da figure analoghe, ove istituite - per promuovere l'adozione di linee d'azione comuni e individuare forme per un costante scambio di dati e di informazioni.