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Trattato sul commercio internazionale di armi convenzionali

Scultura realizzata con armi di piccolo calibro in laboratori di formazione per fabbri apprendisti e in ambito artistico, dal quale è scaturita l’esposizione ‘To Be Deter-mined / At Arms Length’ realizzata nell’ambito di un progetto promosso dal Governo della Cambogia in collaborazione con l’Unione Europea (1998).

Apertura alla firma: 3 giugno 2013

Entrata in vigore: dopo 90 giorni dal deposito del 50° strumento di ratifica

Durata: illimitata

Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite

Obiettivi e finalità del Trattato: Stabilire principi comuni a livello internazionale riguardo la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali per prevenire e sradicare il commercio illecito e le violazioni delle norme a riguardo. Contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità regionale e internazionale, ridurre le sofferenze e promuovere la cooperazione, la trasparenza e la fiducia reciproca tra gli Stati Parti nell’ambito del commercio internazionale di armi convenzionali (art.1).

Campo di applicazione – Definizioni: Per commercio internazionale si intendono le attività di esportazione, importazione, trasporto, anche marittimo, spedizione doganale e trasferimento di armi (art.2). Sono prese in considerazione le seguenti categorie di armi convenzionali: - carri armati, - autoveicoli corazzati da combattimento, - artiglieria di grosso calibro, - aerei militari, - elicotteri d’assalto, - navi da guerra, - missili e lanciatori di missili, - armi leggere e di piccolo calibro (art.2). Devono essere regolamentati anche i trasferimenti delle munizioni lanciate da tali categorie di armi e delle parti e componenti delle stesse (art.3 e 4).

Obblighi: (a) Gli Stati Parti, nell’implementare i principi espressi nel Trattato in modo coerente, imparziale e non discriminatorio, si impegnano a stabilire un sistema di controllo nazionale che si occupi della formulazione di una lista nazionale di controllo delle armi convenzionali. La definizione nazionale di armi convenzionali deve includere la più ampia tipologia di armi e coprire tutte le categorie menzionate negli strumenti rilevanti in vigore nell’ambito delle Nazioni Unite. Deve essere istituita un’autorità nazionale responsabile dell’implementazione di un sistema di controllo nazionale effettivo e trasparente (art.5).

(b) Gli Stati Parti non devono autorizzare alcun trasferimento di armi convenzionali (come definite negli artt. 2, 3 e 4 del Trattato) se ciò comporti: - una violazione degli obblighi legati al rispetto delle misure adottate dal Consiglio di Sicurezza in virtù del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, in particolare l’embargo di armi; - una violazione degli obblighi legati alle Convenzioni internazionali di cui è Parte, in particolare quelle relative al trasferimento o al traffico illecito di armi; - la commissione di crimini di genocidio, di crimini contro l’umanità, di gravi violazioni dei principi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, di attacchi diretti a obiettivi o a soggetti civili, o di altri crimini di guerra, come definiti da Convenzioni internazionali di cui lo Stato è Parte (art.6).

(c) Gli Stati Parti non devono autorizzare l’esportazione di armi convenzionali se, in maniera non discriminatoria e sulla base delle informazioni fornite dal sistema di controllo nazionale o dallo Stato importatore, si rilevi che il loro utilizzo causi una minaccia alla pace e alla sicurezza o contribuisca a commettere: - gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto internazionale dei diritti umani; - violazioni di Convenzioni internazionali o Protocolli addizionali relativi al terrorismo o alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato è Parte (art.7).

(d) Ogni Stato Parte, nell’ambito nelle operazioni di importazione, deve adottare misure efficaci per assicurare che, su richiesta dello Stato esportatore e compatibilmente alle disposizioni legislative nazionali, siano rese disponibili tutte le informazioni necessarie ad effettuare le valutazioni delle armi convenzionali esportate (art.8). Gli Stati devono, inoltre, istituire dei registri nazionali riguardo le esportazioni di armi convenzionali effettuate e l’ingresso di queste sul proprio territorio (art.12).

(e) Ogni Stato Parte, che sia coinvolto nelle operazioni di trasferimento di armi convenzionali, deve adottare le misure necessarie ad assicurarsi che queste non siano utilizzate per scopi contrari ai principi del Trattato ("diversion"). Le valutazioni devono essere effettuate attraverso un appropriato scambio di informazioni tra le Parti coinvolte nell’importazione ed esportazione delle armi. Nel caso in cui venga rilevato un utilizzo contrario ai principi del Trattato, gli Stati Parti devono adottare delle misure appropriate, quali l’allerta degli Stati coinvolti, l’apertura delle indagini, l’applicazione delle relative norme di legge (art. 11).

Sistema di verifiche: Ogni Stato Parte, deve presentare al Segretariato istituito dal Trattato (art. 18), a distanza di un anno dall’entrata in vigore del Trattato stesso, un rapporto sulle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti, che includa le disposizioni legislative nazionali, l’istituzione del sistema di controllo nazionale ed altri eventuali regolamenti o misure amministrative (art. 13).

Emendamenti e recesso: Dopo sei anni dall’entrata in vigore del Trattato, ogni Stato Parte è autorizzato a proporre degli emendamenti, che possono essere presi in considerazione dalla Conferenza degli Stati Parti ogni tre anni (art.20). Ogni Stato Parte, esercitando la propria sovranità nazionale, ha il diritto di recesso dagli obblighi del Trattato. La notifica del recesso e le relative motivazioni devono pervenire al Depositario, che provvede a informare gli altri Stati Parti (art.24).

Funzioni della Conferenza degli Stati Parti: La Conferenza degli Stati Parti, che deve essere istituita entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato, si occupa di verificare l’implementazione del Trattato, formulare raccomandazioni in merito, valutare gli emendamenti e le questioni relative all’interpretazione del Trattato. La Conferenza può decidere, qualora lo ritenga necessario, di istituire un organismo sussidiario per migliorare l’implementazione del Trattato (art.17).

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