Corte Europea dei Diritti Umani: Caso Federico e Raddi c. Italia (ricorso n. 5053/24), violazione degli Articoli 2 e 3 della CEDU
Sommario
- Introduzione
- I fatti del caso
- Le questioni giuridiche sollevate
- Il ragionamento e la decisione della Corte
- Le implicazioni per l'ordinamento italiano
- Conclusione
Introduzione
Il 9 luglio 2026, la Corte Europea dei Diritti Umani (CtEDU) ha depositato la sentenza nel Caso Federico e Raddi c. Italia (ricorso n. 5053/24), condannando l'Italia per la violazione dell'Articolo 2 (diritto alla vita) e dell'Articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). La vicenda trae origine dal drammatico decesso del giovane A.R., avvenuto a soli ventotto anni presso l'Ospedale di Torino per shock settico, a seguito di un grave e inarrestabile deperimento organico sofferto durante la custodia cautelare nella Casa Circondariale di Torino. La sentenza della Corte di Strasburgo evidenzia le persistenti carenze strutturali della sanità penitenziaria italiana, condanna la grave sottovalutazione del quadro clinico del detenuto, la drammatica assenza di coordinamento diagnostico-terapeutico e la lentezza nell'attivazione del ricovero ospedaliero. La CtEDU riafferma con forza il principio consolidato nella sua giurisprudenza secondo cui la vulnerabilità del detenuto impone allo Stato un preciso obbligo positivo di tutela proattiva, tempestiva ed effettiva della salute e della vita.
I fatti del caso
Il 28 aprile 2019, A.R. entrava nel carcere di Torino. All'atto dell'ingresso, il ventottenne pesava 76 chilogrammi ed era affetto da tossicodipendenza, ansia e depressione. Sottoposto a valutazione psichiatrica il giorno successivo, veniva inserito in un programma per la gestione della sindrome da astinenza, affiancato dal 28 maggio 2019 da colloqui psicologici settimanali. Tuttavia, dal luglio 2019 la sua salute subiva un costante deterioramento. Il 1° luglio A.R. riferiva inappetenza e l'8 luglio registrava una prima perdita di 4 chilogrammi.
Nei mesi estivi la perdita di peso proseguiva rapidamente. Il 6 agosto 2019 il peso scendeva a 68,5 chilogrammi e il giorno seguente un fisiatra riscontrava un'astenia generale legata a una condizione di anoressia. Il Garante nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale (Garante Nazionale) allertava immediatamente l'amministrazione penitenziaria. La risposta delle autorità, il 20 agosto 2019, escludeva patologie gravi e rigettava la richiesta di supporto psicologico esterno. Il 6 settembre 2019 una consulenza psichiatrica rilevava un peso di 60 chilogrammi (con un calo di 15 chilogrammi dall'ingresso e di 50 chilogrammi dal 2017). Pur escludendo l'anoressia nervosa, lo specialista disponeva il monitoraggio ponderale settimanale.
Durante un isolamento disciplinare, avvenuto tra il 18 e il 23 ottobre 2019, A.R. esprimeva una profonda apprensione a causa del continuo e progressivo deterioramento fisico. Il 16 e 17 novembre il detenuto subiva due svenimenti per ipotensione. A fronte di un nuovo sollecito del Garante Nazionale, il 19 novembre 2019 le autorità penitenziarie definivano il calo ponderale come una strategia manipolativa volta a ottenere benefici secondari.
Il 20 novembre 2019 la direzione sanitaria penitenziaria richiedeva il ricovero presso il reparto detentivo dell'Ospedale di Torino. Tuttavia, il trasferimento veniva programmato per il 10 dicembre 2019 a causa della indisponibilità di posti letto. Nel frattempo, dal 30 novembre A.R. era costretto all'uso della sedia a rotelle e il 4 dicembre il peso crollava a 51,55 chilogrammi. Il 5 dicembre veniva condotto in infermeria e il 6 dicembre trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dopo una ennesima perdita di conoscenza, per poi essere dimesso.
Il 10 dicembre 2019 A.R. rifiutava il ricovero ospedaliero contro il parere medico. Il 13 dicembre le sue condizioni precipitavano: ricoverato d'urgenza con un'infezione polmonare, entrava in coma il 14 dicembre e decedeva il 30 dicembre 2019 per shock settico. L'indagine penale avviata su esposto del Garante Nazionale vedeva la nomina di tre periti medici: mentre la prima perizia escludeva responsabilità, la seconda e la terza accertavano il nesso causale tra il calo ponderale e il decesso, criticando i ritardi diagnostici e la mancanza di coordinamento. Ciò nonostante, valorizzando il rifiuto del ricovero opposto dal detenuto il 10 dicembre, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Torino disponeva l'archiviazione del procedimento il 9 ottobre 2023.
Le questioni giuridiche sollevate
A fronte dell'archiviazione del procedimento penale, i genitori di A.R., Rosalia Federico e Mario Raddi, hanno presentato un ricorso alla CtEDU il 6 febbraio 2024. I ricorrenti hanno lamentato la violazione dell'Articolo 2 (diritto alla vita) e dell'Articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione, a causa dell'inadeguatezza, della discontinuità e dei ritardi dell'assistenza medica fornita al figlio durante la detenzione come gli elementi che avevano condotto al decesso.
Il Governo italiano ha sollevato un’eccezione preliminare per mancato esaurimento dei ricorsi interni, sostenendo che i familiari avrebbero dovuto muovere un'azione risarcitoria davanti al giudice civile dopo l'archiviazione penale. Nel merito, il Governo ha affermato che le cure erogate erano state adeguate, attribuendo la responsabilità dell'evento alla condotta non collaborativa del detenuto, caratterizzata da un rifiuto volontario del cibo, da saltuari rifiuti dei farmaci e dal rifiuto del ricovero del 10 dicembre 2019.
Le questioni giuridiche principali esaminate dalla Corte hanno riguardato: l'effettività dell'azione civile ai fini della ricevibilità; la portata degli obblighi positivi di tutela della vita e della salute dell’ Articolo 2 e 3 CEDU; infine, la rilevanza della condotta non collaborativa del detenuto a fronte della prolungata inerzia delle autorità.
Il ragionamento e la decisione della Corte
La Prima Sezione della CtEDU, pronunciandosi all'unanimità come Comitato, ha respinto l'eccezione del Governo e accertato la violazione degli Articoli 2 e 3 della Convenzione.
Sulla ricevibilità, la Corte ha richiamato il principio espresso in Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania, ribadendo che quando è già stato attivato un rimedio idoneo, l'uso di un ulteriore ricorso con il medesimo scopo non è richiesto. L'indagine penale era stata avviata su iniziativa del Garante Nazionale in adempimento degli obblighi procedurali previsti dagli Articoli 2 e 3 CEDU (similmente a quanto successo nel caso Fabbri e Altri c. San Marino). Avendo i familiari partecipato alla fase investigativa e posto opposizione all'archiviazione, e non avendo il Governo dimostrato una maggiore effettività della via civile, l'eccezione statale è stata respinta.
Nel merito, la Corte ha ribadito che lo Stato ha l'obbligo positivo di tutelare la salute dei detenuti in virtù della loro condizione di vulnerabilità, citando le sentenze chiave Rooman c. Belgio e Blokhin c. Russia, ove la carenza di adeguate cure mediche in carcere è qualificata come trattamento inumano e degradante. I giudici hanno osservato che il devastante calo ponderale (da 76 a 51,55 chilogrammi) ha avuto un ruolo causale diretto nella morte del giovane, come confermato dalle perizie d'ufficio.
La Corte ha rilevato gravi ritardi e lacune nell'assistenza. Nonostante i solleciti del detenuto e le segnalazioni del Garante Nazionale, l'amministrazione non ha effettuato accertamenti specialistici volti a individuare le cause del deperimento. Il monitoraggio del peso è stato disposto con cadenza settimanale solo a settembre e giornaliera a dicembre, quando la situazione era ormai critica.
I giudici hanno respinto la tesi governativa sulla presunta natura volontaria della perdita di peso. Richiamando Yakovlyev c. Ucraina, la Corte ha chiarito che anche di fronte a un potenziale rifiuto del cibo le autorità devono accertarne le reali motivazioni e garantire un monitoraggio rigoroso. Quanto alla mancata collaborazione del detenuto, la Corte ha ricordato che la cooperazione è solo un elemento di valutazione e non solleva lo Stato dai propri doveri (vedasi Epure c. Romania; Karakhanyan c. Russia), notando che i rifiuti dei farmaci erano stati occasionali e avvenuti in isolamento o nella fase finale della detenzione.
Riguardo al rifiuto del ricovero del 10 dicembre 2019, la Corte ha evidenziato che la necessità dell'ospedalizzazione era stata accertata fin dal 20 novembre, quando le condizioni erano già gravi. Ciò nonostante, le autorità avevano accettato un differimento di tre settimane per mancanza di posti letto, senza adoperarsi con la dovuta urgenza per reperire una sistemazione immediata.
In base alla valutazione sopra esposta la Corte ha quindi condannato l’Italia per la violazione dell’Articolo 2 (diritto alla vita) e dell'Articolo 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della CEDU.
In applicazione dell'Articolo 41 della Convenzione, la Corte ha liquidato congiuntamente ai genitori 6.790 euro per danno materiale, 20.000 euro per danno non patrimoniale e 1.000 euro per spese legali.
Le implicazioni per l'ordinamento italiano
La sentenza Federico e Raddi c. Italia assume una rilevanza sistemica per l'ordinamento penitenziario italiano. La pronuncia evidenzia come il passaggio della medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) presenti ancora criticità operative, connesse alla mancanza di coordinamento tra personale sanitario e amministrazione penitenziaria e alla carenza di posti letto dedicati nei reparti detentivi ospedalieri.
Particolarmente significativo è il monito contro la prassi di ricondurre i sintomi di deperimento a mere condotte manipolative del detenuto, approccio che finisce per paralizzare l'intervento terapeutico. Inoltre, la sentenza valorizza il ruolo del Garante Nazionale, stabilendo che l'inerzia rispetto ai suoi solleciti costituisce un elemento di violazione degli obblighi convenzionali.
Infine la decisione condanna l'archiviazione delle indagini sulle morti in custodia basata unicamente su l'atteggiamento non collaborativo del detenuto, imponendo agli organi inquirenti di valutare rigorosamente le omissioni sanitarie statali alla luce dell'Articolo 2 CEDU.
Conclusione
La sentenza Federico e Raddi c. Italia costituisce un severo richiamo per gli istituti penitenziari nazionali. La tutela della vita e della salute nei luoghi di privazione della libertà non può soffrire ritardi burocratici legati a carenze organizzative. Per garantire l'effettività dell'Articolo 27 della Costituzione e dei principi dei diritti umani contenuti nella CEDU e vincolanti per l’Italia, occorre un'assistenza sanitaria penitenziaria tempestiva e integrata, capace di porre al centro la dignità della persona umana.
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Come citare questo articolo
Diego Pellizzoni (2026), "Corte Europea dei Diritti Umani: Caso Federico e Raddi c. Italia (ricorso n. 5053/24), violazione degli Articoli 2 e 3 della CEDU", in Annuario italiano dei diritti umani, ISSN 3035-5435, https://unipd-centrodirittiumani.it/it/temi/corte-europea-dei-diritti-umani-caso-federico-e-raddi-c-italia-ricorso-n-505324-violazione-degli-articoli-2-e-3-della-cedu (consultato il 25/09/2026).