diritti umani

Nazioni Unite: Giornata internazionale delle vittime di sparizioni forzate, 30 agosto 2018

Fotografie di vittime di sparizioni forzate posizionate dalle loro madri e dai familiari, 2012, Città del Messico

Il 30 agosto 2018 si celebra la Giornata internazionale dedicata alle vittime di sparizioni forzate, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 2010 con la Risoluzione A/RES/65/209.

Il fenomeno delle sparizioni forzate rappresenta una violazione dei diritti umani alla quale si fa ricorso al fine di diffondere un clima di paura e terrore nelle comunità. Trattandosi di un fenomeno organizzato e sistematico, non colpisce unicamente il singolo individuo e i suoi cari, ma causa effetti drammatici che si estendono sull’intera società. Non si tratta di un fenomeno relegato a specifiche regioni del mondo, ma ha dimensioni globali e si verifica spesso in situazioni di conflitto interno nelle quali una delle parti decide di utilizzare la violenza per reprimere gli oppositori o i dissidenti.

Negli ultimi anni, la comunità internazionale ha più volte espresso preoccupazione per il dilagare del fenomeno. In particolare si è osservato che i difensori dei diritti umani sono sempre più spesso vittime di sparizioni forzate, in una spirale di violenza che si estende anche ai parenti delle vittime, ai legali e ai testimoni che denunciano il fenomeno.

La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione A/RES/61/177 del 20 dicembre 2006, è entrata in vigore nel mese di dicembre 2010 ed è stata firmata da 97 Stati, 58 dei quali hanno anche proceduto a ratificarla. L'articolo 2 stabilisce che ai fini della Convenzione con il termine "sparizione forzata" si identifica l'arresto, la detenzione, il sequestro e ogni altra forma di privazione della libertà condotta da agenti dello Stato o da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l’acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data dal diritto.

L’articolo 26 della Convenzione prevede l’istituzione di un apposito Comitato che si occupi di monitorare l’implementazione degli obblighi assunti dagli Stati. Il Comitato sulle sparizioni forzate (CED, Committee on Enforced Disappearances) è composto da dieci esperti indipendenti eletti ogni quattro anni con il compito di esaminare i rapporti provenienti dagli Stati che hanno ratificato la Convenzione e di conseguenza formulare i commenti, le osservazioni o le raccomandazioni ritenuti opportuni.

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