In tema di “ingerenza umanitaria”
1. “Ingerenza umanitaria” è un’espressione giornalistica.
È più appropriato parlare di “intervento d’autorità della Comunità internazionale” negli affari interni di uno stato.
2. L’intervento internazionale è legittimo quando sono violati o seriamente minacciati i valori supremi dell’ordinamento internazionale – diritti umani, pace, sicurezza – e il governo dello stato interessato si dimostra incapace di garantirli.
3. L’intervento internazionale può essere:
- intervento di aiuto umanitario
- intervento di polizia militare.
4.L’intervento di aiuto umanitario ha come fine il rifornimento di soccorsi alimentari o sanitari a popolazioni la cui esistenza è messa a repentaglio da calamità naturali o da eventi bellici.
5. L’intervento di polizia militare ha come fine l’interposizione fra le parti in conflitto, la protezione (difesa della incolumità) delle popolazioni, la cattura dei criminali, la somministrazione dell’aiuto umanitario.
6. Le operazioni di polizia militare (v.articolo 42 della Carta delle NU) si differenziano dalle operazioni di guerra perchè:
- non hanno come obiettivo la distruzione, parziale o totale (debellatio), di uno stato (territorio, popolo, governo),
- devono essere intraprese in proprio dall’ONU (disposizioni del Cap.VII della Carta) o espressamente autorizzate dall’ONU se intraprese da un’organizzazione regionale (disposizioni Cap.VIII),
- devono quindi avvenire sotto comando ‘sopranazionale’ e nell’osservanza della Carta delle Nazioni Unite e delle Convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani.
7.Perchè l’ONU possa esercitare il monopolio dell’uso della forza, il Consiglio di Sicurezza deve disporre della forza militare permanente prevista dall’articolo 43 della Carta delle Nazioni Unite.
8. Ai sensi dello stesso articolo, gli stati hanno l’obbligo di conferire all’ONU parte delle loro forze armate.
9. Per le funzioni di polizia internazionale, il personale militare deve essere adeguatamente formato.
10. Ai sensi del vigente diritto internazionale, lo “intervento d’autorità della Comunità internazionale” non può essere effettuato da uno stato o da un gruppo di stati.
11. Poichè questa funzione spetta all’ONU, gli stati hanno l’obbligo di mettere l’ONU nella condizione di agire con tempestività ed efficacia.