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Corte internazionale di giustizia: il diritto di sciopero viene tutelato dalla Convenzione OIL secondo uno storico parere consultivo

Veduta esterna del Palazzo della Pace all'Aia (Paesi Bassi), sede della Corte Internazionale di Giustizia, organo delle Nazioni Unite
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Il 21 maggio 2026, la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) delle Nazioni Unite ha emesso un parere consultivo storico, stabilendo che il diritto di sciopero è tutelato dalla Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87), una delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), adottata nel 1948. La pronuncia segna un momento storico nel diritto internazionale del lavoro, ponendo fine a una controversia di lunga data tra lavoratori e datori di lavoro di tutto il mondo riguardo alla portata di uno dei trattati più fondamentali in materia di diritti del lavoro.

Il caso era stato sottoposto alla Corte dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nel novembre 2023, dopo anni di profondo disaccordo tra i tre principali costituenti dell'organizzazione, governi, datori di lavoro e lavoratori, su se la Convenzione n. 87 tuteli il diritto di sciopero, nonostante il trattato non contenga alcun riferimento esplicito all'azione di sciopero. Al centro della controversia vi era una domanda apparentemente semplice: il diritto di organizzarsi previsto dalla convenzione include anche il diritto dei lavoratori e delle loro organizzazioni di ricorrere allo sciopero?

Le associazioni datoriali hanno sostenuto con fermezza che la convenzione non contiene alcuna disposizione il cui significato ordinario implichi tale diritto, indicando la storia redazionale del trattato come prova che non vi fosse mai stata alcuna intenzione di includere l'azione di sciopero nel suo ambito di applicazione. I rappresentanti dei lavoratori, al contrario, hanno affermato che il diritto di sciopero è intrinseco alla libertà di associazione ed è stato a lungo riconosciuto dagli organi di controllo dell'OIL, costituendo quindi una parte inscindibile delle tutele previste dalla convenzione.

La Corte ha riconosciuto che la Convenzione n. 87 "non contiene un riferimento esplicito al diritto di sciopero", ma ha sottolineato che l'assenza di tale disposizione "non significa necessariamente che la questione sia esclusa" dal trattato. I giudici hanno ritenuto che l'azione di sciopero possa ragionevolmente rientrare nel significato ordinario delle "attività" delle organizzazioni dei lavoratori, così come richiamate nella convenzione, insieme alle disposizioni che tutelano il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni e difendere i propri interessi. Tuttavia, la Corte ha tenuto a precisare che il proprio parere non definisce la portata esatta, il contenuto preciso né le condizioni per l'esercizio del diritto di sciopero, lasciando tali questioni aperte a ulteriori deliberazioni da parte dell'OIL e dei suoi costituenti.

Questo caso è stato solo la seconda volta nella storia dell'OIL in cui una questione relativa all'interpretazione di una convenzione internazionale del lavoro è stata sottoposta per un parere consultivo e, fatto ancor più significativo, si è trattato della prima richiesta di questo tipo alla CIG dalla sua istituzione nel 1945. Sebbene i pareri consultivi della CIG non siano sentenze giuridicamente vincolanti, essi hanno un enorme peso giuridico e politico, influenzando la legislazione nazionale, i negoziati internazionali e i dibattiti in corso sui diritti dei lavoratori in tutto il mondo. Il Consiglio di amministrazione dell'OIL è ora atteso a esaminare il parere della Corte e a determinare eventuali misure di seguito nella sua sessione del novembre 2026, durante la quale le implicazioni pratiche della pronuncia per gli standard internazionali del lavoro saranno con ogni probabilità al centro della discussione.

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lavoro OIL/ILO libertà di riunione e di associazione Corte Internazionale di Giustizia (CIG)