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Emiciclo della Camera dei Deputati
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Iniziative legislative per l’istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani

Autore: Andrea Cofelice

A partire dal 2002, sono state presentate in Parlamento numerose iniziative legislative per istituire la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, senza tuttavia giungere, finora, all’approvazione di una legge.

In particolare, nel 2002, il “Gruppo giuridico” del Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani aveva elaborato una proposta di disegno di legge per la creazione di una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani. Nel 2005, nel corso della XIV Legislatura, la proposta di legge è stata trasformata in Disegno di Legge n. 3300: “Creazione di una Commissione italiana per la promozione e protezione dei diritti umani secondo la Risoluzione n. 48/134 dell’ Assemblea Generale delle NU del 20 dicembre 1993”, primo firmatario il Sen. Antonio Iovene e sottoscritta da altri 28 senatori. Il DDL è rimasto tuttavia bloccato al Senato. Nel 2006, all’inizio della XV Legislatura, il DDL è stato ripresentato al Senato con primo firmatario il Sen. Antonio Iovene e sottoscritto da altri 32 senatori; alla Camera dei Deputati con primo firmatario l’ On. Tana de Zulueta.

Finalmente, nell’aprile 2007, dopo un lungo processo di esame e dibattito, il DDL è passato alla Camera dei Deputati, con il n. 1463 e la nuova intestazione “Creazione di una commissione nazionale per la promozione e protezione dei diritti umani e la protezione dei diritti delle persone detenute o private della propria libertà personale”. Il testo, tuttavia, fu in seguito nuovamente bloccato al Senato.

Gli ultimi due testi presentati in ordine di tempo sono: il Disegno di Legge n. 1223 “Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani”, presentato il 19 novembre 2008, primo firmatario il Sen. Pietro Marcenaro; ed il Disegno di Legge n. 1431 "Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali ", presentato il 5 marzo 2009, prima firmataria la Sen. Barbara Contini. A partire da questi due documenti, il Comitato ristretto per i disegni di legge 1223, 1431 ha presentato il 20 gennaio 2010, in Commissione affari costituzionali, il Testo unificato "Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali", relatrice la Sen. Maria Fortuna Incostante, in attesa di approvazione. Il Testo unificato prevede l’istituzione di una

Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali […], con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 364 del 18 dicembre 2000, e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte (art. 1).

Si tratta di un organismo di garanzia, con caratteristiche di indipendenza sia legale sia finanziaria, con infrastrutture adeguate, con proprio personale e libertà da tutte le forme di controllo che potrebbero limitarne l’indipendenza. Il mandato include l’insieme dei diritti umani (civili, politici, economici, sociali e culturali), tenendo conto del carattere della materia in costante evoluzione.

L’Agenzia dovrebbe esercitare un’ampia collaborazione con tutti i settori della società civile e delle organizzazioni non governative, parte di una più larga famiglia di istituzioni che promuovono e proteggono i diritti umani. Inoltre, si dovrebbe immaginare una rete di collaborazione sul territorio con le istituzioni che seguono a livello locale la tutela dei diritti umani (difensori civici, pubblico tutore dei minori, garanti dei detenuti).

Quanto ai poteri l’autorità di tutela dei diritti umani, nella sua indipendenza, dovrebbe esercitare l'accertamento e il controllo nei confronti della pubblica amministrazione e dei soggetti privati; qualora lo richiedesse dovrebbe avere accesso agli atti di polizia giudiziaria; dovrebbe disporre ispezioni, accessi e verifiche, chiedendo assistenza agli organi dello Stato, ove necessario.

Aggiornato il

1/4/2010