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Rifugiati congolesi in un campo di transito in Burundi prima del loro rimpatrio, 2010
© UN Photo/Sebastian Villar

Il contenuto della protezione internazionale

Autore: Sofia Omar Osman, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Collaboratrice del Centro diritti umani

Gli status di protezione internazionale previsti nell'ordinamento italiano sono due: quello di rifugiato e quello di titolare di protezione sussidiaria (D.lgs n. 251 del 19 novembre 2007). Questi due status, nonostante abbiano alcune caratteristiche comuni, si differenziano per molti aspetti. Esiste poi un terzo status, non equiparabile in termini di diritti agli altri due e quindi non rientrante tra gli status di protezione internazionale come definiti dalla legislazione che attua le direttive dell'UE: la "protezione umanitaria", regolata dal Testo Unico sull'immigrazione (art. 5, co. 6 D.lgs n.286/1998) e richiamata dal decreto di attuazione della Direttiva Procedure (art. 32 co. 3 D.lgs n. 25 del 2008).

Va rilevato fin da subito che la ratio del D.lgs 251/2007 è quella del mantenimento del nucleo familiare dei titolari di protezione internazionale, per cui è disposto che i familiari che non hanno individualmente diritto allo status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al familiare titolare dello status (art. 22). I titolari di protezione umanitaria hanno diritto alla tutela della salute, all'istruzione, al rilascio di un titolo di viaggio, alla conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari in motivi di lavoro, ove ne sussistano i presupposti. I titolari di protezione umanitaria non hanno tuttavia diritto al ricongiungimento familiare.

Identità e diversità di trattamento tra le tre categorie di titolari di protezione internazionale possono essere evidenziate in funzione dei seguenti elementi:

Permesso di soggiorno rilasciato: ai titolari dello status di rifugiato viene rilasciato un permesso di soggiorno per asilo, di durata quinquennale e rinnovabile, mentre ai titolari dello status di protezione sussidiaria viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria che ha validità triennale e è rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano giustificato il riconoscimento della protezione stessa (art. 23 del D.lgs. 251/2007). I titolari della protezione umanitaria ricevono invece un permesso di soggiorno per motivi di carattere umanitario, la cui durata dipende dal permanere delle cause che ne hanno determinato l'adozione, con possibilità di rinnovo finché tali condizioni perdurano (art. 5, comma 6 e art. 19 D.lgs n. 286 del 1998).

Accesso al lavoro: in tutti e tre i casi il permesso di soggiorno permette di svolgere attività lavorative. E' importante notare a questo proposito, tuttavia, che ai titolari di protezione internazionale viene accordato un trattamento decisamente migliore rispetto agli altri lavoratori stranieri, in quanto "hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano" (art. 25 D.lgs 251/2007). Ai titolari dello status di rifugiato, inoltre, è concessa anche la possibilità di accedere al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

Accesso all'istruzione: i titolari di protezione internazionale e umanitaria hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti, ovvero con sostanziale parità di condizioni rispetto agli studenti italiani, salvo l'adozione di misure per favorire il conseguimento dei titoli di studio nella scuola primaria e secondaria. Per i minori beneficiari di protezione internazionale e umanitaria è previsto l'accesso agli studi "di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano"(art. 26 D.lgs. 251/2007).

Assistenza sanitaria, previdenziale e sociale: i titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria hanno diritto in questi ambiti allo stesso trattamento accordato al cittadino italiano (art. 27 D.lgs 251/2007). Ai titolari di protezione umanitaria è garantita l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), sulla base della propria residenza. Gli interventi di natura previdenziale (assegni familiari, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, indennità di disoccupazione ecc.) sono legati all'aver instaurato un regolare rapporto di lavoro, mentre gli interventi di assistenza sociale sono legati al possesso della residenza anagrafica ed erogati dal Servizio Sociale del Comune di residenza, sulla base di propri regolamenti.

Documenti di viaggio: i titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale (art.29 D.lgs. 251/2007). Ai titolari dello status di rifugiato viene rilasciato un documento di viaggio, di validità quinquennale e rinnovabile, per viaggi al di fuori del territorio nazionale. Ai titolari di protezione sussidiaria può invece essere rilasciato un titolo di viaggio per stranieri, ma solo qualora sussistano fondate ragioni che non permettano di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza. I titolari di protezione umanitaria hanno diritto all'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza e possono chiedere alla Questura il rilascio del titolo di viaggio, equipollente al passaporto.

Accesso all'alloggio e misure di integrazione: il d.lgs. 251/2007, all'art. 29, riprendendo le disposizioni in materia contenute nella legge Martelli (legge n. 39 del 28 febbraio 1990), nell'art. 5 del d.lgs. 140/2005 e nell'art. 40 del d.lgs 286/1998, prevede per i rifugiati e i beneficiari della protezione sussidiaria la condizione di parità di trattamento con i cittadini italiani nell'accesso alle locazioni abitative. Le misure di integrazione possono essere previste dagli enti locali che aderiscono al Sistema di accoglienza e integrazione dei richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR (art.1–sexies legge del 30 luglio 2002) e devono volgere, tra le altre, alla diffusione di ogni informazione utile all'inserimento dei rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria nella società italiana, alla valorizzazione delle culture di origine, alla prevenzione della discriminazioni razziale e della xenofobia (art. 42 del D.lgs. 286/1998). Su questa materia assume rilievo anche la legislazione regionale.

Aggiornato il

6/7/2012