Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO)
Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 allo scopo di monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE degli standard e delle norme anti-corruzione elaborate dall’Organizzazione.
Il Gruppo conta ad oggi 49 Stati membri (47 46 Paesi del CoE, Bielorussia e ,Stati Uniti e Kazakhstan). L’obiettivo principale del GRECO è quello di migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione avvalendosi di un processo dinamico di valutazione reciproca e di “pressione tra pari” (peer pressure). Il Gruppo contribuisce infatti a identificare le lacune nelle politiche nazionali di lotta contro la corruzione e incoraggia gli Stati ad adottare le riforme legislative e istituzionali necessarie. Il GRECO si presenta inoltre come forum di condivisione di buone pratiche in materia di prevenzione e accertamento della corruzione.
Il sistema di monitoraggio del GRECO avviene a cicli periodici e prevede: una procedura di valutazione “orizzontale” che coinvolge tutti i membri e termina con l’elaborazione di raccomandazioni sulle riforme necessarie nel campo legislativo e istituzionale; e una procedura di “conformità” il cui scopo è quello di valutare le misure adottate dagli Stati membri per dare attuazione a tali raccomandazioni.
Gli standard normativi di riferimento per l'azione del Gruppo di Stati sono contenuti negli strumenti giuridici adottati dal Consiglio d'Europa in materia di lotta alla corruzione, qui di seguito presentati brevemente.
La Convenzione penale sulla corruzione è stata aperta alle firme il 27 novembre 1999 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2002.
La Convenzione è finalizzata alla criminalizzazione coordinata di un ampio numero di pratiche di corruzione e fornisce misure complementari di diritto penale per una maggior cooperazione internazionale nel perseguimento di questi reati. La Convenzione copre le seguenti forme di comportamenti: corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici nazionali ed esteri, di parlamentari nazionali ed esteri e membri di assemblee parlamentari internazionali, di funzionari internazionali, di giudici nazionali, esteri e internazionali e funzionari di corti internazionali; corruzione attiva e passiva nel settore privato; negoziazione attiva e passiva di influenza; riciclaggio dei proventi di reati di corruzione; reati contabili connessi con reati di corruzione.
Gli Stati parte di questa Convenzione sono tenuti a prevedere sanzioni efficaci e misure dissuasive, tra cui la privazione della libertà, nonché a permettere l'estradizione della persona accusata o condannata. Le persone giuridiche saranno anche responsabili dei reati di corruzione commessi a loro vantaggio e saranno soggette a sanzioni penali o non-penali efficaci, comprese sanzioni pecuniarie.
Il Protocollo alla Convenzione penale sulla corruzione è stato aperto alle firme in data 15 maggio 2003 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2005. Il Protocollo estende il campo di applicazione della Convenzione agli arbitri in materia commerciale, civile e di altro tipo, nonché ai giurati, integrando in tal modo le disposizioni della Convenzione volte a proteggere le autorità giudiziarie dalla corruzione. I Paesi che ratificano questo strumento dovranno quindi adottare le misure necessarie per stabilire, come reato, la corruzione attiva e passiva di membri di collegi arbitrali e dei giurati nazionali ed esteri.
La Convenzione civile sulla corruzione è stata aperta alla alle firme il 4 novembre 1999 ed è entrata in vigore l'1 novembre 2003.
La Convenzione tratta le seguenti questioni: il risarcimento del danno; la responsabilità; il concorso di colpa; la validità dei contratti; la tutela dei dipendenti che denunciano fatti di corruzione; la chiarezza e la precisione del bilancio e degli audit; l’ottenimento delle prove; le misure cautelari necessarie per preservare i diritti e gli interessi fino all’esecuzione della sentenza definitiva e per mantenere lo status quo nell’attesa dell’esito del procedimento; la cooperazione internazionale in materia.
La Convenzione richiede agli Stati parte di prevedere rimedi efficaci per le persone che hanno subito un danno a seguito di atti di corruzione e di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, compresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni (art. 1 della Convenzione).
Il GRECO e l'Italia
Il Parlamento italiano ha recentemente autorizzato la ratifica della Convenzione penale e della Convenzione civile in materia di corruzione, rispettivamente con l. 110/2012 e l. 112/2012, entrambe adottate il 28 giugno 2012. In attesa del deposito dello strumento di ratifica presso il Segretariato del Consiglio d'Europa, la Convenzioni non sono ancora entrate in vigore per il nostro Paese. Le Convenzioni sono entrate in vigore nel nostro paese il 1° ottobre 2013.
Tuttavia l L’Italia è membro del GRECO dal 30 giugno 2007. Avendo aderito a seguito della conclusione del secondo ciclo di monitoraggio generale, è stata sottoposta a una procedura congiunta di valutazione in relazione ai temi trattati negli anni precedenti: indipendenza, specializzazione e mezzi a disposizione degli organismi di carattere nazionale impegnati nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione, estensione e proposito delle immunità, ricavi dovuti alla corruzione, amministrazione pubblica e corruzione, persone giuridiche e corruzione.
Il rapporto di valutazione su questi temi (Greco Eval I/II Rep (2008) 2E) è stato adottato il 2 luglio 2009. A seguito dell’invio, da parte delle autorità italiane, della relazione sulle misure adottate dal Paese per implementare le 22 raccomandazioni contenute nel documento di valutazione (31 gennaio 2011), è stato adottato, in data 27 maggio 2011, il primo rapporto di conformità sull’Italia (Greco RC-I/II (2011) 1E).
Con riferimento al terzo ciclo di monitoraggio, il rapporto di valutazione sull'Italia è stato adottato il 23 marzo 2012 e contiene 16 raccomandazioni che le autorità dovranno implementare entro il 2014, principalmente in materia di finanziamento ai partiti politici. È stato adottato il 20 giugno 2014 il rapporto di conformità sull’Italia (Greco RC-III (2014) 9E) atto a valutare le misure attuate dalle autorità italiane secondo il rapporto da loro inviato il 15 ottobre 2013 . Ha fatto seguito un secondo rapporto di conformità, pubblicato dal GRECO il 2 dicembre 2016 con l’obiettivo di valutare le misure implementate sulle altre 12 raccomandazioni pendenti. Al secondo rapporto hanno seguito due appendici adottate rispettivamente il 22 giugno 2018 ed il 6 dicembre 2019. La prima appendice (GrecoRC3(2018)8) valuta le misure addizionali messe in atto dalle autorità italiane a partire dall’adozione del secondo rapporto. La seconda appendice (GrecoRC3(2019)7), invece, consiste in una valutazione delle misure adottate dall’Italia a partire dall’adozione dell’appendice precedente.
Infine, con il quarto ciclo di monitoraggio, il rapporto di valutazione sull’Italia è stato adottato il 19 gennaio 2017. Il GRECO ha esaminato il tema della prevenzione della corruzione in relazione a parlamentari, giudici e procuratori e ha pubblicato in totale 12 raccomandazioni: sei riguardo ai membri del parlamento e sei riguardo ai giudici e procuratori. Il GRECO invita le autorità italiane a presentare un rapporto sull’implementazione delle raccomandazioni entro il 30 aprile 2018. In seguito, il GRECO ha adottato il primo rapporto di conformità sul quarto ciclo di monitoraggio (GrecoRC4(2018)13) il 7 dicembre 2018. Il secondo rapporto di conformità (GrecoRC4(2021)4) è stato adottato il 25 marzo 2021 a cui ha fatto seguito un’appendice (GrecoRC4(2022)15) adottata il 17 giugno 2022.
L’Italia è stata oggetto di valutazione per il quinto ciclo di monitoraggio dal 22 al 26 maggio 2023.