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Nazioni Unite: è entrata in vigore la Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Il simbolo ufficiale delle Nazioni Unite raffigurante la proiezione stereografica polare del globo terrestre attorniata da due rami di alloro
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Il 23 dicembre 2010 è entrata in vigore a livello internazionale la Convenzione internazionale contro le sparizioni forzate. Il trattato era stato adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 61/117 del 20 dicembre 2006 e aperto alla firma il 6 febbraio 2007. L’art. 39 del trattato stabiliva che questo sarebbe entrato in vigore dopo 30 giorni dal deposito della ventesima ratifica: il 23 novembre 2010 infatti è stato depositato lo strumento di ratifica dell’Iraq. Successivamente è stata depositata anche la ventunesima ratifica, quella del  Brasile (29 novembre 2010). Gli stati parti della Convenzione sono: Albania, Argentina, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Cile, Cuba, Ecuador, Francia, Germania, Giappone, Honduras, Iraq, Kazakhstan, Mali, Messico, Nigeria, Paraguay, Senegal, Spagna e Uruguay.

L’articolo 1 della Convenzione dispone che “Nessuna circostanza, di alcun tipo, si tratti di stato di guerra o minaccia di guerra, instabilità politica interna o qualunque altra emergenza pubblica, potrà essere invocata per giustificare la sparizione forza”. Per sparizione forzata si intendono l’arresto, la detenzione, sequestro o qualunque altra forma di privazione della libertà da parte di agenti dello Stato o di persone o gruppi di persone che agiscono con l’autorizzazione, il sostegno o l’acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, tale da collocare tale persona al di fuori della protezione data dal diritto (art. 2). Gli stati parti si impegnano a giudicare le persone accusate di aver attuato o partecipato a sparizioni forzate, oppure a estradare tali sospetti verso paesi che possano esercitare la loro giurisdizione.

Oltre a riconoscere il diritto di ciascun individuo a non subire la sparizione forzata, la Convenzione riconosce il diritto delle vittime (la persona scomparsa e qualsiasi individuo che ha ricevuto danno e sofferenza come risultato diretto della sparizione) a conoscere la verità in relazione alla circostanze della sparizione forzata e al destino della persona scomparsa (Preambolo).

Ratificando la Convenzione, ciascuno Stato parte si impegna ad adottare tutte le misure, legislative e non, necessarie per contrastare il fenomeno delle sparizioni forzate e per garantire alle vittime il diritto alla giustizia e alla riparazione. Le persone vittime di questi comportamenti hanno diritto di ricevere un risarcimento per quanto da loro sofferto, anche nella forma della riabilitazione della loro onorabilità o della loro memoria. I figli dei desaparecidos non possono essere separati dalle loro famiglie e conservano il diritto alla loro identità.

Al fine di monitorare il rispetto e la conformità degli stati parte alle disposizioni contenute nella Convenzione, è stato istituito un Comitato sulle sparizioni forzate, composto da 10 esperti indipendenti, il cui compito sarà quello di analizzare i rapporti presentati periodicamente dagli Stati stessi e, se lo stato membro ne dichiara separatamente la competenza, ricevere comunicazioni individuali (Art. 31) ed interstatali (Art. 32). Hanno dichiarato la propria disponibilità a sottoporsi alla procedura di comunicazioni individuali e interstatali: Albania, Argentina, Cile, Francia, Mali, Uruguay; il Giappone ha accettato solo il procedimento delle comunicazioni interstatali.

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Parole chiave

diritto internazionale dei diritti umani genocidio, crimini contro l'umanità Nazioni Unite / ONU sparizioni forzate