A A+ A++

Su un tavolo alcune delle dieci armi consegnate volontariamente da alcuni membri di una gang di Port-Au-Prince, Haiti.
© UNphoto/Sophia Paris

Introduzione al diritto internazionale penale

Autore: Claudia Pividori

La moderna comunità internazionale riconosce, fin dalle sue origini, l’esistenza di crimini internazionali individuali, i cosidetti delicta iuris gentium, in riferimento ad azioni, poste in essere da individui, lesive di beni e valori particolarmente tutelati dal diritto internazionale.

Il diritto internazionale penale, branca del diritto internazionale pubblico, è quel corpus di norme designato a proscrivere una certa categoria di condotte, i crimini internazionali, (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, tortura, ecc) e a sanzionare quegli individui macchiatisi di tali atti. Oltre ad autorizzare ovvero imporre agli Stati l’obbligo di perseguire e punire gli autori di tali crimini, esso disciplina lo svolgimento di procedimenti penali celebrati presso corti o tribunali internazionali.

Il principio alla base di questo insieme di norme è quello della responsabilità penale dell’individuo a livello internazionale, ossia il riconoscimento che le norme internazionali a tutela di interessi e beni universali vincolano e creano obblighi non solo in capo agli Stati ma anche direttamente in capo agli individui. Superando lo schema classico della responsabilità esclusivamente statale per la violazione di norme internazionali, l’individuo autore di condotte lesive di beni e valori universali, seppur agite in qualità di organo statale o per adempiere ad un ordine superiore, diviene penalmente responsabile di fronte alla comunità internazionale.

Il diritto internazionale penale è una disciplina di recente formazione, caratterizzata da un lato, da una certa elementarità e indeterminatezza dei contenuti, dall’altro, dall’eterogeneità delle sue norme, la cui origine può ravvisarsi nel diritto internazionale umanitario, nel diritto internazionale dei diritti umani e nel diritto penale dei singoli sistemi nazionali.

Esso si compone di una parte di diritto sostanziale, dedicata alla definizione delle fattispecie criminose e agli elementi che delineano la responsabilità penale individuale, e di una parte di diritto procedurale, che stabilisce le norme di procedura applicabili nel corso dei processi penali instaurati presso istanze giudiziarie internazionali.

Per quanto riguarda la prima parte, ossia quella che si occupa degli aspetti materiali dei crimini internazionali, il nucleo più antico è senza dubbio costituito dall’insieme di violazioni del diritto internazionale umanitario, ovvero i crimini di guerra. Nuove tipologie di crimini, quali ad esempio i crimini contro l’umanità e i crimini contro la pace, si sono affermate solamente dopo la seconda guerra mondiale, negli Statuti dei tribunali di Norimberga e di Tokyo. Nel 1948 è venuto ad aggiungersi il crimine di genocidio, con l’adozione della relativa Convenzione, e negli anni ottanta si è visto emergere il crimine di tortura come una fattispecie autonoma di crimine internazionale.

Relativamente al diritto procedurale, impulso decisivo è stata l’adozione degli statuti dei tribunali di Norimberga e Tokyo, a cui hanno seguito quelli dei Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, dei tribunali o le corti miste della Sierra Leone, Cambogia o Libano e più recentemente quello della Corte penale internazionale. E’ importante tuttavia ricordare che le disposizioni procedurali presenti in ciascuno degli statuti citati hanno rilevanza giuridica solamente per la specifica istanza giudiziaria a cui queste afferiscono. Un nucleo di norme procedurali a carattere generale è ancora molto scarso e solo in lenta evoluzione.

Aggiornato il

11/7/2014