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Convenzione sull’asilo territoriale (1954)

Data di adozione
28.03.1954
Data di entrata in vigore
29.12.1954
Organizzazione
OAS - Organizzazione degli Stati Americani
Annotazioni
Stati Parti al 1° Settembre 2020: 12.

I governi degli Stati Membri dell'Organizzazione degli Stati Americani, desiderosi di concludere una Convenzione sull'Asilo Territoriale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ogni Stato ha il diritto, nell'esercizio della sua sovranità, di ammettere nel proprio territorio le persone che ritiene opportuno, senza che per l'esercizio di tale diritto nessun altro Stato possa avanzare un reclamo.

Articolo II.

Il rispetto che, in ottemperanza del diritto internazionale, è dovuto alla giurisdizione di ogni Stato sugli abitanti del suo territorio, è egualmente dovuto, senza restrizione alcuna, a quella che ha sulle persone che entrano arrivando da uno Stato in cui esse sono perseguitate a causa del loro credo opinioni, o filiazione politica, o per atti che possono essere considerati come reati politici.

Qualunque violazione della sovranità che si concretizza in atti contro la vita o la sicurezza di una persona, commessi in un altro Stato, effettuati da un governo o dai suoi agenti sul territorio di detto Stato, non potranno considerarsi attenuati per il fatto che la persecuzione sia iniziata al di fuori delle sue frontiere o sia guidata da considerazioni politiche o ragioni di stato.

Articolo III.

Nessuno Stato ha l'obbligo di consegnare ad un altro Stato, o di espellere dal suo territorio, le persone perseguitate per ragioni o reati politici.

Articolo IV.

Il diritto di estradizione non è applicabile a quelle persone che, in conformità con le definizioni dello Stato sollecitante, sono ricercate per reati politici, o per reati comuni commessi a fini politici, né quando l'estradizione è richiesta principalmente per motivi politici.

Articolo V.

Il fatto che l'ingresso di una persona nella giurisdizione territoriale di uno Stato sia avvenuto in maniera clandestina o irregolare non influisce sulle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo VI.

Senza pregiudizio alle disposizioni dei seguenti articoli, nessuno Stato è obbligato a stabilire una qualsiasi distinzione nella propria legislazione, o nei propria regolamenti o atti amministrativi applicabili agli stranieri, solamente per il fatto che essi sono richiedenti asilo o rifugiati politici.

Articolo VII.

La libertà di esprimere il proprio pensiero, riconosciuta dal diritto interno a tutti gli abitanti di uno Stato, non può essere motivo di reclamo da parte di un Stato terzo sulla base di opinioni espresse pubblicamente contro di lui o il suo governo da parte di richiedenti asilo o rifugiati, eccetto nel caso in cui tali opinioni costituiscano una propaganda sistematica attraverso la quale si incita all'uso della forza o alla violenza contro il governo dello Stato reclamante.

Articolo VIII.

Nessuno Stato ha il diritto di richiedere ad un altro Stato di restringere ai richiedenti asilo politico o ai rifugiati la libertà di assemblea o associazione che la legislazione interna di quest'ultimo Stato garantisce a tutti gli stranieri presenti nel suo territorio, a meno che detta assemblea o associazione ha come obiettivo fomentare l'uso della forza o della violenza contro il governo dello Stato reclamante.

Articolo IX.

Su richiesta dello Stato interessato, quello che ha riconosciuto lo status di rifugiato o l'asilo procederà a vigilare, o ad internare ad una distanza ragionevole dai suoi confini, quei rifugiati politici o richiedenti asilo che sono famosi leader di un movimento sovversivo, nonché di coloro di cui si sono prove che siano intenzionati a farvi parte.

La definizione della distanza ragionevole dai confini, ai fini dell'internamento, dipenderà dal criterio delle autorità dello Stato di rifugio.

Tutti i costi contratti come conseguenza dell'internamento dei richiedenti asilo e dei rifugiati saranno a carico dello Stato che lo richiede.

Articolo X.

Gli internati politici menzionati nell'articolo precedente, dovranno avvisare il governo dello Stato ospitante ogniqualvolta essi decidano di lasciare il suo territorio. L'uscita sarà loro concessa, alla condizione che essi non facciano ritorno al paese d'origine, e dando comunicazione al governo interessato.

Articolo XI.

In tutti i casi in cui un reclamo o una richiesta sono ammessi in conformità con la presente Convenzione, l'ammissibilità della prova presentata dallo Stato richiedente dipenderà dal giudizio dello Stato sollecitato.

Articolo XII.

La presente Convenzione rimane aperta alla firma degli Stati Membri dell'Organizzazione degli Stati Americani, e verrà ratificata dagli Stati firmatari in conformità con le rispettive procedure costituzionali.

Articolo XIII.

Il testo originale, le cui versioni in inglese, francese, portoghese e spagnolo sono egualmente autentiche, verrà depositato presso l'Unione Panamericana, che spedirà le copie certificate conformi ai governi per la ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso l'Unione Panamericana che notificherà detto deposito ai governi firmatari.

Articolo XIV.

La presente Convenzione entrerà in vigore fra gli Stati che la ratificano nell'ordine in cui vengono depositate le rispettive ratifiche.

Articolo XV.

La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indefinito, tuttavia potrà essere denunciata da uno qualsiasi degli Stati firmatari attraverso una notifica di un anno, al termine del quale essa cesserà di avere effetto per lo Stato denunciante, rimanendo ciononostante, in vigore per i rimanenti Stati firmatari. La denuncia verrà trasmessa all'Unione Panamericana che ne darà notizia agli altri Stati firmatari.

In fede di che, i sottofirmati Plenipotenziari, avendo presentato i rispettivi pieni poteri, trovati in tutto regolari, firmano la presente Convenzione nel nome dei rispettivi Governi, nella Città di Caracas, questo ventottesimo giorno di marzo, millenovecentocinquantaquattro.

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Organizzazione Stati Americani rifugiati asilo