Unione Europea: Rapporto sul razzismo e la xenofobia negli stati membri
Razzismo e violenza persistono in Europa. Queste in sintesi le conclusioni del “Rapporto sul razzismo e la xenofobia negli stati membri dell’UE” nel 2006 presentato il 27 agosto 2007 al Parlamento europeo dall'Agenzia europea dei diritti fondamentali. Il documento analizza il livello di discriminazione in settori quali l'impiego, gli affitti, la vendita di alloggi e l'istruzione, condannando la mancanza di informazione circa la violenza razziale perpetrata in gran parte dei paesi dell'UE.
Per quanto riguarda in particolare la violenza razzista, degli undici Stati che dispongono di dati sufficienti per la valutazione del grado di violenza riconducibile al razzismo, "otto hanno dimostrato un andamento di violenza in crescita: Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Polonia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito. Solo Repubblica Ceca, Austria e Svezia registrano un'inversione di tendenza". Per gli altri Stati l'informazione risulta insufficiente o addirittura inesistente.
Per Anastasia Crickley, appena nominata responsabile dell'Agenzia, «si registrano progressi nell'applicazione delle leggi per l'eguaglianza razziale in molte nazioni europee», ma la violenza e le discriminazioni basate sulla razza «persistono ed anzi aumentano in alcuni Paesi dell'Ue».
L’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali é un organo dell’Unione Europea creato con il Regolmento del Consiglio N 168/2007 del 15 febbraio
L’Agenzia “ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o definiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza” (art. 2 del Regolamento).
Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, l’Agenzia:
“a) raccoglie, registra, analizza e diffonde informazioni e dati rilevanti, obiettivi, attendibili e comparabili, compresi i risultati di ricerche e monitoraggio che le vengono comunicati dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione, dagli organi, dagli uffici e dalle agenzie della Comunità e dell'Unione, dai centri di ricerca, da enti nazionali, da organizzazioni non governative, da paesi terzi e da organizzazioni internazionali e, in particolare, dagli organi competenti del Consiglio d'Europa;
b) predispone metodi e norme volti a migliorare la comparabilità, l’obiettività e l’attendibilità dei dati a livello europeo, in cooperazione con
c) svolge, collabora o incoraggia ricerche ed indagini scientifiche, studi preparatori e di fattibilità, anche, se del caso e compatibilmente con le proprie priorità e col proprio programma di lavoro annuale, a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
d) formula e pubblica conclusioni e pareri su specifici aspetti tematici per le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri quando danno attuazione al diritto comunitario, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
e) pubblica una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell'Agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche;
f) pubblica relazioni tematiche sulla base dei risultati delle sue analisi, delle sue ricerche e delle sue indagini;
g) pubblica una relazione annuale sulla sua attività;
h) predispone una strategia di comunicazione e favorisce il dialogo con la società civile per sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e informarlo attivamente sui suoi lavori” (Art. 4).