Il diritto all’educazione nei principali strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani
A partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), numerosi sono stati gli strumenti internazionali adottati dalle Nazioni Unite in materia di diritti umani che contengono al loro interno un riconoscimento formale del diritto all’educazione, ognuno con proprie specificità e seguendo determinate prospettive, pur mantenendo però elementi comuni riconosciuti come essenziali in relazione a tale diritto.
All’art.26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l’educazione viene riconosciuta come diritto che deve essere indirizzato al pieno sviluppo della personalità ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
La promozione dello sviluppo della persona e la sua piena partecipazione alla vita politica e sociale sono obiettivi che, collegati al diritto all’educazione vengono ripresi e rielaborati anche dall’art.13 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966), dove si stabilisce che:
“l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici, religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.”
È proprio nel pieno sviluppo della persona, ai livelli individuale e sociale, che si ritrova il collegamento tra diritto all’educazione ed educazione ai diritti umani: la promozione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché della comprensione, tolleranza e amicizia tra i popoli, rappresenta, infatti, una caratteristiche essenziale che qualsiasi processo educativo non può non tenere in considerazione.
L’educazione assume una particolare declinazione all’interno della Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), attraverso la quale gli stati s’impegnano all’art.5, lettera e) punto V a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire a ciascuno il diritto all'eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel pieno godimento, in particolare - tra i diritti economici, sociali e culturali - del diritto all’educazione ed alla formazione professionale.
La configurazione assunta dall’educazione all’interno di questo strumento è quella di un diritto che deve essere garantito senza alcuna discriminazione.
Nella Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979) la prospettiva con la quale si riconosce il diritto all’educazione è quella dell’uguaglianza di genere. All’articolo 10 si legge che:
“Gli Stati Parti prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione”.
In particolare l’impegno degli Stati si rivolge alla garanzia, su basi uguali tra l'uomo e la donna, di medesime condizioni di accesso agli studi e acquisizione di titoli e di orientamento professionale, di eguali possibilità nel campo della concessione di borse o altre sovvenzioni di studio e viene inoltre affermato l’impegno alla riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi.
Nell’ambito della Convenzione sui diritti del bambino (1989) un primo riferimento all’educazione si trova all’art.18, dove si legge che gli Stati Parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo. All’interno dell’articolato della Convenzione, il diritto all’educazione viene sancito agli articoli 28 e 29.
L’art.28 attesta il diritto all’istruzione per il fanciullo, affermando che l'insegnamento primario deve essere reso obbligatorio e gratuito per tutti. Oltre a ciò, è forte il richiamo ai temi dell’accessibilità scolastica e della libertà della scelta dei percorsi didattici. Inoltre, gli Stati si impegno in questa sede nella lotta contro l’abbandono scolastico e l’analfabetismo (temi egualmente riscontrabili anche nell’obiettivo del Millennio nr.2, indirizzato a rendere universale l’istruzione primaria).
All’art.29 si precisano invece le finalità a cui l’educazione del fanciullo deve tendere, ed esse sono: lo sviluppo della personalità del bambino, delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua. Infine, l’educazione deve cercare di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, e ad inculcare in lui il rispetto dell'ambiente naturale.
Un ulteriore riconoscimento specifico del diritto all’educazione all’interno dei principali strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani si ritrova all’articolo 30 della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990), nel quale si conviene che il figlio di un lavoratore migrante ha il diritto fondamentale di accesso all'educazione, sulla base del principio di uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato interessato. Il godimento di tale diritto non deve essere compromesso in relazione a situazioni irregolari rispetto alla permanenza o all'assunzione dei genitori o a causa dell'irregolarità della permanenza del bambino nello Stato di arrivo.
L’accesso, l’inclusione nei percorsi scolastici e la preparazione alla partecipazione effettiva in società sono gli elementi essenziali che configurano il diritto all’istruzione all’interno della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità (2006), all’art.24, dove:
“Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione che deve mirare alla realizzazione dello sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; deve mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera”.
L’attenzione viene successivamente posta alla considerazione e alla valorizzazione delle particolari esigenze individuali dell’alunno, assicurando alle persone con disabilità il sostegno necessario, anche attraverso l’erogazione di educazione nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo (ad esempio per alunni ciechi, sordi o sordo-ciechi).
Un importante strumento adottato dalle Nazioni Unite che lega l’educazione ai diritti umani al diritto all’educazione è la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’educazione e la formazione ai diritti umani (2011).
All’interno della stessa è individuata una tipologia relativa ad una corretta educazione ai diritti umani. All’art.2 si legge che i diritti umani devono costituire, allo stesso tempo, contenuto essenziale (educazione sui diritti umani), strumento metodologico (educazione attraverso i diritti umani) e fine ultimo (educazione per i diritti umani) dei programmi educativi che vogliano rispettare e soddisfare a pieno il diritto all’educazione.
In conclusione, l’educazione è quindi sia un diritto che uno strumento essenziale per la promozione e la tutela di tutti gli altri diritti umani fondamentali (interdipendenti e interconnessi) di cui tutti gli esseri umani sono titolari, e che deve essere declinato alle esigenze particolari di ogni soggetto e orientato verso pratiche di un vivere quotidiano rispettoso della dignità umana e ispiratore di cittadinanza attiva.