Competenza ratione loci, ratione personae e ratione temporis
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Roma, la Corte penale internazionale può esercitare la propria giurisdizione sui crimini commessi nel territorio di uno Stato parte o sui crimini commessi da un cittadino di uno Stato parte.
La Corte esercita la propria giurisdizione solamente su persone fisiche sospettate di aver commesso fattispecie criminali previste dallo Statuto. E’ esclusa la possibilità che la sua competenza possa affermarsi nei confronti di Stati, di persone giuridiche (art. 25) e di individui minori di 18 anni (art. 26).
Per quel che concerne la competenza ratione temporis, vale il principio di irretroattività della norma penale e della giurisdizione per cui la Corte potrà conoscere solamente dei crimini commessi dopo l’entrata in vigore dello Statuto (1 luglio 2002) e, per quegli Stati che vi hanno aderito successivamente, dopo l’entrata in vigore dello Statuto nei loro confronti, a meno che lo Stato stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi dell’art. 12(3).
Quest’ultima disposizione, che prevede la possibilità per uno Stato non parte dello Statuto di Roma di accettare, mediante un’apposita dichiarazione, la competenza della Corte, può essere fatta valere anche retroattivamente. L'Ucraina non è uno Stato parte dello Statuto di Roma, ma ha esercitato due volte le sue prerogative per accettare la giurisdizione della Corte sui presunti crimini ai sensi dello Statuto di Roma avvenuti sul suo territorio, ai sensi dell'articolo 12(3) dello Statuto. La prima dichiarazione presentata dal governo ucraino ha accettato la giurisdizione della CPI in relazione a presunti crimini commessi sul territorio ucraino dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 2014. La seconda dichiarazione ha esteso questo periodo di tempo in maniera indeterminata per includere i presunti crimini in corso, commessi in tutto il territorio dell'Ucraina dal 20 febbraio 2014 in poi.
Corollario di queste previsioni, l’art 24 dello Statuto, il quale stabilisce che nessuno potrà essere penalmente responsabile per atti considerati criminali in forza dello Statuto se tale condotta è precedente all’entrata in vigore dello stesso (nullum crimen sine lege).