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Il 15 settembre 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.142 del 18 agosto 2015 in materia di protezione internazionale.
Il decreto recepisce le direttive europee n.32 e 33 del 2013 rispettivamente sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della richiesta d’asilo, e sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
Secondo tali direttive il trattenimento del migrante non può più essere disposto con il solo obiettivo di esaminare la sua richiesta di protezione internazionale. Lo Stato, inoltre, deve migliorare in ogni caso le condizioni di trattenimento garantendo assistenza nel segno del rispetto della dignità umana, e prestando particolare attenzione alle categorie vulnerabili ed alla preservazione dell’unità famigliare
Viene consentito l’accesso nei centri di accoglienza ad avvocati e al personale dell’Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR), ma viene prevista anche la possibilità per le autorità nazionali di limitarne l’accesso per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, nonchè la revoca immediata del diritto di protezione per coloro che si allontanano ingiustificatamente dai centri.
E’ prevista un’ipotesi di eccezionalità in base alla quale se un centro non è più in grado di ospitare i migranti, questi possono essere indirizzati verso altre strutture temporanee.
Infine il richiedente che ha formalizzato la domanda di protezione internazionale e che non dispone di mezzi sufficienti, ha diritto di accesso alle misure di accoglienza del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
21/9/2015