Sistema universale e sistemi regionali
Oggi, la realtà istituzionale dei diritti umani risulta organizzata, oltre che in un “sistema universale” gestito dalle NU, anche in diversi “sistemi regionali”, gestiti nella sfera operativa di Organizzazioni regionali quali il Consiglio d’Europa (CoE, Stati parte 46 - dopo l’espulsione della Russia nel marzo 2022), l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA, Stati parte 34), l’Unione Africana (UA, Stati Parte 55), la Lega degli Stati Arabi (Stati parte 22, peraltro tutt'ora in via embrionale).
Questi sistemi operano sulla base del “nuovo” Diritto internazionale, le cui fonti principali sono, rispettivamente: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950 (costituisce in assoluto il primo trattato internazionale contenente norme giuridicamente vincolanti e la previsione di apposite procedure di garanzia); la analoga Convenzione interamericana del 1969, la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981, la Carta araba dei diritti umani del 2004.
A questi documenti principali, si aggiungono numerose altre fonti a livello internazionale: secondo dati forniti dall’UNESCO, al 30 giugno 2011 sono ben 132 i trattati e le convenzioni che tutelano i diritti umani, sia a livello universale che regionale, di cui:
- 60 convenzioni approvate dalle NU;
- 39 convenzioni approvate dal Consiglio d’Europa;
- 22 convenzioni approvate dall’Organizzazione degli Stati Americani;
- 11 convenzioni approvate dall’Unione Africana.
Rispetto al sistema universale, la particolarità dei sistemi regionali risiede soprattutto nel fatto che alcuni di essi si sono dotati di un meccanismo di controllo giurisdizionale in materia di diritti umani, affidato a vere e proprie Corti sopranazionali in grado di emanare sentenze giuridicamente vincolanti per gli Stati
Corte europea dei diritti umani (istituita nel 1959 a Strasburgo);
La Corte europea dei diritti umani è competente a decidere i ricorsi ("domande") contro tutti i 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, si compone di 46 giudici indipendenti (un giudice per Stato parte). Inoltre, può accettare ricorsi individuali contro tutti gli Stati che hanno ratificato la CEDU.
Corte interamericana dei diritti umani (istituita nel 1979 a San José, Costa Rica);
La Corte interamericana dei diritti umani può esaminare solo casi contro Stati che hanno ratificato la Convenzione americana e riconosciuto la giurisdizione della Corte. La Corte è stata istituita dalla Convenzione americana sui diritti umani ed è composta da 7 giudici eletti a titolo individuale. La Corte ha due funzioni principali
- emette pareri consultivi sull'interpretazione e sulla conformità delle leggi e delle politiche nazionali ai diritti della Convenzione
- ha il diritto di esaminare i casi che le vengono sottoposti dalla Commissione o dagli Stati parte che hanno accettato la giurisdizione della Corte
Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (istituita nel 2006 ad Arusha, Tanzania)
La Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli è competente a dare pareri consultivi e a decidere sui procedimenti contro gli Stati che hanno accettato la sua giurisdizione. La Corte accetta i reclami dalla Commissione africana sui diritti umani e dei popoli, da uno Stato parte di un reclamo presentato alla Commissione, dagli Stati parte della Corte i cui cittadini denunciano una violazione dei diritti umani, e da organizzazioni intergovernative africane. Si compone di 11 giudici, è stata istituita con il Protocollo alla Carta africana sull'istituzione di una Corte africana (1998).