L’European Accessibility Act (EAA). La direttiva (UE) n. 2019/882 e il recepimento in Italia

Le tecnologie digitali sono potenzialmente uno strumento utile per garantire i diritti delle persone con disabilità in quanto sono uno strumento utile per abbattere o limitare barriere o limitazioni, Tuttavia, lo stesso accesso a queste tecnologie e, più genericamente, al loro impiego può trovare ostacoli specifici proprio per le persone con disabilità. Si tratta di limitazioni che determinano esclusione o difficoltà di accesso a beni e servizi ormai essenziali, che impediscono una piena partecipazione sociale ed economica.
Risulta utile, quindi, ricordare che dal 28 giugno 2025 trova applicazione la Direttiva (UE) 2019/882, conosciuta come European Accessibility Act (EAA), recepita in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 821, proprio con l’obiettivo di assicurare che prodotti e servizi digitali siano accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità, in modo autonomo, equo e non discriminatorio.
La normativa si inserisce nell’ambito della strategia europea finalizzata a garantire una maggiore inclusività nel mercato interno e a promuovere i diritti delle persone con disabilità, in linea con la Strategia dell’Unione europea per i diritti delle persone con disabilità 2021–2030. In particolare, si introducono prescrizioni specifiche per rendere i prodotti e i servizi digitali accessibili alle persone con disabilità, così da rimuovere quelle barriere di accesso ancora presenti nel mondo digitale, a cui si faceva precedentemente riferimento.
Il nuovo quadro normativo si applica a operatori economici privati - anche non appartenenti a Stati membri ma che operano sul mercato dell’Unione Europea - per una ampia categoria di prodotti o servizi. In particolare, l’European Accessibility Act riguarda produttori, importatori, distributori e mandatari coinvolti nella commercializzazione, tra gli altri, di hardware con sistemi operativi, compresi computer, smartphone, tablet, di dispositivi per comunicazioni elettroniche (es. router, modem, telefoni), di lettori di e-book, terminali self-service interattivi (bancomat, biglietterie, check-in), di console, smart TV e altri dispositivi per l’accesso a servizi audiovisivi.
La normativa interessa anche prestatori di servizi digitali in una molteplicità di settori tra cui il commercio elettronico (siti e app per acquisto, vendita o prenotazioni), i servizi bancari e finanziari destinati ai consumatori, le telecomunicazioni (telefonia, SMS, e-mail, VoIP), il trasporti passeggeri (biglietteria online, informazioni di viaggio), e-book e software per la lettura digitale, e l’accesso a contenuti audiovisivi (streaming, TV on demand).
L’EAA prevede un’ampia gamma di obblighi di conformità, che vanno dai requisiti di progettazione fino agli obblighi informativi e documentali relativi a prodotti e servizi2. Questi dovranno essere progettati e mantenuti in conformità con i requisiti tecnici stabiliti, in linea con gli standard armonizzati europei o, in mancanza, con specifiche tecniche internazionalmente riconosciute per l’accessibilità digitale. Tra le indicazioni tecniche principali la norma UNI CRI EN 301549, le raccomandazioni del World Wide web Consortium inserite nelle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.
I requisiti si basano sui principi fondamentali dell’accessibilità digitale, noti con l’acronimo POUR: Perceivable (percepibile), Operable (utilizzabile), Understandable (comprensibile), Robust (robusto).
Tali requisiti non si limitano al design delle interfacce, ma comprendono anche la documentazione tecnica, l’etichettatura, le istruzioni d’uso e l’interoperabilità con tecnologie assistive (come screen reader, tastiere alternative, output vocali, ecc.).
Il mancato rispetto degli obblighi espone a sanzioni amministrative anche significative da parte delle autorità nazionali competenti, tra cui, in Italia l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), ed è prevista la richiesta di modifica o ritiro dal mercato dei prodotti non conformi o l’adozione di misure correttive. È, inoltre, stabilito un meccanismo di segnalazione da parte dei consumatori.
L’accesso ai prodotti e ai servizi digitali è, come si è visto, oggetto di disciplina da parte del legislatore europeo e nazionale anche nella prospettiva dell’inclusione. Si tratta di uno dei casi più recenti di regolazione di fenomeni, sotto molti profili, sempre sfuggenti. Le norme e gli obblighi si scontrano, infatti, sempre, in questo settore soprattutto, con il tumultuoso sviluppo della tecnologia, che li rende precocemente obsoleti. Tuttavia, il principio dell’accessibilità agli strumenti digitali dovrebbe sempre rimanere ben saldo, pur nelle sue diverse declinazioni pratiche e applicative, visto che questi costituiscono ormai un mezzo fondamentale per garantire una piena partecipazione delle persone alla vita sociale ed economica delle nostre comunità. Uno strumento come l’European Accessibility Act (EAA), recepito in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, è certamente un passo in avanti, ferme le difficoltà di sistema, per realizzare questo principio.
1 L’European Accessibility Act si applicherà dal 28 giugno 2025 per tutti i nuovi prodotti e servizi, mentre i prodotti già immessi sul mercato prima del 28 giugno 2025 potranno continuare a essere venduti fino al 28 giugno 2030, anche se non conformi. I servizi già forniti prima del 28 giugno 2025 dovranno essere adeguati entro il 28 giugno 2030, salvo modifiche sostanziali che comportino l’obbligo immediato di conformità.
2 Restano escluse dall’ambito di applicazione della Direttiva alcune tipologie di contenuti web o app (es. mappe interattive, archivi storici, contenuti di terzi non gestibili direttamente). Inoltre, le microimprese (con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro) sono esonerate dagli obblighi limitatamente ai servizi (non ai prodotti). Può essere invocata l’esenzione nei casi in cui l’adeguamento comporti una modifica sostanziale del prodotto/servizio o un onere sproporzionato, da valutare secondo criteri di proporzionalità previsti dalla norma. Tale esenzione, tuttavia, non è automatica e deve essere debitamente giustificata e documentata.