Il diritto ad un alloggio adeguato (articolo 11, par. 1 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali)
1. In base al paragrafo 1 dell'art. 11 del Patto, gli Stati parti "riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita".
Il diritto umano ad un alloggio adeguato, che deriva dal diritto ad un adeguato livello di vita, è di capitale importanza per il godimento dei diritti economici, sociali e culturali [...]