Consiglio Diritti Umani – L’Italia risponde alle raccomandazioni formulate nell’ambito dell’esame periodico universale
Lo scorso 9 giugno, il Consiglio Diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato, in via definitiva, il Rapporto A/HRC/14/4 del Gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale (UPR), contenete 92 raccomandazioni al Governo italiano sulle possibili misure (giuridiche, politiche e istituzionali) da adottare per potenziare il sistema nazionale di promozione e protezione dei diritti umani. In tale contesto, l’Italia è stata chiamata a fornire risposte esaustive su ciascuna delle 92 raccomandazioni, menzionando i motivi per cui le raccomandazioni sono state accettate o meno (cfr. documento A/HRC/14/4/Add.1 in allegato).
L’Italia ha pienamente accettato 78 raccomandazioni (di cui 44 considerate già implementate o in fase di implementazione: No. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 53, 55, 57, 60, 67, 68, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92): in particolare, si è impegnata a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura, una volta istituito l’apposito meccanismo di prevenzione nazionale (raccomandazione No. 4). 2 raccomandazioni sono state parzialmente accettate (No. 21 e 75: in relazione alla No. 21, ad esempio, l’Italia ha ribadito il proprio impegno a sradicare ogni forma di razzismo, ma ha affermato, allo stesso tempo, di non poter sottoscrivere gli impegni contenuti nei documenti finali della Conferenza di revisione di Durban del 2009 poiché scelse di non partecipare a quell’evento). 12 raccomandazioni, invece, sono state respinte (No. 1, 2, 8, 14, 17, 38, 49, 56, 58, 72, 73, 81). Tra queste ultime, si segnalano in particolare le seguenti:
- Raccomandazione No. 2 relativa alla ratifica della Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. L’Italia ha respinto tale raccomandazione sulla base della seguente motivazione: “La legislazione italiana già garantisce molti dei diritti sanciti nella Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Tuttavia, l’Italia non è nella posizione di ratificare tale strumento poiché non traccia alcuna distinzione tra lavoratori migranti regolari e irregolari, ed un’eventuale firma e ratifica può essere pianificata solo congiuntamente ad altri partner europei, poiché molte delle disposizioni della Convenzione rientrano nel dominio dell’Unione Europea”.
- Raccomandazione No. 8 relativa all’incorporazione del reato di tortura nella legislazione nazionale, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984 (ratificata dall’Italia nel 1988). L’Italia ha respinto tale raccomandazione sulla base della seguente motivazione: “In Italia, la tortura è punibile sottoforma di vari reati e circostanze aggravanti […]. Anche se non è codificata come un crimine specifico all’interno del codice penale italiano, sia il quadro costituzionale che quello normativo perseguono atti di violenza fisica e morale perpetrati nei confronti di persone soggette alla privazione della propria libertà personale. Entrambi i quadri di riferimento prevedono sanzioni per tutte le condotte criminali contenute nella definizione di tortura ai sensi dell’art. 1 della rilevante Convenzione”.
- Raccomandazione No. 14 relativa alla creazione di una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani in linea con i Principi di Parigi, in adempimento della risoluzione dell'Assemblea Generale n. 48/134 del 20 dicembre 1993, entro la fine del 2010. L’Italia ha respinto tale raccomandazione sulla base della seguente motivazione: “Un progetto di legge sulla creazione di una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani sarà sottoposta al Parlamento non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse finanziarie. Tuttavia, in osservanza del principio della separazione dei poteri, il Governo non è nella posizione di impegnare il Parlamento ad agire entro una determinata scadenza”.
- Raccomandazioni No. 72, 73, 81 relative all’eliminazione delle disposizioni legislative che criminalizzano l’immigrazione irregolare (con particolare riferimento alla legge 94/2009). L’Italia ha respinto tale raccomandazione sulla base della seguente motivazione: “La gestione di ampi flussi migratori è una sfida molto seria per ogni Stato. In tale contesto, è importante porre in essere gli strumenti necessari per combattere contro il traffico di esseri umani e promuovere forme di migrazioni regolari. La legislazione del 2009 si pone un duplice obiettivo: assicurare che I migranti – coloro che non sono titolari di alcuna forma di protezione – facciano effettivamente ritorno al loro Paese d’origine, e di prevenire il loro coinvolgimento nelle reti del crimine organizzato. Tali misure intendono perseguire comportamenti criminali di singoli individui e nessuna disposizione deve intendersi indirizzata contro una qualsiasi comunità, gruppo o classe, né è tanto meno legata a forme di discriminazione o xenofobia. Secondo tali linee, le circostanze aggravanti a cui è stato fatto riferimento hanno il solo scopo di prevenire il coinvolgimento di migranti irregolari nel crimine organizzato”.
Nel dibattito interattivo che ne è seguito, oltre ad alcuni Stati, 10 ONG sono intervenute per commentare le posizioni del Governo italiano: il VIS è stata l’unica ONG italiana a fronte di 9 internazionali (Human Rights Watch, Charitable Institute for protecting Social Victims, International Federation for human rights Leagues, Amnesty International, Save the children, Rencontre africaine puor la defence des droits de l’homme, Reporters without borders, European Federation Gay and Lesbians, Franciscan International).