A A+ A++

Bambino con il suo pappagallo domestico alla finestra
© UN PHOTO/Shelley Rotner

Consiglio d’Europa e giustizia a misura di bambino: la Convenzione sui diritti umani e le libertà fondamentali (1950) e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo

Autore: Martina Lucia Lanza, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Collaboratrice del Centro diritti umani

La Convenzione del 1950 non prevede un’elencazione di diritti specifici per bambini e ragazzi, anche se all’articolo 1 richiama gli Stati ad assicurare ad ogni persona - quindi anche ai minori - i diritti e le libertà in essa sanciti. Inoltre, l’articolo 34 stabilisce che la Corte dei diritti umani, organismo giudiziario preposto a vigilare sull’attuazione della convenzione da parte degli Stati, debba ricevere i ricorsi di qualsiasi persona che lamenti di essere vittima di una violazione dei diritti e delle libertà stabiliti dalla Convenzione.

Premesso questo, in questa sede si analizzerà la giurisprudenza della Corte per quanto riguarda i diritti delle persone minori d’età e la possibilità di una partecipazione effettiva nei procedimenti che li riguardano.

La maggior parte della giurisprudenza della Corte riguardante anche bambini e ragazzi è riconducibile all’articolo 8: diritto al rispetto della vita privata e familiare. Si tratta quindi della protezione delle relazioni familiari e della vita privata da ingerenze dell’autorità pubblica non giustificabili da motivi di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, benessere economico del paese, difesa dell’ordine, protezione della salute e della morale, protezione dei diritti e delle libertà altrui. Quindi, fermo il margine di apprezzamento di cui gode ogni Stato, la Corte ha il compito di esaminare se il processo decisionale che ha portato all’ingerenza si sia svolto correttamente e se l’ingerenza sia giustificabile ai sensi dell’articolo 8.
I ricorsi ricollegabili a tale diritto riguardano, per esempio, il collocamento del minore fuori dalla sua famiglia, i ricongiungimenti familiari e l’affidamento dei minori in relazione a separazione e divorzi.
Per quanto riguarda la nozione di “vita familiare”, la Corte, in applicazione del criterio di interpretazione dinamica, ha stabilito rientrarvi non solo il rapporto familiare che discende dal matrimonio tra uomo e donna con figli nati in costanza di matrimonio, ma anche, a partire già dalla sentenza Marckx c. Belgio del 1979 (ricorso n. 6833/74), i rapporti derivanti dalla filiazione naturale e i legami c.d. “di fatto”.
Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art. 8 si evince che, particolarmente nei casi di separazioni e divorzi con alto tasso di conflittualità, l’opinione del minore vada ascoltata, considerata e indagata tramite esperti in materia (Plaza c. Polonia n. 18830/07). Tale ascolto e l’opinione espressa devono essere vagliati tenendo conto delprincipio del migliore interesse del minore, il quale può non coincidere con quello dei genitori e può essere valutato come diverso anche da quanto espresso dal minore stesso (C. c. Finlandia n. 18249/02 e Elsholz c. Germania n. 25735/94).
Inoltre, la Corte ritiene che gli Stati debbano attuare un bilanciamento tra gli interessi del bambino, dei genitori e altri interessi (come ad esempio l’ordine pubblico), dando tuttavia particolare importanza all’interesse preminente del bambino (Olsson v. Svezia n. 13441/87 n. 2), utilizzando quest’ultimo come criterio interpretativo fondamentale, anche se non è espressamente previsto nella Convenzione del 1950.
Nei casi relativi a presunte violazioni dell’articolo 8 in cui la Corte abbia dovuto valutare il peso da dare all’opinione del minore di rifiuto del rapporto con il genitore non convivente, la valutazione tiene conto del comportamento tenuto da entrambi i genitori. Infatti, la Corte ha valutato se e in che misura l’opinione del minore sia frutto di un eccessivo condizionamento del genitore convivente (si veda Piazzi c. Italia n. 36168/09), oppure se l’atteggiamento di quest’ultimo - d’ostacolo al rapporto con il genitore non convivente - sia giustificabile ai fini protettivi. Per quanto riguarda il comportamento del genitore non convivente, la Corte ha valutato anche quanto il genitore rifiutato sia stato in grado di ascoltare le esigenze del minore o abbia invece rivendicato meramente la propria posizione genitoriale, arrivando anche a non collaborare nella realizzazione degli incontri con il figlio riluttante (Cristescu c. Romania n. 13589/07). Risulta quindi, dalla giurisprudenza della Corte, come il diritto all’ascolto debba trovare una sua prima promozione nell’ambito delle relazioni familiari, mentre diventa un diritto processuale nel caso in cui i genitori non siano stati in grado di attuarlo.

Ai fini del diritto dei minori all’accesso alla giustizia occorre guardare anche agli articoli 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e 6 (diritto all’equo processo). Molta della giurisprudenza in materia riguarda casi in cui il minore è ricorrente (divenuto maggiorenne o meno) e adisce alla Corte lamentando violazioni in procedimenti penali che l’hanno visto coinvolto come autore di reato o presunto tale. Per l’esercizio di tali diritti e libertà, appare importante l’effettiva partecipazione ai procedimenti e che questi si svolgano con modalità a misura di bambino o ragazzo.
Due casi ormai storici sono T. c. Regno Unito e V. c. Regno Unito (ricorsi n. 24724/94 e n. 24888/94), riguardanti il processo penale celebrato nei confronti di due bambini di dieci anni, i quali avevano commesso assieme l’omicidio di un bambino di 3 anni. Tra le lamentele portate dai ricorrenti, ai sensi dell’articolo 6, rientra la modalità non equa con la quale si è svolto il processo: la loro età e il grado di maturità hanno impedito una partecipazione efficace alla propria difesa. La Corte europea sottolinea come uno Stato, nel momento in cui è chiamato a processare un minore, deve tenere pienamente conto dell’età, del livello di maturità e capacità intellettuali ed emotive e deve attivarsi in modo da promuovere la capacità del minore di comprendere il procedimento e di prendervi parte.

In altri casi (Timergaliyev c. Russia, n. 40631/02 e casi antecedenti citati nello stesso ricorso, S.C. c. Regno Unito n. 60958/00), la Corte specifica che per partecipazione effettiva al procedimento si intende che l’accusato deve essere posto nella condizione di comprendere la natura del processo e cosa comporterà per lui, incluso il significato di ogni pena che potrebbe essere comminata. Significa inoltre che l’imputato deve essere in grado di seguire quello che viene detto dai testimoni e di spiegare ai propri difensori la sua versione degli eventi, evidenziare le dichiarazioni con le quali è in disaccordo e portare a conoscenza della Corte ogni fatto utile ai fini della propria difesa .
Inoltre, sempre nell’alveo dell’articolo 6, un altro problema riguarda la possibilità di poter accedere ai rimedi interni al fine di ottenere giustizia. Nel caso Stagno c. Belgio (n. 1062/07), la Corte ha rinvenuto una violazione dell’articolo 6 in quanto il giudice belga ha rigettato il ricorso di due sorelle per scadenza dei termini di prescrizione, per una vicenda avvenuta finchè erano minorenni, ossia nel momento in cui non erano nella condizione di poter agire in giudizio e vi era un palese conflitto d’interessi tra loro e la madre, unico rappresentante legale. L’applicazione dei termini di prescrizione, senza tenere conto delle particolari circostanze del caso, ha impedito alle ricorrenti di accedere ai rimedi interni che in via di principio erano invece a loro disposizione.

Altre violazioni incontrate nella giurisprudenza degli articoli 5-6 riguardano la custodia cautelare in carcere prima e durante il procedimento, l’incarcerazione assieme ad adulti e l’assenza di una rappresentanza e difesa legale. Per esempio il caso Guvec c. Turchia ( n. 70337/01) riguarda un ragazzo che all’età di 15 anni è stato arrestato per un grave reato e posto in custodia cautelare nel corso di un procedimento penale celebrato dalla Corte nazionale di Sicurezza turca, e non da un Tribunale specializzato per i minorenni. La Corte, oltre alla violazione dell’articolo 3 per il trattamento inumano e degradante legato alle condizioni carcerarie subite dal ragazzo, ha rinvenuto violati gli articoli 5 e 6.
Per quanto riguarda l’articolo 5 comma 3 (diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura), il ricorrente dal momento dell’arresto alla condanna in primo grado ha trascorso in custodia cautelare 4 anni, 7 mesi e 15 giorni. La Corte ha richiamato i suoi dubbi rispetto alla pratica della detenzione dei minori in fase pre-dibattimentale o antecedente al rinvio a giudizio, prevista nel sistema giudiziario turco, ma non utilizzata come ultima risorsa dopo aver escluso la possibilità di ricorre a misure alternative al carcere. Per la prassi di custodia cautelare di soggetti minori d’età, la Turchia era già stata condannata dalla Corte per ricorsi che hanno visto periodi di detenzione inferiori a quello del presente caso (Selçuk c. Turchia n. 21768/02, Koşti e altri c. Turchia, n. 74321/01 e Nart c. Turchia n. 20817/04).
Per quanto riguarda l’articolo 6, la Corte rileva come, nonostante la giovane età dell’imputato, la legislazione applicabile al tempo per il reato contestato non prevedesse la possibilità di conduzione del processo davanti ad un Tribunale per i Minorenni, nè la possibilità di avere un avvocato difensivo nominato dallo Stato.
Inoltre, così come può succedere ad imputati adulti, il ricorrente è stato senza rappresentanza legale per sei mesi e mezzo dopo il suo arresto. In questo frangente, è stato interrogato più volte, è stato incriminato e ha partecipato ad udienze dibattimentali. Una volta ottenuta la difesa legale - nonostante non rientrino tra le responsabilità di uno Stato verificare la correttezza delle azioni e delle decisioni prese dal legale di un imputato - la Corte ha ritenuto che de facto tale difesa fosse inesistente, in quanto caratterizzata da diverse assenze del legale nel corso delle udienze e da una manifesta incapacità di assistere un accusato che versava in particolari condizioni di vulnerabilità, data la giovane età e la gravità del reato contestatogli. Quindi, con riferimento all’intero inter giudiziario nei confronti del ricorrente, la Corte considera che i diversi limiti evidenziati non possono che esacerbare le conseguenze dell’impossibilità del ricorrente ad una partecipazione effettiva al proprio procedimento, infrangendo quindi il suo diritto ad un equo processo.

Risorse

Aggiornato il

30/1/2015