Iraq: materiali relativi ai casi di maltrattamento e di tortura dei prigionieri
Lo scandalo dei maltrattamenti e delle torture subite da prigionieri iracheni è emerso a seguito di alcune importanti inchieste giornalistiche, che hanno mostrato all’opinione pubblica mondiale le immagini scattate da soldati statunitensi nel carcere di Abu Ghraib a Baghdad.
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- Nei mesi precedenti, diverse organizzazioni non governative avevano denunciato il verificarsi di abusi nei confronti dei prigionieri iracheni. Lo stesso Comitato internazionale della Croce rossa aveva sottoposto nel febbraio 2004 un Rapporto riservato alle Forze della coalizione sulle condizioni detentive degli iracheni, rapporto reso pubblico dal Wall Street Journal il 7 maggio 2004.
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- Da parte statunitense, il Generale Ricardo Sanchez, comandante delle forze USA in Iraq, chiedeva nel gennaio 2004 al comando centrale statunitense di condurre un’inchiesta informale sulle operazioni di arresto e detenzione condotte dalla 800^ brigata della Polizia militare , in particolare per quel che riguardava la prigione di Abu Ghraib, inchiesta che veniva affidata al Generale Antonio Taguba. Questi consegnava un Rapporto riservato il 26 febbraio 2004: il documento sarà reso pubblico solo dopo lo scoop delle immagini degli abusi e delle torture trasmesso dal network CBS il 28n aprile 2004.
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- Al fine di offrire un contributo alla comprensione della vicenda, sono di seguito riprodotte le norme di Diritto internazionale applicabili all’arresto e alla detenzione degli iracheni. Si precisa che le forze militari statunitensi e britanniche in Iraq sono tenute al rispetto sia del Diritto internazionale umanitario, come tra l’altro chiesto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dalla ris.1483, sia degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani.
a. Diritto internazionale umanitario
- Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 (Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra) disciplinano la condotta delle truppe di occupazione statunitensi e britanniche in Iraq. Alle truppe britanniche si applicano pure le disposizioni del Primo protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra, adottato nel 1977, mentre ricordiamo che tale strumento non è stato ratificato dagli Stati Uniti. In relazione al trattamento dei prigionieri iracheni rilevano in particolare la terza e la quarta Convenzione.
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- L'art. 13 della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra prevede che:
“I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione corporale o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse.
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- I prigionieri di guerra devono parimente essere protetti in ogni tempo specialmente contro gli atti di violenza e d’intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità.
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- Le misure di rappresaglia in loro confronto sono proibite”
L’art.17 della suddetta Convenzione dispone chiaramente che:
-“Nessuna tortura fisica o morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere né minacciati, né insultati, né esposti ad angherie od a svantaggi di qualsiasi natura.”
-L’art.87 aggiunge che:
-“I prigionieri di guerra non potranno essere colpiti da parte delle autorità militari o dei tribunali della Potenza detentrice da pene che non siano previste per gli stessi fatti nei confronti dei membri delle forze armate di questa Potenza.[...]
-Sono vietate le pene collettive per atti individuali, come pure qualsiasi pena corporale, qualsiasi incarcerazione in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma di tortura e di crudeltà.”
-L'art. 27 della quarta Convenzione dispone, per quel che concerne la protezione delle persone civili in un regime di occupazione, che:
-“Le persone protette hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro personalità, del loro onore, dei loro diritti familiari, delle loro convinzioni e pratiche religiose, delle loro consuetudini e dei loro costumi. Esse saranno trattate sempre con umanità e protette, in particolare, contro qualsiasi atto di violenza o d’intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità”.
-Gli artt.31 e 32 della quarta Convenzione precisano rispettivamente che:
-“Nessuna coercizione di carattere fisico o morale potrà essere esercitata sulle persone protette, specialmente per ottenere da esse, oppure da terzi, delle informazioni.”
-“Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro potere. Questo divieto concerne non solo l’assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalità, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari.”
-Secondo il Rapporto della Croce rossa gravi violazioni delle suddette norme sarebbero avvenute per opera delle forze della Coalizione, sia in relazione al momento dell’arresto, sia in relazione alle condizioni detentive e ai metodi dio interrogatorio.
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- Secondo la terza Convenzione (artt.70, 122 e 123) e la quarta Convenzione (artt. 106, 136, 137, 138, 140), le truppe della Coalizione sono inoltre obbligate a informare le famiglie dell’avvenuto arresto e del luogo di detenzione. Sia il Rapporto Taguba che quello della Croce rossa parlano di gravi violazioni anche di queste norme. Un particolare inquietante emerge dal Rapporto della Croce rossa, secondo il quale il 70-90 % delle persone private della libertà in Iraq sono state arrestare “by mistake”.
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b. Il diritto internazionale dei diritti umani
-Medesima importanza hanno le norme del diritto internazionale die diritti umani, in quanto applicabili alle azioni delle truppe delle potenze occupanti della Coalizione in regime di occupazione.
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- Tra gli strumenti del Diritto internazionale dei diritti umani rilevano in particolare:
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- a. la Dichiarazione universale dei diritti umani (1948): all’art.5 la Dichiarazione dispone che “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti” e all’art.9 che “Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato”.
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- b. il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), che stabilisce, tra le altre disposizioni, all’art 7 che “Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico” e all’art.10 (1) che “Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.”
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- c. la Convenzione contro la tortura e altri punizioni e trattamenti disumani e degradanti (1984), che in particolare precisa che “Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra. di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata per giustificare la tortura.”
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- d. le Norme minime standard relative al trattamento dei prigionieri, adottate dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite con risoluzione 663 (XXIV) del 31/7/1957.
Link
-Il Rapporto Taguba
- http://www.npr.org/iraq/2004/prison_abuse_report.pdf
- http://news.findlaw.com/hdocs/docs/iraq/tagubarpt.html
L’audizione del Generale Antonio Taguba alla Commissione difesa del Senato
- http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2004/05_Maggio/11/taguba.shtml
Il Rapporto della Croce rossa internazionale
- http://www.cbsnews.com/htdocs/pdf/redcrossabuse.pdf
Le attività del Comitato internazionale della Croce rossa
- http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/iraq?OpenDocument
L’inchiesta pubblicata il 10 maggio dal settimanale New Yorker
- http://www.newyorker.com/fact/content/?040510fa_fact
Amnesty International
- http://web.amnesty.org/pages/irq-torture-eng
Human Rights Watch
- http://www.hrw.org/english/docs/2004/04/30/iraq8521.htm
Crimes of war Project
- http://www.crimesofwar.org/onnews/news-prison.html
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