La Corte europea dei diritti umani (CtEDU)

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU) è stata originariamente istituita assieme alla Commissione europea dei diritti umani ai sensi dell'art. 19 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU, 1950), allo scopo di assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Parti contraenti dalla Convenzione. Si tratta della prima Corte internazionale creata specificatamente per la protezione dei diritti umani in una determinata regione del mondo. La sua prima sessione è avvenuta nel febbraio del 1959. Dal 1998 con l’entrata in vigore del Protocollo addizionale I alla CEDU, la struttura e il funzionamento del meccanismo di protezione dei diritti umani istituito con la Convenzione è stato riformato, attraverso la fusione della Commissione e della Corte in un'unica Corte permanente. Ulteriori emendamenti alla struttura e al funzionamento della nuova Corte sono stati introdotti con il Protocollo XIV alla CEDU, entrato in vigore l'1 giugno 2010 e con il Protocollo XVI alla CEDU, entrato in vigore l’1 agosto 2018.

La Corte è composta da un giudice per ciascuno Stato parte della CEDU. Questi sono eletti dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e siedono a titolo individuale non rappresentando, quindi, il Paese in rispetto al quale sono stati eletti; restano in carica per un periodo di nove anni e non sono rieleggibili.

Per ogni caso ad essa sottoposto la Corte può procedere in composizione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in camere di sette giudici e in una Grand Chamber di 17 giudici. La CtEDU ha competenza per tutte le controversie riguardanti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che le siano sottoposte attraverso ricorsi inter-statali (art. 33) e da parte di individui, ONG e gruppi che sostengono di essere vittima di una violazione, da parte di uno degli Stati contraenti, dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli (art. 34). Una volta divenute definitive, le sentenze della Corte sono motivate e rese pubbliche. Esse hanno forza vincolante per gli Stati parte coinvolti nelle controversie discusse nel merito e sono trasmesse al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione (art. 46). La Corte può inoltre fornire pareri consultivi motivati su questioni giuridiche relative all’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli su richiesta del Comitato dei Ministri (art. 47).