Corte Europea dei diritti umani: sentenza contro l'Italia sul divieto di applicazione retroattiva del regime ostativo e il diritto a una pena riducibile (caso Asciutto e altri c. Italia)

La Corte EDU condanna l’Italia nel caso caso Asciutto e altri c. Italia (ricorso n. 23169/16 e altri 3) per l’applicazione retroattiva dell’ergastolo ostativo e per l’assenza, prima della riforma del 2022, di una concreta prospettiva di liberazione. Violazione degli art 3 e 7 della CEDU.
Aula della Corte europea dei diritti umani a Strasburgo, Francia
© Wikimedia Commons/CherryX

Sommario

  • La sentenza e il contesto del caso
  • Le vicende dei quattro ricorrenti
  • L’ergastolo ostativo tra Articolo 3 e Articolo 7 della CEDU 
  • La valutazione della Corte e le violazioni accertate
  • Le implicazioni per l’ordinamento italiano

La sentenza e il contesto del caso

Il 3 settembre 2026, la Corte europea dei diritti umani (Corte EDU) ha reso pubblica la sentenza nel caso Asciutto e altri c. Italia, quattro ricorsi individuali presentati da cittadini italiani contro l’applicazione del regime dell’ergastolo ostativo. 

La pronuncia riguarda il rapporto tra l’esecuzione della pena dell’ergastolo, il principio di legalità e il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani (Articolo 3 CEDU). Al centro della controversia vi è l’applicazione dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (regime dell’ergastolo ostativo), nella versione introdotta e modificata a partire dal 1992, a persone condannate per fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il regime dell’ergastolo ostativo impediva, in assenza di collaborazione con la giustizia, l’accesso alla libertà condizionale, alle misure alternative alla detenzione e ad altri benefici penitenziari destinati a sostenere il percorso di reinserimento sociale. Nella sua applicazione concreta, tale disciplina trasformava una pena possibilmente riducibile in una pena perpetua. Il decreto-legge n. 162 del 2022, convertito nella legge n. 199 del 2022, ha poi reintrodotto la possibilità di ottenere la liberazione condizionale, le misure alternative e i benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione, a condizione che il detenuto dimostri di aver reciso ogni legame attuale con la criminalità organizzata. 

La Corte ha dichiarato all’unanimità la violazione dell’Articolo 7 della CEDU, relativo al principio di legalità e al divieto di applicazione retroattiva di una pena più grave. Ha inoltre accertato la violazione dell’Articolo 3 per i periodi nei quali i ricorrenti erano stati sottoposti a un regime privo di una prospettiva chiara e realistica di liberazione. Per il periodo successivo alla riforma del 2022, invece, la Corte non ha ravvisato una violazione dell’Articolo 3. 

La  sentenza ribadisce il principio affermato in sentenze precedenti che ogni pena di ergastolo può essere compatibile con l’Articolo 3 soltanto se, sin dal momento della sua imposizione,  prevede una prospettiva di scarcerazione e una possibilità concreta di riesame della pena. 

Le vicende dei quattro ricorrenti

I ricorsi riuniti di S. Asciutto, G. Araniti, A. Cavallo e C. Conte, presentati tra il 2016 e il 2020, contestavano l’applicazione dell’articolo 4-bis a condanne all’ergastolo per reati commessi tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta.

Detenuto dal 1992 per diversi reati (tra cui associazione mafiosa e omicidi antecedenti alla riforma del 1992), Asciutto si è visto respingere varie istanze di beneficio penitenziario  a causa del ruolo di vertice in un’organizzazione mafiosa attribuitogli e alla sua mancata collaborazione con la giustizia. Dopo la riforma del 2022 il tribunale di sorveglianza di Napoli gli ha concesso la semilibertà, tenendo conto della sua partecipazione al percorso rieducativo e del tempo trascorso dalla commissione dei reati.

Araniti, condannato all’ergastolo per un omicidio del 1989 antecedente all’articolo 4-bis, è stato sottoposto al regime ostativo per legami mafiosi definiti dai giudici dell’esecuzione e confermati dalla Cassazione. Nel 2022, il tribunale dell’Aquila ha però escluso l’applicazione retroattiva di tale disciplina.

Cavallo, detenuto dal 1991 per reati di mafia, omicidi e stragi, non ha potuto accedere ai benefici per assenza di collaborazione. La riforma del 2022 gli ha poi consentito di fare richiesta dimostrando il risarcimento dei danni e l’assenza di legami attuali con la criminalità organizzata.

Nel caso del quarto ricorrente, C. Conte, le circostanze aggravanti di tipo mafioso erano state escluse dalla sentenza di condanna, ma i giudici dell’esecuzione avevano successivamente applicato il regime dell’articolo 4-bis. La Corte EDU ha ritenuto che tale applicazione non fosse prevedibile al momento della commissione dei reati e che avesse trasformato la portata della pena in maniera illecita. 

L’ergastolo ostativo tra Articolo 3 e Articolo 7 della Convenzione

La prima questione esaminata dalla Corte ha riguardato l’Articolo 3 della CEDU, che vieta la tortura e i trattamenti o le pene inumani o degradanti. Secondo la giurisprudenza di Strasburgo, la pena dell’ergastolo non è di per sé incompatibile con questa disposizione. La compatibilità dipende però dall’esistenza di una prospettiva di scarcerazione e dalla possibilità di sottoporre la pena a un riesame effettivo. 

Nel caso Asciutto e altri, la Corte ha rilevato che, per un periodo significativo, i ricorrenti si erano trovati  in una situazione di incertezza. L’applicazione dell’articolo 4-bis aveva escluso, in via automatica, l’accesso alla liberazione condizionale per coloro che non collaboravano con la giustizia, senza consentire una valutazione individuale della loro evoluzione personale, del percorso di riabilitazione e dell’eventuale cessazione dei legami con la criminalità organizzata. 

La Corte ha pertanto concluso che, nel periodo compreso tra l’applicazione dell’articolo 4-bis e l’entrata in vigore del decreto-legge n. 162 del 2022, i ricorrenti non avevano avuto una prospettiva chiara e realistica di scarcerazione anticipata. Questa situazione è stata ritenuta incompatibile con l’Articolo 3. 

La seconda questione riguardava l’Articolo 7 della CEDU relativamente al divieto di 'applicazione retroattiva di pene più gravi. La Corte ha ricordato che la distinzione tra la pena e le modalità della sua esecuzione non è sempre netta. Una misura formalmente presentata come relativa all’esecuzione della pena può rientrare nell’ambito dell’Articolo 7 quando produce, in concreto, un mutamento sostanziale della pena originariamente prevista. 

Nel caso di specie, le pene inflitte ai ricorrenti erano originariamente riducibili. L’applicazione successiva dell’articolo 4-bis aveva invece impedito l’accesso alla liberazione condizionale e trasformato la pena in una detenzione perpetua non riducibile. Secondo la Corte, tale trasformazione aveva aggravato la pena e non poteva essere considerata una semplice modifica delle sue modalità esecutive. 

La valutazione della Corte e le violazioni accertate

Esaminando gli effetti del decreto-legge n. 162 del 2022 (convertito nella legge n. 199 del 2022), la Corte ha riconosciuto che la nuova disciplina garantisce una possibilità concreta di riesame della pena anche in assenza di collaborazione con la giustizia, laddove il detenuto dimostri il proprio percorso di riabilitazione e l’assenza di legami attuali con la criminalità organizzata. Di conseguenza, per il periodo successivo all’entrata in vigore della riforma, la Corte ha escluso una violazione dell’Articolo 3 della Convenzione.

Al contrario, per il periodo antecedente alla riforma del 2022, la Corte ha accertato all’unanimità la violazione dell’Articolo 3 nei confronti dei quattro ricorrenti, ritenendo che fossero stati sottoposti a un regime ostativo privo di una prospettiva chiara e realistica di liberazione. È stata inoltre riscontrata la violazione dell’Articolo 7 della CEDU, in quanto l’applicazione retroattiva dell’articolo 4-bis ha modificato in senso peggiorativo la portata delle pene originariamente inflitte, violando il principio di legalità.

Infine, a titolo di equa soddisfazione, la Corte ha riconosciuto a ciascun ricorrente 2.400 euro per danno non patrimoniale, oltre alla liquidazione delle spese e competenze legali in favore del primo e del quarto ricorrente.

Le implicazioni per l’ordinamento italiano

La sentenza si colloca nel solco tracciato dalla precedente pronuncia Marcello Viola c. Italia e dalle sentenze della Corte costituzionale che avevano già esaminato la compatibilità del regime dell’ergastolo ostativo con i principi costituzionali. La Corte EDU conferma che la speranza di scarcerazione non è un elemento meramente simbolico, ma una condizione giuridica necessaria perché una pena perpetua rimanga compatibile con la dignità umana. 

La decisione riafferma inoltre che il principio di legalità (nulla poena sine lege praevia) si applica anche quando la modifica sfavorevole interviene nella fase di esecuzione della pena. Lo Stato non può qualificare come semplice regola penitenziaria una disciplina che, nella sua applicazione concreta, rende più grave la sanzione originariamente inflitta e priva il detenuto di una possibilità di liberazione che esisteva al momento della commissione del reato. 

Un profilo particolarmente significativo riguarda il rapporto tra collaborazione con la giustizia e valutazione della pericolosità sociale. La mancata collaborazione può costituire un elemento da esaminare, ma non può produrre automaticamente una presunzione irreversibile di pericolosità. La valutazione deve essere individuale, aggiornata e orientata alla verifica del percorso di reinserimento del detenuto. 

L’associazione Antigone è intervenuta nel procedimento come terzo interveniente (amicus curiae), sostenendo che l’Articolo 4-bis aveva progressivamente esteso il proprio ambito applicativo e che le garanzie dell’Articolo 7 della CEDU non potevano essere sacrificate in ragione della gravità o della natura dei reati. La Corte ha dato particolarmente peso alla questione della trasformazione retroattiva della pena e della necessità di una prospettiva effettiva di liberazione.

Collegamenti

Strumenti internazionali

Parole chiave

Corte europea dei diritti umani condizioni carcerarie diritti umani Italia

Come citare questo articolo

Diego Pellizzoni (2026), "Corte Europea dei diritti umani: sentenza contro l'Italia sul divieto di applicazione retroattiva del regime ostativo e il diritto a una pena riducibile (caso Asciutto e altri c. Italia)", in Annuario italiano dei diritti umani, ISSN 3035-5435, https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/corte-europea-dei-diritti-umani-sentenza-contro-litalia-sul-divieto-di-applicazione-retroattiva-del-regime-ostativo-e-il-diritto-a-una-pena-riducibile-caso-asciutto-e-altri-c-italia (consultato il 15/10/2026).

CC BY-NC-SA