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Diritto di iniziativa dei cittadini dell'Unione
© European Union

Mediatore europeo

Autore: Claudia Pividori (PhD in Ordine Internazionale e Diritti Umani, Università La Sapienza, Roma)

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riconosce come diritti fondamentali il diritto di fare riscorso al Mediatore europeo (art. 43) e il diritto alla buona amministrazione da parte di istituzioni ed organi dell’UE (art. 41).

Il Mediatore europeo, istituito con il Trattato di Maastrich del 1992 e previsto agli artt. 24 e 228 TFUE, prende in esame i ricorsi presentati dai cittadini europei per i casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni e degli organi dell’Unione a esclusione della Corte di giustizia e del Tribuna­le di primo grado.

Il concetto di cattiva amministrazione elaborato dal Mediatore deve intendersi in modo ampio: esso contempla il rispetto dello Stato di diritto, dei principi di buona amministrazione e dei diritti fondamentali. In questo senso, i principi di buona amministrazione non solamente obbligano le istituzioni della UE al rispetto delle norme giuridicamente vincolanti, ma le vincolano anche a porsi al servizio dei cittadini e a garantire loro un trattamento adeguato e nel pieno rispetto dei loro diritti.

Eletto dal PE, il Mediatore agisce in completa indipendenza. Le sue attività non possono riguardare casi relativi alle amministrazioni nazionali, regionali e locali, nemmeno quando queste ultime diano attuazione al diritto dell'Unione; autorità giudiziarie e difensori civici; imprese e privati cittadini. Esso normalmente conduce le sue indagini sulla base di denunce, ma ha anche la possibilità di aprire indagini di propria iniziativa.

Il Mediatore europeo informa le istituzioni denunciate e cerca di trovare una soluzione amichevole che elimini l'elemento di cattiva amministrazione e soddisfi il ricorrente. Nel caso il problema non venga risolto attraverso queste attività, il Mediatore può fare raccomandazioni all’istituzione e, in casi estremi di non adempimento, presentare una relazione al Parlamento europeo.

Allo scopo di rendere le procedure del Mediatore più a misura dei cittadini, nel 2011 è stata adottata una nuova tipologia di indagine – "un'indagine di chiarimento" – che permette ai denuncianti di chiarire le proprie richieste nel caso in cui il Mediatore, dopo una prima valutazione, sia propenso a ritenere che non sussistano motivi per chiedere all’istituzione della UE interessata il suo parere sul caso.

Le attività del Mediatore infine si svolgono in stretta connessione con il Network europeo dei difensori civici. Fanno parte di quest’ultimo gli Ombudsman nazionali e regionali degli Stati membri e dei Paesi candidati, oltre a quelli di Norvegia e Islanda e le Commissioni nazionali per le petizioni.

Dal 1° ottobre 2013 Emily O`Reilly, già Difensore civico nazionale della Repubblica d'Irlanda, succede a Nikiforos Diamandouros, Mediatore europeo dal 2003. Il 16 dicembre 2014 viene rieletta dal Parlamento europeo per altri cinque anni. 

Aggiornato il

10/4/2017