Comitato europeo dei diritti sociali: presentato un reclamo collettivo contro l’Italia per la mancata introduzione del divieto di punizioni corporali sui bambini
L’associazione inglese APPROACH (Association for the Protection of All Children) ha presentato lo scorso 4 febbraio 2013 un reclamo collettivo contro il Governo italiano davanti al Comitato europeo dei diritti sociali (n. 94/2013). L'ONG internazionale, in particolare, lamenta una violazione dell’art. 17 (diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica) della Carta Sociale Europea riveduta dovuta alla mancata introduzione nella legislazione italiana di una norma che vieti esplicitamente il ricorso a punizioni corporali o a trattamenti disumani e degradanti nei confronti dei bambini e degli adolescenti.
Nonostante l’Italia abbia ricevuto diverse raccomandazioni in questo senso, sia da parte del Comitato dei diritti del bambino che in sede di Esame periodico universale (UPR), il Governo ha sempre ribadito l’inutilità di prevedere una disposizione legislativa aggiuntiva visto quanto stabilito dalla sentenza del 1996 della Corte di Cassazione che ha dichiarato illegittima ogni forma di punizione corporale.
Prima di entrare nel merito della questione, il Comitato europeo dei diritti sociali, composto da 15 esperi indipendenti, tra cui l'italiano Giuseppe Palmisano, dovrà esprimersi sull'ammissibilità del reclamo collettivo.
Sempre nell’ambito del sistema di tutela dei diritti sociali istituito dalla Carta Sociale europea, l’Italia è destinaria di altri due reclami collettivi davanti al Comitato europeo dei diritti sociali. Il primo, relativo al diritto di obiezione di coscienza del personale medico nei casi di interruzione volontaria di gravidanza (l. 194/1978), è stato presentato nell’agosto 2012 dall’International Planned Parenthood Federation European Network (IPP EN) ed è attualmente all'esame del Comitato. Il secondo (n. 91/2013), presentato dalla CGIL in data 17 gennaio 2013 e sulla cui ammissibilità il Comitato non si è ancora espresso, pur trattando della medesima questione del primo solleva profili di incompatibilità parzialmente diversi.