Introduzione al diritto internazionale penale
La moderna comunità internazionale riconosce, fin dalle sue origini, l’esistenza di crimini internazionali individuali, i cosidetti delicta iuris gentium, in riferimento ad azioni, poste in essere da individui, lesive di beni e valori particolarmente tutelati dal diritto internazionale.
Il diritto internazionale penale, branca del diritto internazionale pubblico, è quel corpus di norme designato a proscrivere una certa categoria di condotte, i crimini internazionali, (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, tortura, ecc) e a sanzionare quegli individui macchiatisi di tali atti. Oltre ad autorizzare ovvero imporre agli Stati l’obbligo di perseguire e punire gli autori di tali crimini, esso disciplina lo svolgimento di procedimenti penali celebrati presso corti o tribunali internazionali.
Il principio alla base di questo insieme di norme è quello della responsabilità penale dell’individuo a livello internazionale, ossia il riconoscimento che le norme internazionali a tutela di interessi e beni universali vincolano e creano obblighi non solo in capo agli Stati ma anche direttamente in capo agli individui. Superando lo schema classico della responsabilità esclusivamente statale per la violazione di norme internazionali, l’individuo autore di condotte lesive di beni e valori universali, seppur agite in qualità di organo statale o per adempiere ad un ordine superiore, diviene penalmente responsabile di fronte alla comunità internazionale.
Il diritto internazionale penale è una disciplina di recente formazione, caratterizzata da un lato, da una certa elementarità e indeterminatezza dei contenuti, dall’altro, dall’eterogeneità delle sue norme, la cui origine può ravvisarsi nel diritto internazionale umanitario, nel diritto internazionale dei diritti umani e nel diritto penale dei singoli sistemi nazionali.
Esso si compone di una parte di diritto sostanziale, dedicata alla definizione delle fattispecie criminose e agli elementi che delineano la responsabilità penale individuale, e di una parte di diritto procedurale, che stabilisce le norme di procedura applicabili nel corso dei processi penali instaurati presso istanze giudiziarie internazionali.
Per quanto riguarda la prima parte, ossia quella che si occupa degli aspetti materiali dei crimini internazionali, il nucleo più antico è senza dubbio costituito dall’insieme di violazioni del diritto internazionale umanitario, ovvero i crimini di guerra. Nuove tipologie di crimini, quali ad esempio i crimini contro l’umanità e i crimini contro la pace, si sono affermate solamente dopo la seconda guerra mondiale, negli Statuti dei tribunali di Norimberga e di Tokyo.
Rispetto alla prima categoria non esiste una convenzione ad essi dedicata, anche se la Commissione del diritto internazionale (CDI) sta lavorando a un Progetto di Articoli sui crimini contro l’umanità, adottato in prima lettura nel maggio 2017, elaborato con l’intento di costituire la base per una futura convenzione in materia.
Il precedente per il crimine di aggressione è rappresentato dai crimini contro la pace, previsti nello Statuto del Tribunale di Norimberga; le divergenze sulla sua definizione hanno influito negativamente sulla codificazione e sullo sviluppo del diritto internazionale penale per un lungo periodo. L’esercizio di giurisdizione sul crimine di aggressione da parte della CPI è finalmente possibile a partire dal 17 luglio 2018, 20 anni esatti dopo l’adozione dello Statuto di Roma, come deciso dall’Assemblea degli Stati parte al termine di intensi negoziati conclusi nel dicembre del 2017.
Nel 1948 è venuto ad aggiungersi il crimine di genocidio, con l’adozione della relativa Convenzione, e negli anni ottanta si è visto emergere il crimine di tortura come una fattispecie autonoma di crimine internazionale.
Relativamente al diritto procedurale, impulso decisivo è stata l’adozione degli statuti dei tribunali di Norimberga e Tokyo, a cui hanno seguito quelli dei Tribunali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, dei tribunali o le corti miste della Sierra Leone, Cambogia o Libano e più recentemente quello della Corte penale internazionale. E’ importante tuttavia ricordare che le disposizioni procedurali presenti in ciascuno degli statuti citati hanno rilevanza giuridica solamente per la specifica istanza giudiziaria a cui queste afferiscono. Un nucleo di norme procedurali a carattere generale è ancora molto scarso e solo in lenta evoluzione.