Consiglio d’Europa: la giustizia a misura di bambino nelle fonti normative
Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti dei minori (1996)
Oggetto della Convenzione del Consiglio d’Europa è la promozione, nell’interesse superiore dei bambini, dei loro diritti, nonché la concessione di diritti procedurali, in modo che i minori possano partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria, specialmente per le procedure in materia di famiglia.
Tale Convenzione può essere ritenuta complementare alla Convenzione Onu sui diritti del bambino, ed è tesa ad affinare gli strumenti per un’effettività dei diritti in essa contenuti, in particolare: il diritto del minore ad esprimere liberamente la sua opinione in ogni questione che lo riguarda e di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che lo concerne (art. 12 CRC).
Tuttavia, la Convenzione specifica che i procedimenti giudiziari in oggetto sono quelli attinenti al diritto di famiglia, in particolare per l’esercizio delle responsabilità genitoriali (art. 1). L’articolo 11 suggerisce però agli Stati di considerare la possibilità di estendere i diritti sanciti nella Convenzione sia a procedimenti che non si svolgono davanti ad un’autorità giudiziaria, come possono essere i procedimenti amministrativi, che a questioni che riguardano i bambini ma non prevedono un procedimento amministrativo o giudiziario. In altre parole si auspica che gli Stati applichino i diritti sanciti nel modo più ampio possibile.
Al fine di definire il campo di applicazione, ogni Stato deve designare almeno tre categorie di controversie in materia di diritto di famiglia alle quali intende applicare la Convenzione. Nella relazione esplicativa alla Convenzione viene stilata una lista non esaustiva, la quale comprende, per esempio, l’affidamento dei figli, l’adozione, la tutela legale e la decadenza o affievolimento delle responsabilità genitoriali.
Il testo prevede da una parte una serie di diritti procedurali essenziali del bambino, e dall’altra parte norme che si rivolgono direttamente agli organi della giustizia.
Per quanto riguarda i diritti procedurali essenziali del bambino, si tratta di:
a) Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti (art. 3);
b) Diritto a richiedere la designazione di un rappresentante speciale (art. 4);
c) Altri possibili diritti azionabili, quali: diritto a chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, diritto a chiedere la designazione di un rappresentante distinto, il diritto di designare il proprio rappresentante, il diritto di esercitare le prerogative riconducibili a chi è parte in tali procedimenti (art. 5).
Per quanto riguarda le altre norme, l’Autorità giudiziaria è chiamata a:
- (prima di giungere ad una decisione) Esaminare se dispone di tutte le informazioni necessarie al fine di decidere nell’interesse superiore del minore; assicurarsi che il minore con sufficiente capacità di discernimento disponga di tutte le informazioni pertinenti; consultare il minore (personalmente o tramite altre persone e se necessario in privato) in forma adeguata alla sua maturità almeno che ciò non sia contrario al suo interesse; permettere al minore di esprimere la propria opinione e che questa sia tenuta in debito conto (art. 6).
- Agire prontamente, con procedure che assicurino una esecuzione rapida e avendo a disposizione il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive (art. 7).
- Agire d’ufficio, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato (art. 8).
- Designare un rappresentante speciale per il minore (art. 9).
Per quanto riguarda il ruolo dei rappresentanti, conformemente con il diritto ad essere informati (art. 3) e nel rispetto dell’interesse del minore, questi sono chiamati a rendersi edotti dell’opinione del minore, e fornire a quest’ultimo ogni informazione pertinente e spiegazioni sulle conseguenze pratiche della propria opinione, considerando se secondo il diritto interno tale minore ha sufficiente capacità di discernimento (art. 10).
In ogni Stato Parte devono esserci degli organi dedicati a promuovere e garantire l’esercizio dei diritti dei bambini. L’articolo 11 fornisce una lista non esaustiva delle funzioni che dovrebbero rivestire tali organi: rafforzare l’apparato giudiziario con proprie proposte, formulare pareri sui disegni legislativi, fornire informazioni sull’esercizio dei diritti del bambino agli organi d’informazione e al pubblico, ed infine rendersi edotti dell’opinione dei bambini e fornire loro ogni informazione adeguata. Agli Stati è lasciata libera scelta sulla forma che devono assumere tali organi, possono essere pubblici o privati, già esistenti oppure creati appositamente allo scopo, come l’ombudsman o garante.
La Convenzione istituisce un Comitato permanente (Standing Committee), il quale si occupa di: esaminare ogni questione sull’interpretazione e attuazione della Convenzione, emettendo anche delle raccomandazioni; proporre emendamenti e fornire consulenza ed assistenza agli organi nazionali; promuovere la cooperazione tra gli stessi.
Carta Sociale europea (versione revisionata 1996)
La Carta Sociale europea completa la Convenzione Europea dei diritti umani e le libertà fondamentali per quanto riguarda i diritti sociali ed economici. La gamma di diritti previsti è molto ampia: dal diritto relativo alla casa, alla salute, l’educazione e la protezione sociale.
Tutti i diritti in essa sanciti proteggono ovviamente anche i soggetti minori d’età, mentre alcuni articoli riguardano esclusivamente bambini e ragazzi, tenendo conto del loro particolare status di vulnerabilità.
In questa seconda categoria rientrano i diritti sanciti agli articoli 7 e 17: si tratta rispettivamente del diritto alla protezione e del diritto di bambini e ragazzi alla tutela sociale, giuridica ed economica.
Benchè il testo dell’articolo 17 non faccia esplicito riferimento ai minori autori di reato, il Segretariato della Carta Sociale europea ha dato un’interpretazione estensiva alla protezione prevista dall’articolo, affermando che l’età per l’imputabilità penale non può essere troppo bassa e che le procedure penali collegate a bambini e ragazzi devono essere adatte alla loro età.
Conformemente con questa interpretazione, il Comitato europeo per i diritti sociali, nelle sue conclusioni riguardanti la conformità con la Carta degli Stati Parte, ha ritenuto che Malta, Regno Unito e Turchia si trovassero in una condizione di non conformità con l’articolo 17, in quanto l’età per la responsabilità penale risultava in questi Stati manifestamente troppo bassa (per es. a Malta l’età di imputabilità si assestava ai 9 anni). Inoltre, Francia, Ungheria e Turchia sono state ritenute non conformi all’articolo 17 in quanto la pena detentiva per i minori non era adeguata alla loro età: non rivestiva carattere di eccezionalità, non avveniva per un breve periodo né rispettava il criterio di separazione tra autori di reato adulti e minorenni (Conclusioni XV-2 e XVII-2).
Convenzione europea sull’adozione di minori (versione revisionata 2008)
La Convenzione europea sull’adozione dei minori è stata revisionata nel 2008, dal momento che le disposizioni previste dalla precedente versione del 1967 sono state ritenute ormai datate e in contraddizione con l’evoluzione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
Tale Convenzione intende fornire una serie di principi e prassi comuni volti a diminuire le difficoltà causate dalle diversità presenti nelle leggi nazionali e allo stesso tempo promuovere gli interessi di bambini e ragazzi che vengono adottati.
Nel preambolo si sottolinea la necessità di coinvolgere bambini e ragazzi nelle procedure di diritto di famiglia che li riguardano, così come previsto nella Convenzione sull’esercizio dei diritti del bambino del 1996 e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.
A tal riguardo, sono due i punti ripresi dai principi generali della convenzione che è interessante illustrare:
- Art. 5 (Consenso all’adozione): affinchè venga autorizzata l’adozione di un minore, occorre il consenso del minore con sufficiente capacità di discernimento o che abbia raggiunto l’età stabilita dalla legge per esprimere il proprio consenso. L’età minima non può essere fissata come superiore agli anni 14, per permettere a più ragazzi possibile di esprimere un parere vincolante alla propria adozione.
- Art. 6 (Consultazione del minore): anche nel caso in cui non sia possibile per il minore prestare il proprio consenso, egli deve essere consultato e il suo parere e la sua volontà devono essere tenuti in considerazione in base al suo grado di maturità. Tale consultazione può non avere luogo nel caso in cui sia manifestamente contraria al miglior interesse del minore.
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (2007)
La cosiddetta Convenzione di Lanzarote, definita dallo stesso Concilio come il più ambizioso e completo strumento giuridico internazionale (potenzialmente universale) sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, estende gli standard delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa a tutti i tipi di reati sessuali contro i bambini. La Convenzione si basa su quattro pilastri: prevenzione, promozione, prosecuzione e promozione della cooperazione nazionale e internazionale.
In materia di prevenzione la Convenzione stabilisce che:
- I bambini devono essere sensibilizzati sui rischi dello sfruttamento e dell'abuso sessuale e devono essere messi in grado di proteggersi da soli;
- Le persone che lavorano a contatto con i bambini devono essere controllate e formate;
- I programmi o le misure di intervento per gli autori di reati sessuali (sia condannati che potenziali) dovrebbero essere regolarmente monitorati.
Quanto al secondo pilastro, la Convenzione stabilisce principalmente che:
- sia incoraggiata la segnalazione di sospetti di sfruttamento o abuso sessuale;
- siano istituite linee di assistenza telefonica e via Internet;
- siano istituiti programmi di sostegno alle vittime e alle loro famiglie;
- siano fornite assistenza terapeutica e cure psicologiche d'emergenza;
- siano messe in atto procedure giudiziarie a misura di minore per proteggere la sicurezza, la privacy, l'identità e l'immagine della vittima.
In materia di persecuzione La Convenzione di Lanzarote prevede i seguenti reati:
- Articolo 18: “abuso sessuale”;
- Articolo 19: “prostituzione minorile”;
- Articolo 20: “pornografia infantile”;
- Articolo 21: “partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici”;
- Articolo 22: “corruzione di minori”;
- Articolo 23: “adescamento di bambini per scopi sessuali” (noto anche come “adescamento online”).
Il documento stabilisce inoltre criteri comuni per la costruzione di un sistema punitivo efficace, proporzionato e dissuasivo in tutti i Paesi, applicando anche il principio di extraterritorialità tramite la possibilità di perseguire un cittadino per un crimine anche se commesso all'estero. Ad esempio, è consentito di perseguire gli autori di reati sessuali quando tornano in patria.
La promozione della cooperazione viene poi definita essenziale al fine dell’effettiva implementazione della Convenzione, in particolare:
- Per quanto riguarda lo sfruttamento dei bambini nella/per la prostituzione, la Convenzione stabilisce legami tra la domanda e l'offerta di bambini, imponendo sanzioni penali sia per i “reclutatori” che i “fruitori”;
- Per quanto riguarda il materiale pedopornografico, la produzione, l'offerta, la distribuzione, il possesso e la visione online di tale materiale sono tutti considerati reati ai sensi della Convenzione;
- Il fenomeno del “grooming”, ovvero l’adescamento di un minore in Internet tramite tecniche di manipolazione psicologica volte a superarne le resistenze e a ottenerne la fiducia per abusarne sessualmente, è stato incluso nella Convenzione, a segnalare la crescita di tale preoccupante fenomeno.
La Convenzione prevede infine un organo deputato al monitoraggio dell’implementazione della Convenzione: il Comitato di Lanzarote.
Tra gli ultimi documenti prodotti da quest’ultimo si ricordano il primo report di implementazione (2015), riguardante la legislazione applicabile e le procedure giudiziarie in materia di abusi sessuali su minori nell'ambito della cerchia di persone di fiducia; i due report prodotti a seguito di due cicli di monitoraggio urgente, il primo adottato nel 2017 per mappare i modi in cui i rischi di sfruttamento e abuso sessuale dei minori insorgono nel contesto della crisi dei rifugiati e il secondo adottato nel 2018 e sempre nello stesso contesto, con un focus particolare sull’Ungheria a seguito della richiesta di quest’ultima di visitare le zone di transito di Röszke e di Tompa, dove erano detenuti i ragazzi tra i 14 e i 18 anni. L’ultimo documento è infine il secondo report di implementazione (2018) , dedicato alla valutazione di strategie per prevenire l'abuso sessuale dei bambini nella cerchia di fiducia e per proteggere i bambini vittime.