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26/12/2010
Il simbolo ufficiale delle Nazioni Unite raffigurante la proiezione stereografica polare del globo terrestre attorniata da due rami di alloro
© UN

Nazioni Unite: è entrata in vigore la Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Il 23 dicembre 2010 è entrata in vigore a livello internazionale la Convenzione internazionale contro le sparizioni forzate. Il trattato era stato adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006 e aperto alla firma il 6 febbraio 2007. L’art. 39 del trattato stabiliva che questo sarebbe entrato in vigore dopo 30 giorni dal deposito della ventesima ratifica: il 23 novembre 2010 infatti è stato depositato lo strumento di ratifica dell’Iraq. Successivamente è stata depositata anche la ventunesima ratifica, quella del  Brasile (29 novembre 2010). Gli stati parti della Convenzione sono: Albania, Argentina, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Cile, Cuba, Ecuador, Francia, Germania, Giappone, Honduras, Iraq, Kazakhstan, Mali, Messico, Nigeria, Paraguay, Senegal, Spagna e Uruguay.

L’articolo 1 della Convenzione dispone che “Nessuna circostanza, di alcun tipo, si tratti di stato di guerra o minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualunque altra emergenza pubblica, potrà essere invocata per giustificare la sparizione forza”. Per sparizione forzata si intendono l’arresto, la detenzione, sequestro o qualunque altra forma di privazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l’autorizzazione, il sostegno o l’acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data dal diritto (art. 2). Gli stati parti si impegnano a giudicare le persone accusate di aver attuato o partecipato a sparizioni forzate, oppure a estradare tali sospetti verso paesi che possano esercitare la loro giurisdizione.

Oltre a riconoscere il diritto di ciascun individuo a non subire la sparizione forzata, la Convenzione riconosce il diritto delle vittime (la persona scomparsa e qualsiasi individuo che ha ricevuto danno e sofferenza come risultato diretto della sparizione) a conoscere la verità in relazione alla circostanze della sparizione forzata e al destino della persona scomparsa (Preambolo).

Ratificando la Convenzione, ciascuno Stato parte si impegna ad adottare tutte le misure, legislative e non, necessarie per contrastare il fenomeno delle sparizioni forzate e per garantire alle vittime il diritto alla giustizia e alla riparazione. Le persone vittime di questi comportamenti hanno diritto di ricevere un risarcimento per quanto da loro sofferto, anche nella forma della riabilitazione della loro onorabilità o della loro memoria. I figli dei desaparecidos non possono essere separati dalle loro famiglie e conservano il diritto alla loro identità.

Al fine di monitorare il rispetto e la conformità degli stati parte alle disposizioni contenute nella Convenzione, è stato istituito un Comitato sulle sparizioni forzate, composto da 10 esperti indipendenti, il cui compito sarà quello di analizzare i rapporti presentati periodicamente dagli Stati stessi e, se lo stato membro ne dichiara separatamente la competenza, ricevere comunicazioni individuali (Art. 31) ed interstatali (Art. 32). Hanno dichiarato la propria disponibilità a sottoporsi alla procedura di comunicazioni individuali e interstatali: Albania, Argentina, Cile, Francia, Mali, Uruguay; il Giappone ha accettato solo il procedimento delle comunicazioni interstatali.