Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani riafferma la libertà di insegnamento e di ricerca accademica nel caso Lombardi Vallauri c. Italia (2009).

Foto panoramica della sede del Palazzo dei diritti umani che ospita la Corte europea dei diritti umani, Strasburgo.
© Consiglio d'Europa

La Corte europea dei diritti umani, sezione II, ha emesso il 20 ottobre 2009 la sentenza nel ricorso Lombardi Vallauri c. Italia, riconoscendo che lo stato ha violato gli articoli 10 (libertà di espressione) e 6 (processo equo).

Il fatto che ha dato luogo alla sentenza risale al 1998. In quell'anno il prof Lombardi Vallauri, uno dei più insigni filosofi del diritto del nostro paese, aveva presentato la domanda di affidamento dell'insegnamento di filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  Il professore aveva insegnato tale materia nei precedenti 20 anni, sempre sulla base di un contratto annuale, avendo la propria cattedra presso l'Università di Firenze.

Secondo l'art. 10 del Concordato tra l'Italia e la Santa Sede, spetta a quest'ultima esprimere il proprio "gradimento" nei confronti dei docenti dell'Università Cattolica; in mancanza di tale "gradimento" il docente non può insegnare presso tale Università. Non si specifica se tale atto di "gradimento" debba essere o meno motivato. Nel 1998, il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica di Milano prende atto del diniego da parte della Santa Sede di concedere il "gradimento" nei confronti del prof Vallaui, in quanto talune delle sue posizioni sarebbero risultate "in netto contrasto con la dottrina cattolica". In mancanza di ulteriori precisazioni, l'allontanamento dall'insegnamento non poté essere adeguatamente contestato dal ricorrente né davanti agli organi dell'Università, né nelle sedi giudiziarie (TAR della Lombardia e Consiglio di Stato) successivamente adite. I giudici rilevano che l'atto che esprime il non gradimento, essendo attribuibile ad uno stato straniero, non può essere oggetto di giudizio. La sentenza 195/1972 della Corte Costituzionale, inoltre, già aveva escluso che tale restrizione alle libertà accademiche imposta dal Concordato fosse in contrasto con la Costituzione, in quanto appariva giustificata dall'esigenza di salvaguardare il mandato dell'Università Cattolica, quello di realizzare ricerca e insegnamento in linea con la dottrina della Chiesa cattolica e concorrere così alla stessa libertà e al pluralismo della ricerca e dell'insegnamento. Il ricorso alla Corte europea dei diritti umani è depositato nel 2005.

I giudici di Strasburgo osservano che la sostanziale mancanza di motivazione dell'atto con cui la Santa Sede ha fatto venire meno il proprio "gradimento" nei riguardi del prof Vallauri ha comportato una restrizione sproporzionata della libertà di espressione protetta dall'art. 10, la quale comprende anche la libertà di insegnamento e di ricerca in campo accademico, una limitazione incompatibile con le caratteristiche di una società democratica. Inoltre tale carenza di motivazione ha comportato la violazione del diritto di accesso effettivo ad un processo equo nel quale contestare, in contraddittrio tra le parti, le ragioni dell'atto.

La sentenza, adottata con il voto contrario del solo giudice portoghese Cabral Barreto, condanna quindi l'Italia per violazione degli articoli 10 e 6 della Convenzione europea e attribuisce al prof Vallauri la somma di 10.000 euro a titolo di equo indennizzo.

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