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Foto di alcuni partecipanti seduti all'interno della sala, in alto uno scorcio della volta decorato con sprazzi di colore sul soffitto.
© Un Photo/Jean-Marc Ferre

Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite

Autore: Andrea Cofelice

Con la Risoluzione 60/251 del 15 marzo 2006, l’Assemblea Generale delle NU ha istituito il Consiglio diritti umani quale proprio organo sussidiario, in sostituzione della precedente Commissione per i diritti umani.

Il Consiglio, secondo il mandato stabilito nella risoluzione, ha la responsabilità di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna.

Si tratta di un organo politico intergovernativo, composto da 47 Stati membri delle NU eletti dall’Assemblea Generale per un periodo iniziale di 3 anni, rinnovabili non più di due volte consecutive. Si riunisce a Ginevra normalmente in 3 sessioni ordinarie all’anno, per un periodo complessivo minimo di 10 settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle organizzazioni nongovernative, che possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

Fin dalla sua prima sessione (giugno 2006), il Consiglio ha istituito al suo interno diversi gruppi di lavoro (composti da Stati, ONG ed esperti indipendenti) al fine di razionalizzare e migliorare i propri meccanismi di funzionamento interni. Tale fase di institution building si è conclusa nel giugno 2007, quando il Consiglio, nel corso della sua quinta sessione ordinaria, ha raggiunto un accordo su un progetto di riforma organico, approvato come Risoluzione A/HRC/RES/5/1 “Institution-building of the United Nations Human Rights Council”. Tra le novità più importanti, si segnalano:

Revisione periodica universale: rappresenta la principale innovazione rispetto alla precedente Commissione. Tale meccanismo persegue lo scopo di esaminare il rispetto da parte di tutti gli Stati (a turno) degli obblighi rispettivamente assunti in base alle ratifiche dei vari trattati sui diritti umani. La procedura si sviluppa in fasi successive: in una prima fase, l’esame è condotto dall’Ufficio dell’Alto Commissario per i diritti umani, sulla base di un rapporto iniziale preparato dallo Stato interessato, con l’aggiunta di informazioni provenienti da diverse fonti (dai cosiddetti Treaty Bodies, dalle procedure speciali del Consiglio, da altri organismi delle NU, nonché da ONG). La documentazione viene sottoposta ad un Gruppo di Lavoro che, dopo averla analizzata e aver sollecitato risposte e commenti da parte dello Stato interessato, invia un proprio rapporto al Consiglio diritti umani, al quale spetterà, infine, il compito di prendere le decisioni del caso.

Procedure speciali: si tratta di particolari meccanismi non giurisdizionali di monitoraggio e promozione dei diritti umani, di cui si serve il Consiglio per analizzare la situazione dei diritti umani in uno specifico Paese (“mandati per Paese”) o determinate questioni legate al rispetto dei diritti umani in ogni parte del mondo (“mandati tematici”). I titolari di questi mandati possono essere persone singole (che assumono la nomina di Relatore speciale, Rappresentante speciale del Segretario Generale o Esperto indipendente) o gruppi di lavoro. Normalmente il loro compito consiste nell’esaminare, monitorare sul campo e preparare rapporti pubblici sugli aspetti di loro competenza, ma il loro mandato può includere anche la possibilità, tra l’altro, di ricevere comunicazioni individuali, preparare studi e fornire assistenza tecnico-legale ai Governi interessati. Alcuni dei mandati tematici riguardano:
- diritti economici, sociali e culturali: Esperto indipendente su diritti umani e povertà estrema; Relatore speciale sul diritto ad un alloggio adeguato come componente del diritto ad un adeguato standard di vita; Relatore speciale sul diritto all’educazione;
- diritti civili e politici: Relatore speciale sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione; Relatore speciale sulla libertà di religione o credo;
Tra i mandati per Paese si segnalano, tra gli altri, il Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967; il Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Sudan; il Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Myanmar. Il Consiglio ha inoltre elaborato un Codice di condotta per i titolari delle procedure speciali (Risoluzione A/HRC/RES/5/2), con l’obiettivo di definire gli standard etici di comportamento e la condotta professionale dei titolari delle procedure speciali, e al contempo individuare le loro funzioni principali (tra cui la possibilità di formulare “appelli urgenti” per violazioni di particolare gravità o di effettuare visite sul campo).

Comitato consultivo del Consiglio: sostituisce la Sottocommissione per la promozione e protezione dei diritti umani quale organo sussidiario del Consiglio. Composto da 18 esperti indipendenti eletti dal Consiglio in base ad un’equa rappresentanza geografica e di genere. La funzione di questo Comitato è quella di fornire ulteriore expertise al Consiglio diritti umani, attraverso l’elaborazione di studi e ricerche su specifiche tematiche proposte dallo stesso Consiglio.

Procedura di reclamo: in base a questa procedura, così come avveniva per la precedente Commissione, il Consiglio è autorizzato a ricevere comunicazioni individuali per investigare su accuse di violazioni massicce dei diritti umani in ogni parte del mondo. Tale procedura si basa su una serie complessa di meccanismi stabiliti dalla Risoluzione dell’ECOSOC 1503 (XLVIII) del 27 maggio 1970 così come modificata dalla Risoluzione 2000/3 del 19 giugno 2000.

Risorse

Aggiornato il

17/9/2009