Italia

Il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (OPCAT) ed i Meccanismi di prevenzione nazionali (NPM)

Planisfero politico: in verde scuro gli stati che hanno sottoscritto e ratificato l'OPCAT, in verde chiaro gli stati che hanno sottoscritto ma non ratificato l'OPCAT
© no copyright

Riaffermando che il diritto a non subire tortura e altre pene crudeli, inumane o degradanti deve essere rispettato e protetto in ogni circostanza, e muovendo sull’assunto che un sistema di visite regolari nei luoghi di detenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire la tortura e migliorare le condizioni di detenzione, le Nazioni Unite hanno adottato, il 18 dicembre 2002, un nuovo trattato internazionale contro la tortura: il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT).

L’OPCAT, entrato in vigore nel giugno 2006, ha dato vita per la prima volta ad un “doppio pilastro” per la prevenzione della tortura: a livello internazionale, l’OPCAT istituisce un nuovo organismo, il Sottocomitato delle Nazioni Unite sulla prevenzione della tortura; a livello nazionale, gli Stati parte hanno l’obbligo di creare o designare, entro un anno dalla ratifica del Protocollo, appositi organismi indipendenti, i c.d. Meccanismi nazionali di prevenzione (NPMs). Sia il Sottocomitato che i Meccanismi nazionali di prevenzione hanno il mandato di condurre visite regolari nei luoghi di detenzione e di formulare raccomandazioni e osservazioni ai Governi e alle autorità competenti per migliorare la condizione delle persone private della loro libertà.

Il focus sulla prevenzione rappresenta senz’altro uno sviluppo innovativo nel sistema delle Nazioni Unite se paragonato al tradizionale modus operandi degli altri organismi delle NU, che, in prevalenza, si attivano soltanto a seguito di denunce circa presunte violazioni dei diritti umani. Inoltre, l’OPCAT stabilisce, per la prima volta in un trattato internazionale, criteri e garanzie per la realizzazione di efficaci visite preventive da parte degli organismi nazionali (cfr., in particolare, gli artt. 17-23), assicurando, in questo modo, l’implementazione di standard internazionali a livello locale.

Al novembre 2014, 76 Stati hanno ratificato l’OPCAT.

L’Italia ha firmato il Protocollo in data 20 agosto 2003 e lo ha ratificato con la l. 9 novembre 2012, n. 195 (deposito strumento ratifica in data 3 aprile 2013).

Tra gli Stati che hanno ratificato l’OPCAT, 53 hanno comunicato al Sottocomitato di aver istituito dei Meccanismi nazionali di prevenzione (MNP). Tra questi, l'Italia, che con una nota del 28 aprile 2014 ha comunicato che il meccanismo nazionale di prevenzione  italiano sarà costituito dal sistema di garanti locali, coordinati dal neo istituito (ma non ancora nominato) Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

L’OPCAT stabilisce i criteri di indipendenza e di professionalità dei Meccanismi nazionali di prevenzione e del personale di cui essi si avvalgono, nonché i poteri di cui devono essere necessariamente investiti per condurre le visite nei luoghi di detenzione, lasciando, invece, agli Stati ampio margine decisionale in relazione alla struttura organizzativa che essi ritengono maggiormente appropriata al loro contesto politico e geografico.

Di conseguenza, la maggioranza degli Stati ha scelto di attribuire il mandato previsto dall’OPCAT a istituzioni già esistenti, prevalentemente Difensori civici nazionali (è il caso, ad es., di Albania, Armenia, Azerbaijan, Costa Rica, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Georgia, Polonia, Slovenia, Spagna, Svezia) o Commissioni nazionali per i diritti umani (Cile, Maldive, Mali, Mauritius, Messico, Uruguay). Altri Stati hanno creato organismi indipendenti ad hoc: Francia (Contrôleur général des lieux de privation de liberté), Germania (Federal Agency for the Prevention of Torture), Honduras (National Committee for the Prevention of Torture), Malta, Nigeria, Senegal, Svizzera. Alcuni Stati, infine (Nuova Zelanda e Regno Unito), hanno istituito meccanismi multipli, ciascuno dei quali con mandati tematici o geografici distinti o parzialmente coincidenti, coordinati da un organismo centrale nazionale.

Collegamenti

Strumenti internazionali

Pubblicazioni

Parole chiave

tortura istituzioni nazionali Italia Parlamento italiano