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Raccomandazione R 6 sugli sfollati interni (2006)

Data di adozione
05.04.2006
Organizzazione
COE - Consiglio d'Europa

Il Comitato dei Ministri, in applicazione dell’articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa,

Rammentando che uno dei principi chiave del Consiglio d’Europa è di preservare e promuovere i diritti umani a vantaggio di tutti in Europa;

Considerando che un vasto numero di cittadini degli Stati membri del Consiglio d’Europa non possono beneficiare completamente dei loro diritti umani in quanto sono stati forzati o obbligati a lasciare le loro case o i luoghi di residenza abituale, in particolare come conseguenza di conflitti armati o per evitarne gli effetti, di situazioni di violenza generalizzata, di violazioni dei diritti umani o di disastri naturali o provocati dall’uomo, senza aver valicato i confini internazionalmente riconosciuti;

Rammentando l’esistenza dei Principi Guida delle Nazioni Unite sugli sfollati (da qui in avanti “Principi Guida delle Nazioni Unite”), che trattano tutte le fasi dello sfollamento e che hanno ottenuto riconoscimento ed affidabilità internazionale;

Evidenziando il suo impegno verso lo spirito e le previsioni dei Principi Guida delle Nazioni Unite e la sua volontà di implementarli nelle legislazioni e politiche nazionali degli Stati membri;

Desideroso di promuovere i Principi Guida delle Nazioni Unite nel contesto europeo e di sviluppare ulteriormente alcuni di questi principi sulla base degli standard esistenti nel Consiglio d’Europa;

Riconoscendo che gli sfollati hanno bisogni specifici in virtù della loro condizione di sfollamento;

Tenendo presente che, mentre gli sfollati, nonostante la loro condizione, continuano ad essere cittadini del proprio paese con il diritto al pieno godimento dei diritti umani e delle garanzie previste dal diritto internazionale umanitario, il diritto internazionale non fornisce nessuno strumento vincolante che definisca i loro diritti;

Considerando che le autorità nazionali degli Stati membri del territorio nel quale lo sfollamento ha luogo sono le prime ad essere responsabili della protezione e assistenza degli sfollati, nonostante i diritti e gli obblighi degli altri Stati o delle organizzazioni internazionali competenti previsti dal diritto internazionale;

Affermando che gli Stati membri colpiti dallo sfollamento dovrebbero astenersi dall’uso strumentale degli sfollati per fini politici;

Rammentando che lo sfollamento arbitrario di persone dalle loro case o dai luoghi di residenza abituale è proibito, così come si può dedurre dalla Convenzione Europea dei diritti umani, che è parte integrante del diritto interno degli Stati membri;

Consapevoli che una cattiva gestione dello sfollamento non conduce solamente alle violazioni dei diritti umani ma inoltre alimenta le migrazioni internazionali e i movimenti dei rifugiati nel continente;

Considerando che né tale raccomandazione né i Principi Guida delle Nazioni Unite dovrebbero impedire agli Stati membri del Consiglio d’Europa di introdurre o mantenere standard più favorevoli per gli sfollati interni,

Raccomanda che i governi degli Stati membri, nel formulare la loro legislazione interna e le loro prassi, e nel confrontarsi con lo sfollamento interno, siano guidati dai seguenti principi:

 

1. I Principi Guida delle Nazioni Unite e gli altri rilevanti strumenti internazionali sui diritti umani o sul diritto internazionale umanitario si applicano a tutti gli sfollati interni, incluse le persone sfollate dalle loro abitazioni o dai loro luoghi di residenza abituale a causa di disastri naturali o provocati dall’uomo;

2. Gli sfollati interni non saranno discriminati a causa della loro condizione di sfollati. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure adeguate ed effettive per assicurare l’eguale trattamento tra gli sfollati interni, e tra loro e gli altri cittadini. Questo può comportare l’obbligo di considerare il trattamento specifico adeguato ai bisogni degli sfollati interni;

3. Un’attenzione particolare deve essere rivolta alla protezione delle persone appartenenti a minoranze nazionali e ai requisiti di protezione e assistenza dei gruppi più vulnerabili in conformità con gli standard rilevanti del diritto internazionale;

4. Gli Stati interessati hanno la competenza fondamentale di proteggere gli sfollati interni e i loro diritti nonché di fornire loro assistenza umanitaria;

Qualora lo stato interessato non sia nella posizione di fornire protezione e assistenza ai suoi sfollati interni, detta responsabilità impone di richiedere aiuto ad altri Stati o organizzazioni internazionali;

Questa responsabilità include inoltre di non rifiutare arbitrariamente le offerte provenienti da altri Stati o organizzazioni internazionali che forniscono tali aiuti;

5. Gli Stati membri, in conformità con i loro obblighi previsti dagli articoli 2, 3 e 5 della Convenzione Europea dei diritti umani, prenderanno le misure appropriate, da un lato, per prevenire gli atti che possono violare il diritto alla vita, all’integrità fisica, alla libertà, e alla sicurezza degli sfollati interni, e dall’altro per investigare effettivamente le violazioni presunte di questi diritti. Questo è di particolare rilevanza nell’organizzazione e nel mantenimento dei campi per gli sfollati interni: a questo proposito, le misure appropriate includono quelle che salvaguardano la natura civile dei campi;

Gli sfollati interni non saranno respinti nelle aree dove potrebbero incorrere in un reale rischio di essere soggetti ad un trattamento contrario agli articoli 2 e 3 della Convenzione Europea dei diritti umani;

6. Gli Stati membri, in conformità con l’articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani, prenderanno le misure appropriate per facilitare il ricongiungimento delle famiglie che risultano separate a causa dello sfollamento interno. Tali misure possono includere la localizzazione dei familiari dispersi, in particolar modo di quelli presi in ostaggio. Le autorità competenti dovrebbero comunicare ai familiari dello sfollato, su loro richiesta, qualsiasi informazione che hanno sulla sua collocazione;

7. Agli sfollati interni saranno forniti tutti i documenti necessari per l’effettivo esercizio dei loro diritti il prima possibile dopo il loro sfollamento e senza che siano imposte condizioni irragionevoli;

8. Gli sfollati interni hanno il diritto al godimento della loro proprietà e dei loro beni in conformità con il diritto dei diritti umani. In particolare gli sfollati interni hanno il diritto di riprendere possesso della loro proprietà abbandonata a seguito dello sfollamento. Qualora gli sfollati interni siano privati della loro proprietà, tale deprivazione dovrebbe dare adito ad un adeguato compenso;

9. Gli Stati membri dovrebbero prendere le appropriate misure giuridiche e pratiche per rendere possibile agli sfollati interni l’esercizio effettivo del loro diritto di voto nelle elezioni nazionali, regionali o locali e di assicurare che questo diritto non venga impedito da ostacoli di natura pratica;

10. Al fine di limitare le conseguenze negative dello sfollamento interno, gli Stati membri dovrebbero sviluppare delle misure preventive quali piani di azione strategici, da implementare nell’eventualità di crisi che possono provocare lo sfollamento interno;

11. Gli sfollati interni dovrebbero essere opportunamente informati, ma anche consultati nel limite del possibile relativamente a qualsiasi decisione che concerne la loro situazione prima, durante e dopo lo sfollamento;

12. Gli sfollati interni hanno il diritto di fare ritorno volontariamente, in sicurezza e dignità, alle loro abitazioni o luoghi di residenza abituali, o di essere reinsediati in un’altra parte del paese in conformità con la Convenzione Europea dei diritti umani;

devono essere garantite le condizioni per l’effettiva e sostenibile integrazione degli sfollati interni a seguito dello sfollamento;

13. Per colmare le lacune esistenti nel diritto internazionale per quanto concerne il trattamento degli sfollati interni, gli Stati membri dovrebbero considerare l’elaborazione di strumenti internazionali addizionali.

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Parole chiave

Consiglio d'Europa protezione dei diritti umani sfollati (internally displaced people)