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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Raccomandazione Generale n. 22 su rifugiati e sfollati (art. 5 della Convenzione sull’eliminazione della discriminazione razziale) (1996)

Data di adozione

24/8/1996

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottata il 24 agosto 1996, 49esima sessione del Comitato. Testo: UN Document A/51/18, annex VIII, p. 126 (1996), ristampato nella Raccolta dei Commenti Generali e delle Raccomandazione Generali adottati dai Comitati sui Diritti Umani, UN Document HRIGEN 1Rev.6, 211 (2003).

Allegati


Raccomandazione Generale n. 22 su rifugiati e sfollati (art. 5 della Convenzione sull’eliminazione della discriminazione razziale) (1996)

Il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale,

Conscio del fatto che i conflitti stranieri militari, non militari e/o etnici hanno portato a flussi massicci di rifugiati e al trasferimento forzato di persone in molte parti del mondo sulla base di criteri di natura etnica,

Considerando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale proclamano che tutti gli esseri umani sono nati liberi ed eguali in dignità e diritti e che ognuno è titolare di tutti i diritti e libertà previsti in quelli, senza distinzione di nessun tipo, in particolare per la razza, colore, discendenti o origine nazionale o etnica,

Rammentando la Convenzione del 1951 e il relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati come la principale fonte del sistema internazionale di protezione dei rifugiati in generale,

1. Attira l'attenzione degli Stati Parti sull'articolo 5 della Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale così come la Raccomandazione XX(48) del Comitato Generale sull'articolo 5, e ripete che la Convenzione obbliga gli Stati Parti a proibire e ad eliminare la discriminazione razziale nel godimento delle libertà e dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali;

2. Enfatizza in rispetto a ciò che:

a) Tutti i rifugiati e gli sfollati hanno il diritto di tornare liberamente alle loro abitazioni di origine in condizioni di sicurezza;

b) Gli Stati Parti sono obbligati ad assicurare che il ritorno di questi rifugiati e sfollati sia volontario e in osservanza del principio del non-respingimento (non –refoulement) e di non espulsione dei rifugiati;

c) Tutti i rifugiati e gli sfollati, dopo il ritorno alle loro abitazioni di origine, hanno il diritto di tornare alla loro proprietà, della quale sono stati privati nel corso del conflitto e di essere indennizzati in modo adeguato per ognuna delle proprietà che non possono essere restituite loro. Qualsiasi impegno o affermazione relativi a tale proprietà fatti sotto costrizione sono nulli e illegali.

d) Tutti i rifugiati e gli sfollati, dopo il ritorno alle loro abitazioni di origine, hanno il diritto di partecipare pienamente ed egualmente alla vita pubblica a tutti i livelli e di avere un eguale accesso ai servizi pubblici e di ricevere assistenza nella riabilitazione.

Aggiornato il

18/07/2018