Nazioni Unite: Approvata la risoluzione per la Moratoria Universale della pena di morte

 

-

Dopo due giorni di acceso dibattito, il Terzo Comitato (Sociale, Umanitario e Culturale) dell’Assemblea Generale ha approvato, lo scorso 15 novembre, una risoluzione per la Moratoria Universale della pena di morte (documento A/C.3/62/L.29) con 99 voti a favore, 52 contrari e 33 astensioni. Per la sua definitiva adozione bisognerà attendere il prossimo mese di dicembre, quando la risoluzione sarà esaminata dall’Assemblea Generale in sessione plenaria.

-

 

-

La stessa Assemblea Generale aveva già adottato due risoluzioni, nel 1971 (Risoluzione 2857/26 del 20 dicembre 1971) e nel 1979 (Risoluzione 32/61 dell’8 dicembre 1977) in cui affermava che sarebbe stato “desiderabile” che gli Stati abolissero la pena di morte. Il testo approvato il 15 novembre scorso va oltre il semplice auspicio, in quanto chiede agli Stati che ancora mantengono la pena capitale “di istituire una moratoria sulle esecuzioni in vista dell’abolizione”; sollecita questi Stati a “rispettare gli standard internazionali che prevedono garanzie sulla protezione dei diritti delle persone che sono condannate a morte” e a “limitare progressivamente l’uso della pena di morte, riducendo il numero dei reati per i quali può essere imposta”; infine, chiede al Segretario Generale di riferire alla 63° sessione dell’Assemblea Generale (2008) sull’attuazione della risoluzione.

-

 

-

Si è giunti all’approvazione del testo dopo due giorni di intense discussioni, nel corso delle quali gli Stati si sono confrontati sulla base delle rispettive posizioni nazionali sulla pena di morte. Gli Stati che hanno sponsorizzato la risoluzione hanno espresso la loro piena soddisfazione e l’auspicio che l’adozione del testo porti all’instaurazione di un dialogo regionale e universale sulle esecuzioni, che faccia emergere, in particolare, un consenso sulle implicazioni negative della pena di morte rispetto alla tutela dei diritti umani in senso ampio (non solo del diritto alla vita).

-

Gli Stati contrari all’adozione della moratoria (tra i più attivi Egitto, Singapore, Antigua e Barbuda, Botswana, Cina, India, Indonesia, Giamaica, Arabia Saudita, Siria, Tailandia e Stati Uniti) hanno invece presentato ben 17 emendamenti per cercare di contrastarne l’approvazione, tutti respinti nel corso di 18 distinte votazioni. L’argomentazione più volte sostenuta da questi Stati è che la moratoria costituisca, in realtà, un attacco alla propria sovranità nazionale, poiché non esiste nel diritto internazionale una norma che vieti esplicitamente il ricorso alla pena capitale (Stati Uniti e altri), riferendosi, in particolare, all’art. 6 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

-

 

-

Questi Stati, in realtà, omettono di menzionare il Secondo protocollo aggiuntivo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull’abolizione della pena di morte, adottato dall’Assemblea Generale il 15 dicembre 1989, entrato in vigore nel luglio del 1991 e ratificato da 64 Stati membri del Patto (tra cui l’Italia). A ciò si aggiunga che il Comitato sui diritti civili e politici (Comitato diritti umani) nel 1982 preparava il “general comment” n. 6 (30/04/1982) relativo all’art. 6 del Patto (diritto alla vita), nel quale si esprimeva nei seguenti termini:

-

6. While it follows from article 6 (2) to (6) that States parties are not obliged to abolish the death penalty totally they are obliged to limit its use and, in particular, to abolish it for other than the "most serious crimes". Accordingly, they ought to consider reviewing their criminal laws in this light and, in any event, are obliged to restrict the application of the death penalty to the "most serious crimes". The article also refers generally to abolition in terms which strongly suggest (paras. 2 (2) and (6)) that abolition is desirable. The Committee concludes that all measures of abolition should be considered as progress in the enjoyment of the right to life within the meaning of article 40, and should as such be reported to the Committee…”.

-

 

-

A livello regionale, inoltre, rileva la Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ed in particolare:

-

·        il protocollo n. 6 relativo all’abolizione della pena di morte, adottato dal Consiglio d’Europa il 28 aprile 1983 ed entrato in vigore il 1 marzo 1985 (ratificato da 46 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, tra cui l’Italia);

-

·        il protocollo n. 13 relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, anche per i crimini commessi in tempo di guerra o di imminente minaccia di guerra, adottato dal Consiglio d’Europa il 3 maggio 2002 ed entrato in vigore il 1 luglio 2003 (ratificato da 40 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa).

-

 

-

Amnesty International, che in una nota giudica l’approvazione della moratoria “una risoluzione storica e un grande passo avanti verso l’abolizione della pena di morte nel mondo, […] un chiaro riconoscimento della crescente tendenza internazionale verso l’abolizione della pena di morte, condiviso anche dal Segretario generale dell’Onu” fa sapere che sono 133 i Paesi che hanno abolito la pena di morte nelle leggi o nella prassi. Nel 2006, solo 25 Paesi hanno eseguito condanne a morte; il 91% delle esecuzioni ha avuto luogo in Cina, Iran, Iraq, Pakistan, Stati Uniti e Sudan. Il numero delle esecuzioni note ad Amnesty International, sempre nel 2006, è sceso a 1591, rispetto alle 2148 registrate nel 2005.

-

 

-

Documenti di riferimento:

-

·        Moratoria Universale della pena di morte: documento A/C.3/62/L.29 e Voting sheet

-

·        Risoluzione 2857/26 del 20 dicembre 1971

-

·        Risoluzione 32/61 dell’8 dicembre 1977

-

·        Secondo protocollo aggiuntivo al Patto internazionale sui diritti civili e politici sull’abolizione della pena di morte

-

·        Protocollo n. 6 alla Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte

-

·        Protocollo n. 13 alla Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte in tutte le circostanze

-

 

-

Per ulteriori informazioni:

-

·        www.un.org/ga/third/index.shtml

-

·        www.ohchr.org/english/law/

-

·        http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ENG

-

·        www.amnesty.it/home/index.html

-

·        http://www.nessunotocchicaino.it/